COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 ordinanza n. 1415 depositata il 25 settembre 2017
PROCESSO – Provvedimento distrazione spese – Revoca – Proposizione con le forme della correzione – Ammissibilità.
Massima:
Qualora il difensore della parte privata non abbia ancora ottenuto il rimborso delle spese liquidate con provvedimento del giudice, il contribuente può chiedere la revoca del provvedimento nelle forme stabilite dagli artt. 93 e 288 del c.p.c., purché dimostri di aver soddisfatto autonomamente il credito del proprio difensore.
Testo:
SVOLGI MENTO DEL PROCESSO
Concisa esposizione ex art. 36, c.2, 11°2, d.lgs.546192
Si dà atto della tratta zione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.
Oggetto del processo è l’istanza ex artt. 93 e 288 c.p.c. per la revoca del provvedimento di distrazione del le spese a favore dcl difensore avv. G. B., chiesto dall’appellato, vittorioso nella sentenza Ctr Lombardia 6951/1 /20l6, depositata il 16 dicembre 2016, che sul punto cosi disponeva: “Condanna altresì, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Equitalia Nord S.p.A. appellante soccombente, al pagamento a B. L., delle spese di lite per questo grado del giudizio, qui complessivamente liquidate in ? 4.288/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge), oltre 15% di spese generali, I.V.A. come per legge e 4% c.p.a. -spese distratte in favore del difensore- nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) -nella misura effettivamente già pagata dall’intimato per ciascuno degli atti defensionali presentati durante l ‘intero giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate- ed alla restituzione di tutto quanto eventualmente già riscosso frazionatamente, come previsto dalle singole leggi d ‘imposta e dall’art. 68 d. lgs. 546/92, in pendenza dell’intero giudizio, con gli interessi di legge”. All’uopo, parte istante dichiara: la sentenza di cui sopra non è stata messa in esecuzione dall’avv. B.; successivamente all’emissione della sentenza di appello, il signor B. ha provveduto a pagare il compenso a favore dell’avv. G. B., come da dichiarazione liberatoria rilasciata da quest’ultimo con lettera del 25 maggio 2017 e con riferimento al giudizio di 2° grado (documento numero 4 prodotto in allegato).
Dopo aver sentite l e parti presenti ammesse alla discussione, che hanno precisato in udienza l e propri e rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone l’istanza in decisione.
MOTIVAZIONE
Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisioneex art. 36, c.2, 11°4, d.lgs.546192
Secondo questo collegio, è nell’interesse dcl signor L. B. chiedere la revoca del provvedi mento con il quale è stata disposta la distrazione delle spese a favore dell’avv. G. B., sussistendo i presupposti richiesti dall’articolo 93, 2° comma, c.p.c. ed avendo interesse ad agire direttamente nei confronti della parte soccombente. Premesso che è antistatario il difensore che dichiari di aver anticipato le spese del giudizio ed assistito il proprio cliente senza averne riscosso gli onorari, ai sensi dell’art 93 c.p.c., il difensore che si sia dichiarato anticipatario per la parte poi risultata vittoriosa nel giudizio, può richiedere al giudice la distrazione delle spese di lite direttamente in suo favore, diventando così titolare di un autonomo rapporto direttamente con la parte soccornbente (Cass. 17157/2012), condannata alle spese. Tale richiesta di distrazione delle spese in proprio favore è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio; non sussiste pertanto l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse de11a controparte a contrastarla (Cass. 412/2006 ). Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito dalla sentenza, il 2° comma dello stesso art. 93, consente alla parte vittoriosa, che dimostri di aver soddisfatto i l credito del proprio difensore per gli onorari e le spese anticipate, di chiedere al giudice, con le torme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento di distrazione, contestuale alla sentenza. Poiché tale revoca riguarda sia la posizione del soggetto soccombente condannato alle spese, sia quella del soggetto vittorioso, nei cui confronti il difensore distrattario ha esercitato il suo ministero/assistenza, l’istanza va loro notificata (Cass. 15346/201 I). Ritenuto che l’istanza di revoca in oggetto rispetta tutta la normati va, come sopra richiamata nei punti salienti, sentite le parti e visto l’articolo 288 c.p.c.,
P.Q.M.
La Commissione Tributa ria Regionale di Milano, sezione I^
accoglie
l’istanza depositata in data 15 giugno 201 7, prot. S-14165, e per l’effetto
revoca
l a distrazione delle spese a favore del difensore anticipatario ed
ordina
che la presente ordinanza venga annotata a margine dell’originale della sentenza 6951/1/2016, depositata il 16 dicembre 2016, e vi sia allegata in originale a pubblica integrazione.
Così deciso in M ilano. nella camera di consiglio del 25 settembre 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 4040 depositata il 9 febbraio 2023 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13473 depositata il 29 aprile 2022 - In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 22445 depositata il 25 luglio 2023 - In tema di autotutela quando l'Amministrazione entra nel merito dell'istanza e dopo aver considerato i fatti e motivi prospettati dal richiedente si esprime in senso negativo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30594 - Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20042 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…