COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 10 ordinanza n. 3735 depositata il 22 settembre 2017
RISCOSSIONE – Iscrizione ipotecaria – Chiamata in causa dell’agente della riscossione – Legittimazione passiva – Sussistenza – Chiamata in causa dell’ente impositore – Onere dell’agente della riscossione – Sussistenza.
Massima:
L’impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria può essere svolta indifferentemente sia nei confronti dell’ente impositore creditore (ed in tal caso l’agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di soggetto legittimato a ricevere validamente il pagamento per conto del creditore), che nei confronti dell’agente della riscossione. In quest’ultimo caso è onere dell’agente della riscossione, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, chiamare in causa l’ente impositore creditore, non ricorrendone motivi di litisconsorzio necessario.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, successivamente il Presidente ammette le parti costi tuite presenti alla discussione.
Oggetto del processo è l’avviso di iscrizione ipotecaria indicato in frontespizio, emesso dall’Agente di riscossione Equitalia Nord spa nei confronti di C F
per un debito di imposta relativo all’annualità 1999 pari a € 85.001/04, come calcolato alla data del 6 novembre 2014; l’atto presupposto è la cartella esattoriale n. 033 2000, asseritamente notificata il 19 luglio 2014. Contro questo avviso l’intimato ricorreva in Ctp eccependone l’illegittimità e dichiarando di essere cittadino italiano, trasferito in Svizzera dal 1964 ed ivi residente dal 31 dicembre 1997, di aver ricevuto il 29 dicembre 2014 l’avviso impugnato, attraverso il quale prendeva prima conoscenza della pretesa erariale ivi postulata, conseguente a cartella di paga mento mai notificatagli; parimenti mai notificatigli sono gli atti presupposti che si riferirebbero ad un credito prescritto. Chiedeva l’annullamento dell’atto previa sospensione. L’Agente di riscossione Equitalia Nord spa si costituiva in giudizio con proprio atto, controdeducendo a tutte le questioni prospettate dall’intimato ricorrente e resistendo a tutte le eccezioni, insistendo per la piena legittimità della propria pretesa.
L’impugnata sentenza del primo giudice accoglieva il ricorso, atteso che l’ufficio non aveva provato di aver provveduto alla rituale notifica della cartella presupposta – nè di alcun altro atto presupposto – nei luoghi di effettiva residenza del ricorrente. Li quidava spese di lite per € 1.500.
Contro questa sentenza:
L’Agente di riscossione Equitalia Nord spa ha proposto tempestivo appello, lamen tando preliminarmente la carenza di legittimazione passiva “circa le contestazioni re lativa al merito e alle vicende delle pretese, quali la ex adverso prescrizione”, senza tuttavia onerarsi di chiamare in causa l’ufficio impositore. Riproponendo quanto già controdedotto in primo grado, insiste sull’avvenuta valida notifica della cartella pre supposta in data 19 luglio 2004, come già provato in·1° grado producendo copia di un avviso di ricevimento; “contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure l’agente di riscossione ha provato agli atti del giudizio la rituale notificazione della cartella di pagamento sub iudice; la notificazione alla cartella di pagamento in oggetto è ritualmente avvenuta in data 19 luglio 2004 secondo la normativa ilio tempore in vigore, in data antecedente alla sentenza della corte costituzionale numero 366 del 7 novembre 2007; la notificazione in questione è avvenuta all’indirizzo di residenza come da anagrafe tributaria ed è andatir a buon fine con ritiro a mezzo di addetto alla casa/persona autorizzata”.
Conclusioni
Voglia l’illustrissima Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di Milano adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare: Accertare e dichiarare l’inammissibilità per tardività dell’opposizione avversaria relativamente all’impugnativa della cartella di pagamento del merito della pretesa e degli atti a presupposto per i motivi di cui in narrativa:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Nord Spa – ora Equitalia Servizi di riscossione Spa – in relazione alla sussistenza e alle vicende delle pretese;
Accertare e dichiarare l’omessa integrazione del contraddittorio necessario con l’Ente Impositore titolare delle pretese sub iudice Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cantù e per l’effetto dichiarare inammissibile il ricorso avversario o in subordine ordinare la chiamata in causa del predetto Ente a onere e cura di Equitalia Servizi di Riscossione Spa con rimessione del giudizio al giudice di prime cure;
Nel-merito:
Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e per l’effetto riformare l’impugnata sentenza n. 17/2016 depositata in data – Commissione Tributaria Provinciale di Como Sezione 4 per i motivi di cui in narrativa con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
Si formula istanza di trattazione in pubblica udienza ex art. 33 D.L.vo 31/12/92 n. 546
C F si è costituito in giudizio con proprio atto, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del motivo d’appello a causa della sua inconferenza rispetto al decisum. “La sentenza impugnata ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe perché Equitalia non ha dimostrato l’intervenuta valida notifica della cartella presupposta. Considerato che la notifica della cartella di paga mento è un’attività completamente ascrivibile all’agente della riscossione, risulta palese l’inconferenza della doglianza rispetto alla sentenza impugnata giacché questa non si è pronunciata né sul merito della pretesa né sulla prescrizione del credito. Di guisa che, quant’anche si ritenesse che Equitalia fosse estranea rispetto ad eccezioni attinenti l’intervenuta prescrizione del credito o di legittimità nel merito della pretesa, ciò non comporterebbe la riforma della sentenza della c.t.p. Per tali ragioni il motivo di appello è senza dubbio inammissibile” . Inoltre, “la giurisprudenza richiamata da Equitalia nel proprio atto di appello è del tutto estranea rispetto all’oggetto dell’odierno giudizio: difatti, da un lato, si tratta di giurisprudenza in materia di diritto civile ove non si ap plica il predetto articolo 39, d.lgs. 112/1999, e, dall’altro, le uniche due sentenze tribu tarie richiamate da controparte a pagina 5 dell’appello si riferiscono a fattispecie ove il contribuente non avrebbe dovuto opporre al concessionario l’estinzione del debito a causa di un condono perfezionatosi in una procedura che ha coinvolto unicamente l’agenzia delle entrate la quale, quindi, doveva essere ritualmente chiama di giudizio. Alla luce di tutto quanto sopra è palese che la lagnanza in esame, oltre che inammissibile, è palesemente priva di pregio giuridico”. Controdeducendo, poi, a tutte le altre questioni prospettate dall’Agente di riscossione Equitalia Nord spa, ripropone tutte le argomentazioni già prodotte in primo grado ed in particolare evidenzia che la copia dell’avviso di ricevimento ivi prodotta è priva della data di asserita ricezione e la noti fica figura essere stata tentata nel Comune di Vertemate con Minoprio (CO). “Tra i documenti di causa vi è anche la risposta del Comune di Vertemate con Minoprio (CO) alla richiesta di comunicare ad Equitalia Nord Spa l’indirizzo di residenza del Signor C : in tale risposta l’ufficio anagrafe del suddetto comune ha riferito testualmente; il signor C : <>”. Per tanto, “dai documenti di causa risulta che la notifica della cartella di pagamento è stata tentata in data sconosciuta in un Comune ove il signor C non è mai stato residente né risulta che abbia mai avuto il domicilio fiscale e, per di più, l’asserita consegna è stata eseguita nelle mani di una persona ignota”. Conclude:
RICHIESTA DI CONDANNA DI EQUITALIA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA EX ART. 96 DEL C.P.C. PER LITE TEMERARIA
Poiché Equitalia ha agito in giudizio con mala fede, o comunque colpa grave, affermando anche in appello l’intervenuta notifica di una cartella di pagamento palesemente mai notificata al Sig. C , si chiede la condanna di parte appellante al pagamento, oltre che delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, anche di una somma aggiuntiva ai sensi de11’art. 96 del c.p.c. per lite temeraria.
Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. C rappresentato e difeso, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
voglia l’Onorevole Commissione adita, disattesa ogni diversa istanza, rigettare l’appello di Equitalia e confermare l’annullamento della Comunicazione per i motivi esposti nel presente atto.
Con condanna di controparte al pagamento degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché di una somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 96 del c.p.c. determinabile anche d’ufficio, per lite temeraria.
Dopo aver sentite le parti, che hanno precisato in udienza le proprie rispettive conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione.
L’appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata in toto, atteso che resiste a tutti i motivi d’impugnazione, come illustrati in narrativa; la motivazione della sentenza del primo giudice, infatti, risulta esaustiva e logicamente argomentata in tutti i suoi passaggi, dando ampiamente conto delle ragioni per le quali gli argomenti qui riproposti dall’appellante siano stati tutti disattesi.
Limitando ed approfondendo la trattazione alle sole questioni –di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.- che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l’evidenza dirimente (cfr. Cass. Ss.Uu. sent. n. 24883/2008, nonché Cass. 26242/2014 e 9936/2014), preliminarmente il Collegio ritiene che la reiterazione delle medesime prime ragioni di difesa dell’avviso impugnato -in assenza di motivi specifici di gravame della sentenza, intesi come demolizione critica del fondamento logico-giuridico della motivazione adottata dal primo giudice- assolva comunque l’onere dell’impugnazione specifica ai sensi dell’art. 53, c.1, d.lgs. 546/1992, atteso il carattere devolutivo dell’appello: gravame sostitutivo rinnovatorio a critica libera, e quindi non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza ma volto ad ottenere in parte qua il pieno riesame (revisio prioris istantiae) del giudizio di prima istanza (Cfr. Cass. 1200/2016). Peraltro, una tale reiterazione delle controdeduzioni di primo grado, consente al Collegio del gravame di rispondere con le medesime motivazioni della sentenza impugnata -incensurate nel fondamento logico giuridico- nella misura in cui le medesime prime ragioni siano state reiterate in appello; pertanto, in assenza di “motivi specifici dell’impugnazione” cui rispondere, questo Collegio, nell’ambito della propria autonomia motivazionale, fa riferimento alla valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento dell’impugnata sentenza, come previsto dall ‘art. 118, 1°comma, disp. att. c.p.c., concordando in toto con il primo giudice (Cfr, Cass. sez. lav. nn. 17.580/2014 e 5748/1995). In particolare, ritiene che le questioni ed eccezioni dell’appellante siano pretestuose ed infondate.
Infatti, la contestazione della pretesa tributaria, attuata mediante impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento, può essere svolta direttamente nei confronti dell’ente impositore creditore e l’agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre se l’azione è proposta nei confronti dell’agente, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore creditore, in quanto non ricorre nei motivi di litisconsorzio necessario, sicché l’erronea individuazione del legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda (Cass. n. 97/2015). Nel caso in cui un ricorso per vizi dell’atto impositivo presupposto, sia stato proposto solo nei confronti dell’Agente (che è comunque il soggetto che ha emesso l’atto, come previsto dal testo dell’art. 10), ai sensi del lapidario art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, ed in deroga al divieto di far valere in giudizio diritti altrui in nome proprio, sancito dall’art. 81 del c.p.c., graverebbe su costui l’onere di chiamare in causa l’ufficio impositore; tale “litis denuntiatio”, non è esercitabile in via officiosa dal giudice ma solo in via dispositiva dalla parte, che dovrebbe comunque costituirsi e chiedere al Giudice l’integrazione del procedimento con la chiamata dell’ente impositore. Ciò al fine di rendere opponibile la sentenza che ha definito il giudizio all’ufficio impositore, terzo chiamato in causa quale creditore, titolare del rapporto sostanziale controverso, la cui riscossione coattiva è affidata ex lege all’agente della riscossione, mero “adiectus solutionis causa”. In effetti, l’omessa chiamata in causa dell’ufficio impositore non incide affatto sul processo in corso (Corte di cassa zione, Sezioni Unite, sentenze 164l2/2007e 5791/2008; ex multis anche Cass. 12223/2010 e 22314/2014) ma solo sull’obbligo di risarcimento del danno a tale creditore; pertanto, attesane la natura sostanziale – e non processuale – consegue che si possa comunicare al creditore la pendenza della lite ed i motivi di ricorso con qualunque modalità idonea, in via extraprocessuale, volta a consentirgli la resistenza con un intervento volontario ex art. l 4 d.lgs.546/1992, entrando nel processo con tutte le preclusioni eventualmente già maturate. Nel merito, l’appello dell’agente della riscossione insiste temerariamente sulla validità della notifica della cartella, presupposta ai sensi dell’articolo 26, d.p.r. 60211973, asserendo di averne dato prova nella trattazione in 1° grado, nonostante ildiverso avviso del primo giudice e le eccezioni riproposte dall’appellato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argo menti di doglianza non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che la parte soccombente abbia agito in appello consapevole dell’infondatezza della propria pretesa, meritando la sanzione di cui all’art.96 c.p.c.. Alla soccombenza segue la condanna alle spese che questo Collegio liquida, insieme al risarcimento in via equitativa dei danni da “lite temeraria”, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., -tenendo conto della natura e complessità dell’affare, dell’importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell’opera, dell’urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi con seguiti, nonché del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all’art.12, c.2, d.lgs. 546/92- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per laprofessione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 “, come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 10^, definitivamente pronunciando,
l’appello dell’Agente di riscossione Equitalia Nord spa e, per l’effetto,
la sentenza n. 17/4/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Como depositata in data 11/11/2016;
dichiara illegittimo l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
del risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., qui liquidati in via equitativa nella misura di € 2.000;
delle spese di lite per questo grado del giudizio, liquidate in € 4.610 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge) oltre 15% di spese generali; I.V.A. come per legge e 4% c.p.a.
nonché del ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) nella misura di quanto effettivamente già pagato dal ricorrente per ciascuno degli atti defensionali presentati durante l’intero processo, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 marzo 2017
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