COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 3 sentenza n. 203 depositata il 13 febbraio 2017

Accertamento imposte – Notificazioni.

Massima: 
La notifica dell’accertamento, che sia stato spedito al messo comunale con raccomandata perché proceda alla sua successiva notificazione, si considera effettuata con la consegna dell’atto e non con la spedizione della raccomandata. Infatti, mentre la notificazione a mezzo del servizio postale si considera compiuta alla data della spedizione, a norma dell’art. 37, comma 27, lett. f) del D.L. 223/06, trattandosi di notifica “diretta”, diversi sono gli effetti della spedizione con raccomandata di un accertamento ai messi notificatori: in tale caso il messo non è destinatario della notifica, ma organo deputato alla stessa, con la conseguenza che quest’ultima si intende effettuata il giorno del ricevimento dell’atto da notificare al contribuente e non il giorno della spedizione della raccomandata.

 

Testo: 

Svolgimento del processo

Con atto di appello depositato il 27 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate di Genova ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova 27 marzo 2014 n. 581, che ha accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TL3062804359/2012 emesso nei confronti della società F. s.r.l. in relazione al periodo di imposta 2007.

Con la sentenza odiernamente impugnata la commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso sulla base della decadenza dal potere accertativo essendo stato notificato l’avviso di accertamento in data 7 gennaio 2013 laddove il potere accertativo, essendo riferito all’anno 2007 era decaduto allo spirare del 31 dicembre 2012.

Con l’appello l’Ufficio sostiene che, avendo spedito l’avviso ai messi notificatori di Milano in data 28 dicembre 20121 la notificazione avrebbe dovuto essere considerarsi tempestivamente effettuata. In particolare l’Ufficio ha sostenuto l’applicazione nella fattispecie dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con le sentenze 26 novembre 2002 n. 477 e 23 gennaio 2004 n. 28 che hanno sancito la scissione del momento della consegna dell’atto al messo notificatore e quello, successivo, momento di consegna da parte del messo al destinatario.

All’udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il ricorso è passato in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello non è fondato.

Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado nella fattispecie, non è invocabile il principio della scissione tra il momento della consegna all’organo notificatore e il successivo momento di consegna dell’atto da parte del notificatore al destinatario.

Nella specie, infatti, l’Ufficio ha spedito l’atto da notificare ai messi notificatori del Comune di Milano in data 28 dicembre 2012 e costoro hanno ricevuto gli atti da notificare in data 3 gennaio 2013, quando il potere accertativo era ormai consumato per decadenza dal relativo termine.

A tal riguardo occorre rilevare come i principi affermati dalla Corte Costituzionale pongono al riparo il soggetto che richiede la notifica dalle lentezze e dagli errori dell’organo della notificazione. Tali principi non possono essere invocati quando i ritardi nella notifica sono imputabili al soggetto che ha effettuato in ritardo la consegna all’organo notificatore.

Da ultimo occorre rilevare come l’art. 37, comma 27, lett. f) d.l. 223/06 ha previsto:

«Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.».

La norma si applica esclusivamente alle notifiche a mezzo posta. Nel caso di specie, tuttavia, l’invio ai messi notificatori di Milano non costituisce notifica a mezzo posta atteso che costoro non erano i destinatari della notifica ma gli organi deputati alla notifica.

In conclusione, poiché sia la ricezione da parte degli organi notificatori sia la notifica sono avvenute quando l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo, l’appello deve essere respinto.

Non si fa luogo a statuizione sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell’appellata.

P.Q.M.

La Commissione, respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Così deciso in Genova, il 9 febbraio 2017.