Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sezione 1 Sentenza del 11/10/2016 n. 1164
Agevolazione acquisto prima casa – permane se entro un anno dalla vendita costruisce una nuova abitazione su un terreno di sua proprietà
LETTI gli atti.
UDITO in camera di consiglio il Giudice relatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori B.G. e S.D. ricorrevano avverso l’avviso di liquidazione imposta e irrogazione sanzioni con il quale l’Agenzia delle Entrate di Imperia revocava le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.
Sostenevano i contribuenti che, avendo proceduto a costruire entro un anno dall’alienazione dell’immobile oggetto di agevolazione, un altro immobile destinato ad abitazione principale, il beneficio fiscale dovesse permanere.
La Commissione accoglieva il ricorso ritenendo che la diretta costruzione di un immobile fosse equiparabile all’acquisto.
Appella l’Ufficio eccependo l’errata interpretazione dell’art. 1 della Tariffa, prima parte, allegata al Testo Unico Registro, in quanto nel caso di specie i contribuenti avrebbero costruito il nuovo immobile su terreno già di loro proprietà, e non acquistato dopo l’alienazione dell’immobile agevolato.
Resistono i contribuenti richiamando l’ordinanza n. 13550 del 1/7/2016 della Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia:
“Voglia Codesta Onorevole Commissione tributaria regionale di Genova, in totale riforma dell ‘impugnata sentenza, confermare l’operato dell’Ufficio. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per i signori B.G. e S.D.:
“Si chiede che codesta Eccellentissima Commissione Tributaria voglia rigettare interamente l’appello proposto nei confronti dei sigg.ri B.G. e S.D. in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti in comparsa di risposta e ulteriormente illustrati in questa memoria e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 98/2013 Sez. 03 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia 1115/10/2012 e depositata il 19/11/2013, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CP di cui alla presente causa”.
L’appello è infondato.
Il contribuente non decade dai benefici “prima casa” se, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con le medesime agevolazioni, costruisce una nuova abitazione su un terreno di sua proprietà. Questo principio giurisprudenziale, oramai consolidato, della Suprema Corte, è stato da ultimo ribadito nella ordinanza n. 13550 depositata il 10 luglio 2016 che, con riferimento alla disciplina delle agevolazioni fiscali “prima casa”, conferma l’applicabilità del beneficio anche alle ipotesi di “riacquisto” mediante nuova costruzione [si vedano conformi anche Cass. n. 13291/2011 (nella quale, in termini generali, è stato evidenziato che rientra nella fattispecie di esonero dalla causa di decadenza anche l’acquisto a titolo originario, per accessione al terreno di proprietà del contribuente, dell’immobile la cui realizzazione questi abbia affidato in appalto, in quanto ciò che conta è solo che nel nuovo immobile si costituisca l’abitazione principale) per venire poi a Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24792 del 2014; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24253 del 2015].
In particolare, nella sentenza n. 24253 del 2015 è posto in chiara evidenza che la previsione dell’acquisto, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale, integra semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato il dies a quo, con la conseguenza che l’esonero dalla causa di decadenza deve “restare ferma anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale”.
Consegue da quanto detto che la pronuncia impugnata debba essere confermata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Rigetta l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi ? 500,00.
Genova, 26 settembre 2016
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