COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 4 sentenza n. 44 depositata il 17 gennaio 2017
RISCOSSIONE – cartella di pagamento – notificazione – prova – avviso di ricevimento – necessità e sufficienza
Massima:
Nel caso in cui sorga contestazione sulla regolare consegna di una cartella di pagamento, per provare la sua rituale notificazione occorre che l’Agente della riscossione depositi l’avviso di ricevimento ma non anche copia della cartella. Infatti, l’obiezione per cui l’avviso di ricevimento non proverebbe quale sia l’atto effettivamente consegnato al contribuente è superata dal valore probatorio degli estratti di ruolo i quali sono una riproduzione fedele ed integrale della cartella di pagamento notificata, indicando il suo numero identificativo che è lo stesso numero riportato anche sull’avviso di ricevimento. Inoltre, se il contribuente contesta di non aver ricevuto l’atto a cui si riferisce l’avviso di ricevimento prodotto dal concessionario è suo onere produrre gli atti eventualmente diversi che avrebbe ricevuto rispetto a quelli risultati notificati.
Testo:
M.D. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia chiedendo di dichiarare nulla e/o inefficace , ovvero annullare, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a mezzo posta da Equitalia Nord S.p.A. nonché di dichiarare che nulla era dovuto a fronte di due delle cartelle di pagamento indicate nel dettaglio degli addebiti allegato alla comunicazione ovvero dichiarare la nullità e/o l’inefficacia di tali due cartelle. Chiedeva, in ogni caso, di dichiarare decaduta Equitalia Nord S.p.A. dal diritto di procedere per il recupero dei crediti di cui a tali due cartelle. Il ricorso veniva proposto nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. e dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia.
Si costituiva Equitalia Nord S.p.A. chiedendo il rigetto del ricorso posto che l’atto impugnato derivava dalla regolare e tempestiva notificazione di cartelle esattoriali non impugnate. Si costituiva anche l’Agenzia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 524 del 19/9/2014 il ricorso veniva accolto con annullamento degli atti impugnati.
Ricorre in appello l’Agenzia delle Entrate eccependo l’illegittimità dell’impugnata sentenza per i seguenti motivi:
a) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 546/92 laddove è stato omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso per difetto di causa petendi;
b) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del D.lgs 546/92 laddove è stato omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia in merito ai vizi sollevati dal contribuente;
c) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 602/73.
Rilevava poi la piena legittimità delle iscrizioni a ruolo operate dall’Ufficio.
Concludeva come segue:
via del tutto pregiudiziale ed assorbente, rilevato il difetto di causa petendi in relazione alla impugnazione delle iscrizioni a ruolo, dichiarare l’inammissibilità della domanda di controparte avverso le menzionate iscrizioni a ruolo per violazione dell’art. 18, comma 4, D. Lgs. N. 546/1992;
in via parimenti pregiudiziale, rilevare ai sensi dell’art. 10 0:Lgs. 546/92 la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate per le avverse doglianze concernenti l’esistenza e l’attività di notifica delle cartella di pagamento, atteso che trattasi di atti di stretta ed esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione;
in via strettamente subordinata, nel merito, confermare in toto gli atti impositivi oggetto di causa.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio ex art 15 del D. Lgs. 546/92″.
Si costituiva Equitalia Nord S.p.A. con comparsa di costituzione contenente appello incidentale aderendo ai motivi d’appello formulati dall’Agenzia delle Entrate e proponendo appello incidentale con riguardo alla statuizione relativa alla non corretta notifica delle cartelle ed alla necessità che la prova della sussistenza della cartella sia data non già con l’estratto di ruolo e la dimostrazione della notifica ma con la copia della cartella stessa.
Concludeva come segue: “Voglia la Commissione Tributaria Regionale contrari& reiectis; previe le declaratorie tutte del caso e previa, in accoglimento dell’appello della Agenzia delle Entrate e/o in accoglimento de/presente appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata dichiarare la corretta notifica delle cartelle 056.2010.00075063 11 000 e 056 2011 00054906 18 000 ed in ogni caso il loro pieno valore, e per l’effetto respingere il ricorso dichiarandone la infondatezza in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in osservanza alle vigenti tariffe professionali e con rimborso del contributo unificato.”
Il contribuente si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per mancanza di interesse ad agire.
Ribadiva i motivi del ricorso introduttivo e riproponeva tutte le eccezioni e le doglianze di cui al ricorso di primo grado e non accolte in sentenza.
Concludeva come segue:
“Il Sig. M.D. ut supra rappresentato e difeso, chiede che l’Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Liguria voglia, respinta ogni contraria istanza e deduzione:
– rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia contro l’impugnata sentenza, e per tutti i motivi di cui all’atto di ricorso e presente atto di controdeduzioni;
– dichiarare, in ogni caso, nulla, e/o inefficace, ovvero annullare, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 05676201388000170000 e di cui al documento n. 1 prodotto nel Giudizio a quo, e ciò a seguito dell’accoglimento dei motivi di cui all’atto di ricorso e de/presente atto di contro deduzioni,
– dichiarare altresì che nulla è dovuto dal Sig. M.D. all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia, e per i titoli e ragioni tutti di cui alle ridette 2 (due) cartelle di pagamento, la nr 056/20100007506311000 e la nr. 056/20110005490618000, come indicate nel “dettaglio degli addebiti’ allegato alla “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” quivi anch’essa gravata;
– ovvero dichiarare la nullità e/o l’inefficacia della cartella di pagamento nr. 056/20100007506311000 per l’intero credito dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia, nonché e della cartella nr. 056/20110005490618000 per l’intero credito dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia;
– dichiarare decaduta Equitalia Nord S.p.A. dal diritto di procedere per il recupero dei crediti di cui alle cartelle di pagamento succitate;
– trattare la controversia in pubblica udienza;
Con vittoria nelle spese de/presente grado de/giudizio.”
La vertenza veniva posta in discussione all’udienza del 19/12/2016.
M.D. ricorreva alla C.T.P. di La Spezia avverso due atti di pignoramento presso terzi per debiti erariali derivanti dalle stesse cartelle di pagamento e medesimo valore eseguiti presso due istituti di credito. Eccepiva l’inesistenza di quattro delle trentasei cartelle poste a base del pignoramento. In via principale chiedeva di dichiarare nulli e/o annullare i due atti di pignoramento ovvero, in subordine, disporne la riduzione dell’importo corrispondente alle quattro cartelle.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate specificando la ragione dell’emissione delle quattro cartelle impugnate, eccepiva il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione dei pignoramenti e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle asserite nullità delle notifiche.
Chiedeva pertanto che, in via preliminare, venisse dichiarata l’incompetenza del Giudice Tributario e la carenza di legittimazione passiva. Nel merito che il ricorso venisse dichiarato infondato e rigettato.
Si costituiva anche Equitalia Nord S.p.A. sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ex art. 19, comma 3 D.lgs 546/92. Con riconoscimento della piena legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 1156/15 del 10/7/2015 il ricorso veniva respinto.
Interpone appello il contribuente per i seguenti motivi:
1.a) l’omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell’art. 26, comma 5 del D.P.R. n. 602/1973.
1.b) errata non ritenzione, e/o apparente motivazione, sulla nullità procedimentale. Violazione dell’art. 26 comma 5 del D.P.R. 602/1973.
2.a) omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’inesistenza delle quattro cartelle di pagamento impugnate. Apparente motivazione sul punto.
3) erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui (pag. 6) afferma sia la regolarità e la validità delle notifiche delle quattro cartelle di pagamento, sia l’integrità delle cartelle stesse e che sarebbe stato onere del ricorrente di provarne il contrario.
4) errato apprezzamento e falsa applicazione della C.T.P. di La Spezia della documentazione prodotta in giudizio da Equitalia Nord S.p.A.
5) erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui afferma la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento ai familiari dell’appellante.
6) errata qualificazione della doglianza e quindi ultronea statuizione in punto di mancato decorso della prescrizione. Omessa pronuncia sul motivo del ricorso.
Concludeva come segue:
“Voglia l’Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale adita, e previe le declaratorie tutte del caso
Principalmente in totale riforma della sentenza qui impugnata, dichiarare nulli e/o inefficaci ovvero annullare, i due pignoramenti presso terzi eseguiti e di cui al documento n. 1 prodotto in primo grado e ciò a seguito dell’accoglimento dei motivi di gravame nn. 1.a)- 1.6)- 2.a)- 2.6)- 3) -4) – 5) – 6), che precedono;
Sempre a seguito dell’accoglimento dei motivi n. 1.a) – 1.6) e/o n. 2.a)- 2.b) e/o n. 3) e/o n. 4), e/o n. 5), e/o n. 6), de/presente atto di appello:
A) dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. M.D. all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia, e per i titoli e ragioni tutti di cui alle ridette 4 (quattro) cartelle di pagamento nr. 056/20100007506311000,
nr. 05676201388000170000, nr. 056/20110005490618000, nr. 056/20010042487416000;
B) ovvero, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia della cartella di pagamento n. 056/20100007506311000 per l’intero credito dell’Agenzia delle Entrate nonché della cartella n. 05676201388000170000 per l’intero credito del/Agenzia delle Entrate ed ancora per la cartella n. 056/20110005490618000 per l’intero credito dell’Agenzia delle Entrate ed infine della cartella n. 056/20010042487416000 per l’intero credito della Agenzia delle Entrate;
C) in ogni caso, dichiarare decaduta Equitalia Nord S.p.A. dal diritto di procedere per il recupero dei crediti di cui alle cartelle di pagamento succitate;
D) condannare Equitalia Nord S.p.A. al pagamento delle spese del doppio grado de/giudizio.
Si costituiva Equitalia Nord S.p.A. replicando i motivi dell’appello e ribadendo la legittimità del procedimento di notificazione delle quattro cartelle in questione.
Concludeva come segue:
“Voglia la Commissione Tributaria Regionale, contrari& reiectis; previe le declaratorie tutte del caso, respingere l’appello confermando la sentenza di primo grado ed in ogni caso respingere il ricorso dichiarandone la infondatezza in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/14.”
Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Anche tale vertenza veniva posta in discussione per l’udienza del 19/12/2016 ove la stessa veniva riunita a quella relativa all’appello proposto dall’Agenzia awerso la sentenza n. 524/2014, ciò in quanto, oltre alla connessione soggettiva, si è in presenza di vertenze che riguardano entrambe la procedura della notificazione delle cartelle esattoriali effettuata a mezzo posta.
La questione è stata risolta in termini diametralmente opposti dalle due sentenze essendosi ritenuto, con la sentenza n. 524/2014, che vi è obbligo dell’ente riscossore di consegnare al contribuente copia integrale della cartella che assume di aver notificato non potendo detto documento essere sostituito da alcun altro tipo di documento; in proposito sostiene anche la sussistenza dell’obbligo di conservarla almeno cinque anni. Afferma inoltre che il solo avviso di ricevimento prova soltanto l’avvenuta consegna nelle date riportate negli avvisi ma non quali siano gli atti effettivamente consegnati né prova l’integrità degli atti consegnati e la loro piena corrispondenza ai contenuti asseriti dall’ufficio.
Diversamente con la sentenza n. 1156/15 si è ritenuto che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento non essendo necessaria la produzione della cartella di pagamento.
Questa commissione ritiene che si debba applicare il principio per cui per provare la rituale notifica della cartella occorre il deposito dell’avviso di ricevimento ma non la copia della cartella (Cass. Ord. n. 2790/2016). In proposito, con la sentenza n. 11142/2015 la Cassazione ha stabilito che gli estratti di ruolo sono validi ai fini probatori e con la sentenza n. 12888/2015 che l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale della cartella.
Ne deriva che non può essere validamente contestata l’esistenza stessa delle cartelle in questione. Va inoltre osservato che gli avvisi di ricevimento riportano il numero di riferimento dell’atto notificato e che questo corrisponde a quello indicato nell’estratto di ruolo. Risulta pertanto provato che vi siano state effettivamente le notifiche e che il contribuente, a mezzo dei familiari, le abbia ritirate. Limitarsi ad eccepire che non vi sia prova del contenuto di atti effettivamente risultati notificati, o della loro integrità, è insufficiente avendo dovuto il contribuente offrire gli atti eventualmente diversi rispetto a quelli risultati notificati.
Alla dimostrata avvenuta notifica delle cartelle consegue che tutte le eccezioni concernenti gli atti prodromici, compresa la decadenza dal diritto di esecuzione, non possono essere sollevate in sede di opposizione all’esecuzione, giusto disposto di cui all’art. 19 D.Igs 546/1992.
I ricorsi del contribuente vanno pertanto respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Respinge i ricorsi del contribuente così come riuniti.
Condanna il contribuente M.D. a pagare all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di La Spezia ed a Equitalia Servizi Riscossioni S.p.A. le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate rispettivamente in € 1.000,00 per l’Agenzia delle Entrate ed in € 1.000,00 per Equitalia Servizi Riscossioni S.p.A., oltre accessori limitatamente a quest’ultima.
Genova, lì 19 dicembre 2016
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