COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 3 sentenza n. 415 depositata il 22 marzo 2017
DAZI DOGANALI – royalties – assoggettamento ai dazi doganali – condizione – inclusione nel valore della merce in dogana – loro pagamento quale condizione per la vendita – pagamento eseguito ad un terzo diverso dal venditore – rapporto di controllo tra venditore e terzo – Agenzia delle Dogane – onere della prova – incombenza
Massima:
L’art. 32 del CDC prevede che le royalties, non comprese nel prezzo della merce importata, devono essere incluse nel valore doganale se costituiscono condizione per la vendita delle merci, di modo che il loro mancato pagamento possa impedire la fornitura dei prodotti; se, invece, l’acquisto non è subordinato al pagamento delle royalties, queste non devono essere incluse nel valore della merce in dogana. In particolare, ai sensi dell’art. 159 del DAC, il corrispettivo o il diritto di licenza legato ad un marchio deve essere incluso nel valore della merce solo se tale merce è posta in commercio con il marchio di fabbrica e l’acquirente non la possa ottenere da altri fornitori non legati al titolare dei diritti. Inoltre, nel caso in cui le royalties siano pagate ad un soggetto terzo rispetto al fornitore dei beni, in base all’art. 160 del CAD, le condizioni previste dall’art. 157 del DAC si intendono assolte solo se il venditore chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento, se risulta provato che le royalties sono riferibili alle merci oggetto di valutazione e che il pagamento è una condizione di vendita. Pertanto, nel caso di pagamento effettuato ad un soggetto terzo rispetto al fornitore dei beni, la richiesta di maggiori dazi sull’importo delle royalties è subordinato al fatto che l’Agenzia delle Dogane dimostri che il loro pagamento costituisce obbligo e condizione per la vendita della merce, che il venditore, diverso dal licenziante, in mancanza di tale pagamento non avrebbe proceduto alla vendita della merce e che tra il venditore ed il terzo sussiste un controllo tale da giustificare il pagamento delle royalties al terzo.
Testo:
La soc. T.S.E. srl unitamente al Cad La Spezia impugnava atti di contestazione emessi dall’Agenzia delle Dogane per presunte violazioni consistenti nel non aver dichiarato il valore delle royalties pagate unitamente alla merce importata, con richiesta di maggiori dazi ed atti di irrogazione sanzioni qui impugnati, notificati nel novembre 2009.
Le parti ricorrenti sostenevano , come già eccepito adverso gli avvisi di rettifica, l’illegittimità degli atti emessi mancando i presupposti della colpevolezza ed essendo obiettivamente incerta la situazione.
L’Agenzia delle Dogane rilevava l’inconsistenza dei ricorsi di parte e confermava l’irrogazione sanzioni.
Le parti facevano successivamente presente che gli avvisi di rettifica, prodromici alle sanzioni, erano stati annullati in CTP con conferma da parte della CTR di Genova. La CTP, con sentenza 198/01/2014 , accoglieva il ricorso dei contribuenti in considerazione dell’annullamento operato degli atti da cui discendeva l’irrogazione delle sanzioni, senza entrare nel merito della vicenda.
Ricorre l’Agenzia delle Dogane sostenendo di aver inserito il valore delle royalties in quanto condizione diretta della vendita, emettendo atti di contestazione e sanzioni.
Ritiene immotivata la sentenza per non essere entrata nel merito uniformandosi ad altre sentenze in maniera acritica. Inoltre le sentenze richiamate , al momento della pronuncia, non erano definitive.
Il controllo a posteriori è stato effettuato ex art. 78 reg. CEE 2913/92 e gli avvisi di rettifica mostrano chiaramente l’iter logico seguito. Ritiene che l’operato doganale sia soggetto ad uno ius speciale che mette già il contribuente in grado di difendersi come voluto dallo Statuto . La Corte di Giustizia anche in materia di recupero di dazi a posteriori ha lasciato gli stati membri liberi di come espletare la questione a nulla rilevando il contraddittorio ma solo l’effettiva tutela accordata al contribuente. Siamo in presenza di un accertamento meramente documentale, il contribuente è sufficientemente tutelato dalla normativa doganale, il diritto alla difesa non è un obbligo ma deve essere valutato dal giudice, infine gli avvisi sono antecedenti alla sentenza Sopropè.
La TSE ha importato apparecchi riceventi per televisioni corrispondendo alle società audio mpeg ecc. diritti di licenza in ottemperanza a contratti stipulati in precedenza con dette società: si obbligava al pagamento dei diritti in caso di acquisti di prodotti ad esse riconducibili da fornitori non autorizzati.
Quindi il legame fra le società titolari dei diritti e i produttori/fornitori non autorizzati che giustifica l’inclusione delle royalties nel valore merci si individua nel fatto che: le merci fabbricate sono specifiche del titolare dei diritti ( nella concezione, nel design) le caratteristiche delle merci e la tecnologia sono definite dal proprietario dei diritti.
La TLS si era impegnata a pagare le royalties solo in caso di acquisto di prodotti riferibili a tali ditte.
La prova pertanto non consiste nel dimostrare se i fornitori fossero produttori autorizzati, ma nel pagamento effettuato dalla TSE alle ditte titolari delle licenze . Non si può effettuare un distinguo fra il pagamento dei diritti diretto alle titolari e quello effettuato ai produttori indipendenti.
La TLS ha pagato non il fornitore ma la ditta detentrice del brevetto in base ad uno specifico accordo.
Pertanto essendo non ancora definitive le sentenze contro gli avvisi di rettifica, si conferma la legittimità degli atti chiedendo le spese dei 2 gradi di giudizio. Si oppongono, controdeducendo, la T.S.E. Srl e il Cad La Spezia ritenendo nulli gli atti impugnati 1614/2014 per vizio di motivazione non contenendo le ragioni giuridiche alla base della pretesa. Esaminando gli avvisi di rettifica prodromici dell’atto ritengono leso il diritto nascente dallo statuto del contribuente con mancata consegna di pvc e la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. ( Cassazione s.u. 19667/2014), valido anche per gli accertamenti documentali e anche prima della sentenza Sopropè.
Fra le soc. produttrici/venditrici di Hong Kong e simili e le società licenzianti non vi è un controllo rilevante non venendo esercitato un potere di costrizione neppure in materia di prezzi o di controllo della qualità. L’art.160 del c.d.c. precisa che se i diritti sono pagati ad un terzo che esercita direttamente o indirettamente il controllo sul produttore, allora i pagamenti si considerano condizione di vendita. Ma bisogna provare l’esistenza del controllo quindi il titolare della licenza deve indicare lui stesso il soggetto dal quale acquistare la merce per la quale vengono pagate le royalties nel caso in esame non vi è alcun controllo del licenziatario sul produttore deve esser l’ufficio a dimostrare attraverso la disamina delle clausole negoziali che il pagamento costituisce una condizione di vendita.
Mentre dai contratti di licenza è rilevabile l’insussistenza delle condizioni necessarie per far ritenere le royalties condizione di vendita, si rileva l’assenza di qualunque legame fra il pagamento royalties e la compravendita che è solo un termine di paragone per calcolare le royalties. Le soc. cinesi non fanno parte di tali contratti quindi le royalties devono esser escluse essendo estranee ai rapporti negoziali.
L’inclusione porterebbe ad una duplicazione del prelievo iva in quanto soggette a tale tributo. La ditta ha già assoggettato ad iva le fatture alle ditte italiane a titolo di prestazione di servizi e a quelle estere tramite autofattura v. sentenza Equoland del 2014 nella quale si precisa che l’iva già assolta in regime di reverse charge, tramite autofattura e registrazione, non può essere nuovamente richiesta.
Nessuna colpa della ditta
La Commissione, valutato quanto apportato dalle parti, ritiene che la sentenza impugnata debba essere confermata.
L’art. 32 del CDC prevede che le royalties , non comprese nel prezzo della merce importata, debbano essere incluse nel valore doganale se costituiscano condizione per la vendita delle merci tale per cui il mancato pagamento possa ostacolare la fornitura dei prodotti.
Qualora l’acquisto, invece, non sia subordinato obbligatoriamente al pagamento delle royalties queste non devono essere incluse nel valore della merce dichiarato in Dogana.
Quindi, nel caso in esame, le royalties rappresentano, in definitiva, componenti del valore in dogana solo se indissolubilmente legate al prodotto importato e se costituiscono una condizione di vendita delle merci ai sensi art. 157 del DAC.
Occorre , quindi, solo accertare l’esistenza di tale requisito obbligatorio e condizionante l’acquisto.
L’art. 159 del DAC stabilisce che il corrispettivo o diritto di licenza legato ad un marchio commerciale o di fabbrica debba essere incluso nel valore della merce solo se tali merci sono poste in commercio con appunto il marchio di fabbrica e l’acquirente non le possa ottenere da altri fornitori non legati al titolare dei diritti.
Se le royalties vengono pagate anche ad un soggetto terzo rispetto al fornitore dei beni in base all’art. 160 del DAC le condizioni previste dall’art. 157 del Dac si intendono assolte solo se il venditore chiede all’acquirente di fare tale pagamento e se risulta provato che sono riferibili alle merci oggetto di valutazione e che il pagamento è una condizione di vendita. Quindi è importante il legame fra il fornitore e il soggetto diverso. Occorre provare l’esistenza di un controllo, occorre r.g.a. n.1614/2014 provare che il licenziante sia in grado di esercitare , di diritto o di fatto, un potere di costrizione sul venditore.
Siamo in presenza di tre soggetti diversi : il fornitore estero che ha diritto al pagamento, l’acquirente nazionale che corrisponde il prezzo delle merci, un soggetto terzo titolare della licenza che ha diritto al pagamento delle royalties da parte dell’acquirente.
La Società ha chiarito di aver concluso un contratto di licenza d’uso con varie ditte con le quali si impegnava a pagare una royalty di importo fisso sui prodotti riconducibili a tali società in base a report trimestrale emesso da TSE e su fatture emesse dalle società licenzianti.
Prima di tali accordi la TSE non ha versato alcuna royalty sui prodotti acquistati da ditte dell’estremo oriente in quanto tali ditte sono ancora oggi estranee rispetto ai titolari dei relativi brevetti.
Nel caso la Dogana non ha provato quanto essenziale per la richiesta di maggiori dazi sull’importo delle royalties e non è stato dimostrato che il loro pagamento al licenziante costituisse obbligo e condizione alla vendita non essendo stato provato che il venditore ,diverso dal licenziante, altrimenti non avrebbe provveduto alla vendita. Appare, di contro, inesistente il necessario controllo fra il licenziante e il venditore tale da giustificare il suddetto pagamento di royalties con le conseguenze derivanti.
In ultimo, seguendo la sentenza Equoland, non appare possibile, per il principio di neutralità, assoggettare nuovamente ad iva il negozio con conseguente duplicazione di imposta.
Si determina, pertanto, l’annullamento degli atti di irrogazione sanzioni impugnati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.
La Commissione respinge l’appello dell’Agenzia delle Dogane e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del grado di giudizio in 1.000,00, oltre iva e cpa se dovute.
Genova, 08.02.2017
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