COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 3297 sez. 3 depositata il 20 luglio 2017
TASSA AUTOMOBILISTICA – Autoveicoli in locazione finanziaria – Società di leasing e utilizzatore – Obbligazione solidale – Non sussiste.
Massima:
Il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione finanziaria è l’utilizzatore del veicolo e non la società di leasing.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’appello della xxx SpA avverso la sentenza nr. 8204/46/15 della CTP di Milano ripropone il noto problema della individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche, nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria. La questione, dibattuta da molto tempo con esiti incerti nella giurisprudenza delle Commissioni tributarie è stata affrontata dal legislatore con la legge nr. 99/2009, il cui art. 7 comma 2 lett. b) ha modificato il testo dell’art. 5 comma 32 d.I. nr. 953/1982, il cui letterale tenore è ora il seguente:” Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titola di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti…..”. Pare a questa Commissione che la modifica normativa, introdotta proprio con lo scopo dì fugare il dubbio che al pagamento delle tasse automobilistiche restassero tenute le società concedenti, in quanto proprietarie dei veicoli, in luogo degli utilizzatori in forza di contratti di leasing, non possa che essere interpretata nel senso di prevedere la soggezione al tributo degli “utilizzatori a titolo di locazione finanziaria” come alternativa a quella dei “proprietari”, senza istituire alcuna vincolo di solidarietà fra questi soggetti, che:
1) non è espressamente affermato dal testo normativo;
2) è contraddetto dalla formulazione letterale della legge;
3) non è coerente con una corretta interpretazione sistematica, posto che, come fa notare la difesa di xxx, neppure prima del 2009 si ipotizzava alcun vincolo di solidarietà fra concedente ed utilizzatore in base ad un contratto di leasing, ma semplicemente i più ritenevano che la responsabilità esclusiva della società di leasing discendesse dalla sua qualità di proprietaria dei veicoli;
4) sarebbe palesemente contrario all’intenzione del legislatore, che ha voluto adeguare la disciplina del pagamento delle tasse automobilistiche al fenomeno economico che ha trovato una regolamentazione in questo tipo contrattuale. L’appello di xxx è pertanto fondato ed in riforma integrale della sentenza di primo grado si deve annullare l’avviso di accertamento impugnato.
La Regione Lombardia soccombente deve essere condannata a rifondere alla xxx SpA le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 1.000,00 ? oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado e in complessivi ? 1.200,00 oltre accessori di legge per il presente grado.
pqm
la Commissione in accoglimento dell’appello della xxx SpA e in riforma integrale della sentenza nr. 8204/46/15 della CTP di Milano, annulla l’avviso di accertamento impugnato e condanna l’appellata Regione Lombardia a rifondere alla contribuente le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 1.000,00 ? oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado e in complessivi ? 1.200 oltre accessori di legge per il presente grado
Milano, 3 luglio 2017
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