COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 4 sentenza n. 897 del 16 giugno 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con PVC in data 25.06.2010 l’associazione F.D. viene sottoposta a verifica, dalla quale secondo i verificatori- emerge che il sodalizio svolge attività commerciale/imprenditoriale., non rivestendo i requisiti previsti per le associazioni senza fini di lucro.
Sulla base di tale PVC l’Ufficio, in data 04.12.2013 notifica al contribuente Associazione F.D. (in persona del legale rappresentante F.E.M.) l’avviso descritto in epigrafe, con il quale – a fronte di omessa dichiarazione per l’anno 2008 – accerta induttivamente il reddito d’impresa in € 18.885,00 oltre accessori.
La contribuente presenta ricorso avverso l’avviso presso la CTP di Imperia, lamentando vizi formali e di merito; in particolare evidenzia che la associazione dal 1.1.2007 si è trasformata da ASD a APS, e di ciò l’Ufficio non avrebbe tenuto conto, a partire dalla notifica; chiede ed ottiene sospensione cautelare; chiede annullamento con vittoria di spese.
L’Ufficio si costituisce ed insiste per la validità del proprio operato, che assume basato su elementi oggettivo. Chiede reiezione con vittoria di spese.
La CTP IM con la sentenza oggi impugnata accoglie il ricorso, sul presupposto che l’avviso sia esente da vizi formali (in particolare di notifica), ma che dall’avviso e dai PVC non emergano “in maniera pacifica e tranquillante” “riscontri confermativi dello svolgimento di una effettiva attività imprenditoriale/commerciale”. Inoltre, “appare credibile che la stessa associazione, considerato il tipo di attività svolta e le sue finalità, si proponesse come una associazione non perseguente fini di lucro”. Compensa le spese.
All’odierna udienza la causa viene trattata in camera di consiglio, e il Collegio si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, letti gli atti, sciolta la riserva, ritiene fondato l’appello dell’Ufficio.
Va osservato:
«A) L’Ufficio ha notificato l’atto opposto intestato a “F.D.” avvisando “la signora F.E.M.”… “nella qualità di legale rappresentante di F.D.”. A pag. 3 dell’avviso per l’anno 2008 l’Ufficio fa riferimento alla “associazione F.D.” avente partita IVA .., che risulta (v. certificato allegato al ricorso introduttivo) relativa alla associazione “F.D.” avente inizio attività 01.01.2007 e data cessazione il 10.03.2012; ugualmente, a tale partita IVA fanno riferimento – sempre – tutti gli atti prodotti da parte pubblica, a partire dal PVC: conseguentemente, l’associazione destinataria della verifica e dell’avviso è adeguatamente identificata, come è identificato il legale rappresentante al quale è stato notificato l’avviso, e ciò a prescindere dalla terminologia adottata (Associazione Sportiva Dilettantistica ovvero
Associazione Promozione Sociale) e dal fatto che l’associazione sia stata estinta (10.03.2012) precedentemente alla notifica (09.12.2013) dell’avviso oggi opposto che – va evidenziato- fa riferimento a PVC del 25.06.2010.
« B Quanto alla identificazione dei requisiti per ottenere le agevolazioni ficali, non pare che la soggezione di F.D. alla legge 383/2000 ovvero all’art. 90 comma 18 L. 289/2002 e alla L. 398/91 assuma la rilevanza che parte privata sostiene, atteso che l’Ufficio contesta la mancanza di requisiti che sono comuni a tutte le forme associative del settore, e lo statuto sociale modificato dal 1.1.2007 non è dissimile da quello precedente se non nella qualificazione della associazione in APS rispetto alla preesistente ASD.
« C Passando all’esame del merito, la Commissione osserva -relativamente ai vari punti in contestazione, desunti dall’avviso- che sia l’Ufficio che l’associazione fanno riferimento ad una congerie di errori di identificazione (tipologia di associazione), di scritturazione (refusi nei verbali di assemblea, data di richiesta della P.Iva, statuto dell’associazione prima e dopo il 2007 (come s’è detto, assolutamente simili), di riferimenti normativi, che ad avviso della Commissione non hanno rilevanza tale da essere determinanti ai fini dell’accertamento. Nello sforzo di riordinare le contestazioni realmente rilevanti, la Commissione osserva che tra i documenti che sono stati prodotti per il 2008 assumono particolare rilevanza i seguenti:
Atto costitutivo e statuto dell’associazione:
< contestazione dell’Ufficio: richiama le regole di cui all’art. 148 DPR 917/86; evidenzia che lo statuto (art. 6-14-19) fa espresso riferimento alla partecipazione dei soci alla vita associativa, tramite partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie ed espressione di voto anche per la nomina degli organi direttivi, mentre agli atti non v’è traccia di convocazioni né per i soci né per i componenti del C. Direttivo, né di presenza dei soci paganti alle assemblee, e ciò nonostante che nell’atto costitutivo si dichiari che “l’adesione all’Associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa doi soci, le cariche sociali sono elettive, è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, e in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale”;
< deduzione della associazione: le prestazioni sono state rese ai soci in conformità alle finalità istituzionali; richiama circ. A. d. E. 9/E/2013 punto 3 pag. 10 per evidenziare che sono state rispettate le procedure ln essa previste per il rispetto della democraticità della gestione; fa presente che i soci sono in realtà bambini di età inferiore ai 10 anni e che qualsiasi iniziativa è concordata dagli insegnanti con i genitori.
< la Commissione osserva che in realtà è vero che la stessa circolare richiamata da parte privata fa riferimento, quanto alle convocazioni, alla possibilità che esse siano svolte con diverse modalità, ma è anche vero che devono essere state realmente effettuate, mentre agli atti nulla è prodotto che attesti l’effettività della convocazione (p.es. copia della stessa, email o altro); inoltre, la circolare – con riferimento ai benefici recati dalla L. 398/91- fa riferimento alla irrilevanza di “occasionale” mancato inserimento dei nomi dei soci partecipanti alle assemblee, mentre nella fattispecie risulta che i soci paganti mai hanno partecipato, mai hanno approvato bilanci, spese, nomine; il fatto che i soci siano
bambini avrebbe dovuto, semmai, comportare l’avviso e la presenza dei genitori (art. 4 dello statuto 2002: “il minore è rappresentato nei rapporti sociali con i genitori”); né pare che sia stata data prova del fatto che risultino posti in essere comportamenti che garantiscono il raggiungimento delle stesse finalità; la circolare precisa infine che “la clausola della democraticità prevista dall’art. 90, comma 18, lett. e) della L. 289/2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria”, situazione che pare rispecchiarsi nella fattispecie.
Libro ed elenco soci ; Libro verbali assemblee ordinarie e straordinarie; < contestazioni dell’Ufficio: i verbali delle assemblee dei soci riportano sempre e solo la presenza dei componenti del C.D., non danno atto della presenza di altri soci, le nomine come la approvazioni di bilancio e degli altri aspetti contabili- vengono effettuate dagli stessi componenti del CD uscente, non vi è traccia dì convocazioni, la redazione identica del testo e alcuni refusi rendono verosimile che si tratti di documenti redatti a priori e a tavolino. L’esistenza di gestione democratica è da escludere.
< deduzioni della Associazione: è evidente che le decisioni siano state prese democraticamente, “nessuno ha obbligato i soggetti a lavorare per l’associazione o i genitori a portare le bambine ai corsi di danza” (pag. 9 del ricorso introduttivo); l’assenza di alcuni elementi nei verbali non inficia la qualifica di APS specie se riguardano rapporti esterni sia con associati o con istruttori /insegnanti (pag. 9 del ricorso introduttivo).
< La Commissione osserva che le deduzioni della società non sono condivisibili: non trattasi di “alcuni elementi” assenti, ma di elementi fondamentali per la gestione partecipata/democratica che caratterizza le associazioni, quali l’avvenuta convocazione, la presenza di soci paganti che approvano le spese, i! bilancio, il preventivo: assemblee dei soci e riunioni del CD vedevano sempre e solo la presenza delle stesse cinque persone (M. F., R. S., D. A., S. F., A. A.) componenti il CD stesso, che approvava il proprio operato per il passato e per il futuro, il che è in aperto contrasto con quanto previsto (in modo assolutamente identico) sia dallo statuto 2002 ( artt. Da 14 a 18) , sia 2007 (artt. Da 14 a 20)
Rendiconto economico e finanziario
< La Commissione osserva che tale documento risulta approvato in sede di assemblea con le modalità sopra riportate, in regime di assoluta non-democrazia partecipate.
Libro verbali del consiglio direttivo
L’unico inciso sul punto sempre identico- è costituito dalla frase “constatato che sono presenti tutti i consiglieri il presidente dichiara validamente costituita l’assemblea ed atta a discutere e deliberare”. In sostanza, dato che gli statuti prevedono che l’assemblea sia valida con qualsiasi numero di soci presente, la stessa è ritenuta dal CD valida con la sola presenza del CD stesso, il che è in aperto contrasto con i principi di gestione democratica alla base delle finalità associative.
Prima nota cassa; adesione ai corsi e quote relative; Spese associative; Fatture d’acquisto; Registro dei corrispettivi;
Listino prezzi ,(del 2009); Registri contenenti le presenze trimestrali degli iscritti ai corsi (da Ott. 2008); Elenco lezioni (con indicazione dei corsisti, ore settimanali dedicate, tecnica per le lezioni; Programma settimanale di effettuazione dei corsi comprendente orari e tecnica applicata.>
La Commissione osserva che i partecipanti ai corsi versavano una retta per le lezioni, proporzionale alle presenze e aggiuntiva rispetto alla quota associativa.
«C) La Commissione è dell’avviso che l’esame delle suesposte argomentazioni sia più che sufficiente per definire la causa e ritenere l’appello fondato; le residue deduzioni di entrambe le parti non assumono rilievo decisorio né considerate singolarmente, né nel loro complesso, e sono da ritenere assorbite (v. Cass. Sez, 5, Sentenza n. 26848 del 2014: “quando il giudice abbia indicato le ragioni del suo convincimento non è necessaria una confutazione esplicita di tutte le argomentazioni svolte dalle parti, perché dette ragioni costituiscono implicito rigetto delle prospettazioni con esse logicamente incompatibili). Da quanto emerso dalla lettura degli atti e dalle considerazioni suesposte, deriva infatti la configurazione di una associazione che ancorché statutariamente qualificatasi ASD prima e APS poi- non può considerarsi adempiente precipuamente nei confronti del proprio dettato statutario, con particolare riferimento agli obblighi di gestione partecipata e trasparenza amministrativa; la gestione della pretesa associazione è infatti ristretta alla cerchia delle cinque persone (ivi compresa l’onnifacente signora F.) che si alternano nelle cariche del CD, cariche ottenute grazie ad autoelezione (visto che le assemblee vedevano la loro esclusiva partecipazione…..). Venendo meno i requisiti sia di ASD ex art. 90 comma 18 Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2204), sia i requisiti di APS (pressoché identici) previsti dall’art. 3 L. 383/2000, si configura l’attività di stampo commerciale, con obbligo della tenuta della prescritta
contabilità, come rilevato dall’Ufficio e dai verificatori, ancorché attraverso una verifica talmente puntigliosa da dare rilievo anche ad aspetti irrilevanti ( p.es. l’illeggibilità di alcune sottoscrizioni in calce ai verbali, posto che erano presenti solo cinque persone). Da tanto consegue la ricostruzione induttive dei ricavi ex art. 39 comma 2 DPR 600/73, da ritenere corretta perché basata su elementi oggettivi (compensi erogati agli insegnanti nell’anno 2007 : costo medio orario degli insegnanti = ore di lezioni conseguenti; il dato è ricevute dei tagliandi di iscrizione stato poi incrociato con l’elenco dei soci e le all’associazione).
In questo contesto, vanno inoltre valorizzate le circostanze (già ritenute fondamentali in Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4872 del 2015 e Sez. 5, Sentenza n. 22578 del 2012 ), risultanti dagli accertamenti dell’Ufficio, secondo le quali i fruitori delle prestazioni pagavano – oltre alla quota d’iscrizione- un corrispettivo per le prestazioni che variava in funzione dell’attività svolta e della fruizione temporale dello stesso, e che i genitori non partecipavano alla gestione sociale, non avevano potere decisionale in ordine alla gestione dell’attività con riguardo agli atti di maggior rilievo talvolta nemmeno portati in assemblea, facevano parte del sodalizio per il tempo limitato di utilizzo delle attività sportive praticate, perdendo di fatto la qualifica di socio con il venir meno della prestazione).
«D) Tanto ritenuto e considerato, l’appello dell’Ufficio va accolto. Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della effettiva controvertibilità della questione, possono essere contenute in ? 300 per questo grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato prenotato a debito.
PQM
La Commissione accoglie l’appello dell’Ufficio, e in riforma della sentenza di primo grado- respinge il ricorso introduttivo; condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C 300,00 onnicomprensive, oltre alla rifusione del contributo unificato prenotato a debito.
Così deciso in Genova il 09 giugno 2017
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