COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia ordinanza n. 1449 sez. 24 depositata il 14 ottobre 2015
Massima
Con l’ordinanza n. 1449/2015 i giudici della CTR Lombardia hanno disposto la trasmissione degli atti, relativi a un contenzioso in materia di gioco e scommesse, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò al fine di verificare la compatibilità degli artt. 52 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sulla discriminazione fiscale e il legittimo affidamento con la normativa italiana. Quest’ultima prevede, infatti, l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’imposta unica sulle scommesse di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 504/1998 (come modificati dall’art. 1 comma 66 lett. b, della legge di stabilità 2011), degli intermediari nazionali che curano la trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato membro dell’Unione europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovrà pronunciarsi sulla compatibilità con gli artt. 52 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in materia di gioco e scommesse, discriminazione fiscale e legittimo affidamento, della normativa italiana che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’imposta unica sulle scommesse di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 504/1998 (come modificati dall’art. 1 comma 66 lett. b, della legge di stabilità 2011), degli intermediari nazionali che curano la trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato membro dell’Unione europea.
Testo:
ORDINANZA
La Commissione
rilevato che, in ambedue i procedimenti riuniti, l’appellante formula richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per interpretazione pregiudiziale ex art. 267, Il co., TFUE, di conformità della legislazione nazionale alla normativa europea, come infra specificato, previa sospensione del presente procedimento;
ritenuto che tale richiesta è meritevole di accoglimento, stante l’impossibilità, in questa sede, di pronunziarsi, risolvendo i dubbi inerenti che esulano dalla specifica competenza valutativa e argomentativa del Giudice Tributario;
impregiudicate restando le questioni di legittimità e di merito sollevate dalle parti con i loro atti e alla pubblica udienza;
COSÌ DISPONE
A) Sospende il procedimento davanti a sé, in attesa delle determinazioni della CGUE;
B) Trasmette gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, onde verificare, pregiudizialmente, SE gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze Gambelli, Placanica e Costa e Cifone, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna, e Bianco e Fabretti, e i principi di diritto dell’Unione, circa parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, OSTINO ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana, nella presente vertenza considerata, che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n.504, come modificati dall’art. 1 co.66 lett.b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse, stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea; in particolare, aventi le caratteristiche deIla società S. Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali.
Manda alla cancelleria per le relative incombenze.
Milano 29.9.2015
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