COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 sentenza n. 657 depositata il 21 febbraio 2017 – Qualora si utilizzi il servizio postale per la notifica dell’atto di impugnazione, l’appello non può essere considerato inammissibile se, in luogo della ricevuta di spedizione della raccomandata alla controparte, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento