COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 sentenza n. 2278 depositata il 23 maggio 2017
PROCESSO TRIBUTARIO – Appello – Motivazioni della sentenza impugnata – Plurime ragioni tra loro interconnesse – Mancata impugnazione di tutte le ragioni – Effetto – Passaggio in giudicato.
Massima:
In sede di appello, l’assenza di specifiche contestazioni di una delle ragioni su cui si fonda la sentenza impugnata comporta il passaggio in giudicato di quella parte della sentenza non contestata. Qualora la motivazione si fondi su plurime ragioni tra loro interconnesse, la mancata contestazione di una sola di esse comporta il passaggio in giudicato dell’intera sentenza.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9954 del 30/11/15, depositata il giorno 09/12/15, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 40, accoglieva in parte il ricorso avanzato dal sig. XXX avverso l’avviso di accertamento n. T9XXX/2012, meglio in atti descritto, emanato dall’Agenzia delle Entrate per Irpef e addizionali anno 2007, riducendo il reddito accertato ex art. 38, commi 4 e 5, DPR 600/73 da Euro 66.906,49 a Euro 39.243, 17 e compensando le spese di lite del grado. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, con atto spedito il 20/05/16, ricevuto il 26/05/16, depositato il 15/06/16, proponeva appello (RGA n. 3736/2016) avverso la sentenza chiedendone la riforma per i motivi ivi indicati con conferma della legittimità dell’accertamento impugnato da controparte e vittoria di spese. Il sig. XXX non si è costituito in giudizio in questa sede. La controversia, esauriti gli incombenti di legge, è stata decisa in camera di consiglio all’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Ufficio, parte appellante, deduce che ingiustamente il giudice di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente con motivazione frutto di una errata valutazione delle risultanze processuali e omessa valutazione degli elementi di prova posti alla base della pretesa erariale, nonché di ingiusta applicazione dell’art. 38 commi 4,5,e 6 DPR 600/73. Deduce, in particolare, l’appellante che erroneamente la CTP ha ritenuto che nella fattispecie assumesse rilevanza solo la disponibilità dell’immobile, l’ammontare delle relative rate di mutuo e la disponibilità per sei mesi dell’autovettura tg. XXXX, immatricolata nel 2000 e non la disponibilità delle altre tre autovetture, meglio identificate nell’appello e nella relativa documentazione, la cui denunzia di cessazione dalla circolazione è avvenuta solo nell’ottobre del 2012, successivamente all’accertamento; che, infatti, la nozione di disponibilità ai fini dell’applicazione del redditometro “fa riferimento alla condizione di fatto propria di chi può trarre dal bene un’utilità economica ovvero ne sopporta i costi” e, quindi “la circostanza che le autovetture siano state trasportate all’estero” non esclude che le stesse fossero nella disponibilità del contribuente; che, dunque, erroneamente “i giudici di primo grado non hanno preso in considerazione il concetto di disponibilità delle autovetture, ma unicamente il loro trasporto in Albania che non privava il contribuente dell’utilità; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata per i motivi sopra indicati, deve essere accolto l’appello e confermata la legittimità dell’atto impositivo, con vittoria di spese. Osserva questa CTR che la sentenza della CTP resiste alle critiche avanzate dalla parte appellante e, quindi, deve essere confermata. Osserva, in particolare, la CTR che la CTP con adeguata motivazione ha ritenuto che l’operato dell’Ufficio per le autovetture di cui si discute in questa sede non dovesse essere confermato in quanto le predette auto non erano nella disponibilità del contribuente “vuoi perché trasportate in Albania, vuoi per la vetustà delle medesime”; che l’Ufficio appellante ha contestato la motivazione della CIP solo con riferimento alla ritenuta rilevanza del trasporto delle vetture in Albania, ma nulla viene affermato nell’atto di impugnazione con riferimento alla circostanza della loro “vetustà”; che, pertanto, deve ritenersi che la sentenza rimane ferma laddove ha escluso che le auto in questione stante la loro non contestata vetustà (la loro immatricolazione risale pacificamente agli anni 1991, 1987 e 1992, come riportato a pag. 3 dell’appello) non potessero essere ritenute di fatto ancora nella disponibilità del contribuente che, secondo la CTP, si era sostanzialmente dimenticato d i demolire le relative targhe provvedendovi solo dopo la notifica dell’accertamento avvenuta nel 2012; che, quindi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile perché non ha contestato che la ritenuta vetustà delle vetture potesse incidere sulla loro idoneità ad essere di fatto utilizzabili con tutte le conseguenze ai fini del redditometro; che, invero, se una sentenza su fonda su una pluralità di autonome ragioni, la mancata contestazione anche di una sola di queste ragioni comporta il passaggio in giudicato della sentenza stessa che rimane ferma proprio in virtù di quella parte della motivazione non oggetto di specifica impugnazione; che, quindi, l’appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nulla sulle spese di lite non essendosi costituito in questa sede il contribuente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’appello dell’Ufficio. Nulla sulle spese di lite del grado
Milano, 15/05/2017
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