COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sezione 3 sentenza n. 621 depositata il 27 aprile 2017
La soc. D & B snc di G. e A., aveva impugnato avviso di accertamento con cui veniva determinata una plusvalenza di euro 13.800 con riferimento alla mediazione effettuata in merito all’imposta di registro relativa alla cessione di azienda, ritenendo infondata la pretesa e per illegittimità delle sanzioni non motivate.
L’Agenzia delle Entrate faceva presente che il valore accertato quale plusvalenza derivava solo dal valore accertato in sede di imposta di registro, definita con atto di adesione.
La CTP condivideva l’impostazione dell’Agenzia ma riteneva non dovessero essere comminate sanzioni sia per la buona fede del contribuente sia per la particolare motivazione che avrebbe dovuto essere data.
Ricorre l’Agenzia sostenendo che il valore definito ai sensi imposta di registro è stato utilizzato per rettificare il reddito di impresa, imputato ai 2 soci ai fini irpef ed addizionali.
La C.T.P. non si è pronunciata sulla questione ritenendo valido quanto operato dall’Agenzia ma con abolizione delle sanzioni.
Rileva che, nonostante la richiesta già presentata, non è stato costituito il litisconsortium necessarium, quindi richiede venga cassata la sentenza con rinvio alla CTP.
Inoltre la sentenza è contraddittoria : da una parte conferma l’impostazione dell’ufficio e dall’altra annulla le sanzioni. Non prevedendo l’accertamento societario alcuna maggior imposta, abolendo le sanzioni verrebbe ad essere tutto annullato.
La buona fede del ricorrente , in ogni caso , non è motivo di annullamento di sanzioni.
Richiede, in via preliminare, la cassazione della sentenza con rinvio alla ctp o la riforma della stessa con conferma dell’accertato.
Controdeduce la società sostenendo non vi sia alcuna necessità di litisconsortium essendo stati emessi avvisi di accertamento ai 2 soci , seppure dichiarati nulli per decadenza dei termini.
Chiede conferma sentenza.
La Commissione, valutato quanto apportato dalle parti, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata.
Preliminarmente si respinge la richiesta di cassazione della sentenza di primo grado per costituzione del litisconsotium necessarium , essendo sufficiente che i processi relativi alla società ed ai suoi soci risultino essere trattati simultaneamente in sede di merito. E’ sufficiente la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti, sia caratterizzata da identità oggettiva in merito alle motivazioni dei ricorsi. In tal caso nessuna contestazione è possibile e ciò conferma la legittimità dei separati avvisi emessi dall’Amm.ne Finanziaria.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 6876/2016, ha ritenuto sufficiente riunire , in grado di legittimità, separati giudizi in assenza di litisconsorti necessari senza dichiararli nulli quando siano stati gestiti parallelamente pur senza riunirli in unico processo.
Questo è avvenuto in C.T.P. e nel giudizio presso la presente Commissione alla cui attenzione sono stati portati sia gli atti relativi alla società sia quelli relativi ai due soci.
Entrando nel merito non si può non rilevare che l’art. 5 comma 3 dlgs 147/2015 ha fornito interpretazione autentica delle norme in tema di calcolo delle plusvalenze immobiliari, escludendo espressamente che l’esistenza di un maggior corrispettivo derivante dalla cessione di una azienda r.g.a n. 182/2015 possa essere presunto sulla base del valore dichiarato o definito ai sensi di imposta di registro. La ratio è quella di impedire ogni intervento automatico nell’ambito dell’attività di accertamento. Di conseguenza l’accertamento basato, come nel caso in discussione, solo sul dato del valore definito in sede di accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro risulta illegittimo.
Pertanto l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate deve considerarsi nullo.
La novità normativa alla base della decisione comporta la compensazione delle spese del giudizio.
La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Genova, 20.04.2017
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