Sottoscrizione dell’avviso di accertamento – art. 42, D.P.R. n. 600/73
Massima:
E’ nullo l’accertamento sottoscritto dal Funzionario sprovvisto di delega nominativa. Qualora il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del Funzionario alla sottoscrizione dell’atto, costituisce onere dell’Amministrazione fornire esauriente e completa prova del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, sia in capo al soggetto delegante sia in capo al soggetto delegato.
Testo:
CONCLUSIONI
Per l’appellante S.r.l.
Piaccia alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello annullare l’avviso di accertamento originariamente impugnato, anche in punto sanzioni.
Con condanna dell’Ente impositore al rimborso di tutto quanto eventualmente escusso sulla base di quanto sopra, con interessi come di legge.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, I.V.A., C.P.A. e spese generali incluse.
Per l’appellata Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova Piaccia alla Commissione tributaria regionale, rigettata e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata respingere l’appello della Società confermando di conseguenza la sentenza appellata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.r.l. impugnava avviso di accertamento emesso da Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Genova, in relazione ad I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. per l’anno 2008, nel quale venivano contestati maggiori ricavi per ? 102.797,00, a fronte di ? 113.585,00 dichiarati.
Il contribuente rilevava il difetto di sottoscrizione del direttore dell’Agenzia delle entrate, l’assenza di preventivo contraddittorio e, nel merito, il rispetto dell’intervallo di confidenza degli studi di settore, a fronte delle quali l’Ufficio aveva solo dedotto la ridotta consistenza degli utili. Eccepiva il difetto di motivazione con riferimento alla diminuzione del moltiplicatore del personale, e le difficoltà di mercato, che avevano impedito il rispetto dell’indice di rotazione del magazzino. Contestava anche il metodo di calcolo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate.
Costituendosi, l’Agenzia delle Entrate rilevava che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da funzionario della carriera direttiva, appositamente delegato, e che, trattandosi di accertamento ex art. 39 comma 1 lett. d) d.p.r. 29.9.1973 n. 600, non era necessario un preventivo contraddittorio. L’accertamento non era fondato sullo scostamento dagli studi di settore, bensì sul dato della antieconomicità dell’attività da oltre tre anni.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 11 del 15.12.2014-13.1.2015, accoglieva parzialmente il ricorso, limitando l’ammontare complessivo dei ricavi ad ? 184.401,20, in luogo dei complessivi 216.382,00 accertati.
La Commissione tributaria provinciale evidenziava il permanere pluriennale di una situazione di antieconomicità, incompatibile con una esposizione fedele dei ricavi e tale da giustificare il ricorso all’accertamento previsto dall’art. 39 comma 1 lett. d) d.p.r. 29.9.1973 n. 600. L’avviso di accertamento riportava la sottoscrizione del funzionario delegato, come da provvedimento prodotto. Il contraddittorio era stato attuato, tanto che il contribuente aveva potuto giovarsi di una riduzione del moltiplicatore per addetto. Motivata era stata la scelta di tale indice moltiplicatore da parte dell’ufficio, nella misura di 1,97, applicando la quale, peraltro, l’ammontare dei ricavi complessivi si riduceva all’importo sopra ricordato ? 184.401,20.
Proponeva appello S.r.l., per i seguenti motivi.
1) difetto di delega a favore del funzionario sottoscrittore l’avviso di accertamento;
2) difetto di preventivo contraddittorio;
3) erronea affermazione della non necessità di un preventivo contraddittorio;
4) difetto della antieconomicità della gestione;
5) difetto di sufficiente motivazione;
6) infondatezza dell’accertamento;
7) erronea utilizzazione del moltiplicatore in relazione ad ogni addetto;
8) omessa pronuncia sulle giustificazioni fornite dal contribuente sulle contestate incoerenze relativa al “valore aggiunto per addetto” e alla “rotazione di magazzino”.
In via cautelare il contribuente chiedeva la sospensione dell’esecutività della decisione, evidenziando, quale periculum in mora, la pesantezza di un immediato esborso di ? 53.497,80, dovuti in relazione all’accertamento impugnato. Inoltre erronea era la richiesta dell’intero importo dovuto a titolo di sanzioni, stante il contenzioso ancora pendente.
All’udienza del 14.7.2015, fissata per la sospensiva, l’Agenzia delle Entrate lamentava che il termine per la costituzione in giudizio non era ancora decorso e, pertanto, eccepiva la lesione del contraddittorio.
L’istanza di sospensione cautelare veniva accolta da questa Commissione tributaria regionale.
Costituitasi con controdeduzione depositate in data 24.7.2015 in vista della discussione per il merito, Agenzia delle Entrate, insisteva nelle difese già esperite.
In particolare, rilevava la esistenza di valida delega a favore del funzionario firmatario dell’avviso di accertamento; il fatto che l’accertamento si basava non sugli studi di settore, bensì sul dato del “valore aggiunto per addetto”; il fatto che, essendo l’accertamento fondato sull’art. 39 comma 1 lett. d) d.p.r. 29.9.1973 n. 600, non sussisteva obbligo di previa instaurazione del contraddittorio; la sussistenza di una assoluta anti-economicità dell’attività svolta dalla società contribuente; l’esistenza di una adeguata motivazione dell’avviso di accertamento impugnato; in genere, la fondatezza degli indici di accertamento impiegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) con sentenza 9.11.2015 n. 22800 la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto.
«In base all’art. 42 del d.p.r. 600/1973 l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera direttiva” ai sensi dell’art. 42 d.p.r. 600/1973 i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17). E in base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributari non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorché essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
Ove il contribuente contesti anche in forma generica la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto (art. 42 d.p.r. 600/1973), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonché della esistenza della delega in capo al delegato>>.
Ed ancora, con le sentenze 9.11.2015 nn. 22803 e 22810, la Corte ha espresso i seguenti principi di diritto.
In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i “funzionari di area terza” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata, individua l’agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionati (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui ad. 8, 24° comma, del d.l. n. 16 del 2012».
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate afferma di avere documentato l’esistenza di delega, rilasciata dal Direttore dell’Ufficio, a favore del funzionario di terza area, sottoscrittore dell’avviso di accertamento, D.ssa (Capo Area 2).
L’esistenza di tale documentazione è sempre stata contestata dal contribuente appellante principale.
La sentenza di primo grado afferma che “allegato alle deduzioni dell’Ufficio, è stato prodotto il provvedimento di delega, da parte del Direttore provinciale in carica al momento della sottoscrizione dell’atto impugnato, alla d.ssa , del potere della sottoscrizione dello stesso”.
Orbene, allegato alle controdeduzioni dell’Ufficio in primo grado si rinviene il provvedimento 16.4.2012 che, però, non riporta in alcuna sua parte il nominativo del funzionario ..
Vi è poi, sempre allegato alle controdeduzioni il provvedimento 10.9.2012, anch’esso privo di qualsiasi riferimento a . Infine, il provvedimento prot. 33680/2014, anch’esso allegato, riporta effettivamente il nominativo .. quale Capo Area 2, ma, trattandosi di atto successivo all’avviso di accertamento di accertamento impugnato, notificato il 23.12.2013, non è rilevante ai fini che qui interessano.
In questo grado l’Agenzia ha prodotto, con le controdeduzioni, un ulteriore provvedimento 20.12.2012, relativo alle deleghe di firma, anch’esso privo di riferimento alla D.ssa .Vi è poi altro provvedimento 34/2014, del 30.4.2014, irrilevante in quanto successivo all’avviso di accertamento, ma comunque privo di riferimenti a ..
Il nominativo di si rinviene, poi, nella Tabella A, allegata alla disposizione di servizio 12/2015 (non presente in atti), prodotta con le controdeduzioni in appello, ma irrilevante in quanto posteriore all’avviso di accertamento qui impugnato.
In tale situazione documentale, certo non può dirsi dimostrato da parte dell’onerata Agenzia delle Entrate il requisito del rilascio della delega di firma, da parte del Direttore a favore del funzionario sottoscrittore .. Controdeduzioni recanti il n. prot. 2014/119341 e depositate il 21.7.2014.
Ne consegue, stante quanto sopra esposto, la nullità dell’avviso di accertamento.
La novità delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità suggerisce l’integrale compensazione delle spese.
La Commissione tributaria regionale per la Liguria
PER TALI MOTIVI
in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
Genova, 17 novembre 2015
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