COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 10 sentenza n. 3279 depositata il 20 luglio 2017
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – TASSE AUTOMOBILISTICHE – AUTOVEICOLI IN LOCAZIONE FINANZIARIA – Obbligazione solidale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ……… SpA, ora incorporata in ……… SpA e la ……., hanno impugnato in primo grado gli avvisi di accertamento in·epigrafe elencati, emessi a titolo di tassa automobilistica anno 2010, affermando che i veicoli sono stati ceduti in locazione finanziaria a terzi che, essendo gli utilizzatori del mezzo, devono pagare la tassa di circolazione. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso in quanto: a) La Cassazione Sez. Trib. 27 gennaio/21 marzo 2012 n. 4507, ha autorevolmente affermato che l’art. 7, comma 2, della legge n. 99/2009 “… ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo “gli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”, è agevole osservare che la norma, non avendo né natura interpretativa né procedimentale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (15/8/2009) la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing …”; b) Sul punto è altresì intervenuto il D.L. 19 giugno 2015 n.78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015 n. 125 (art. 9 comma 9 bis) che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 29, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito in L. 28 febbraio 1983 n.53, come modificato dall’art. 7, comma 2, della L. 23 luglio 2009 n. 99, stabilendo che” … in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”. Propone appello la Regione per i seguenti motivi: 1) Violazione e omessa applicazione dell’art. 1294 c.c., nonché conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 5, comma 32, D.L. n. 953 del 1982, convertito con legge n. 53/1983, così come modificato dall’art. 7, comma 2, legge n. 99/2009, violazione dell’art.12 delle preleggi. La difesa del contribuente sostiene che le varie norme succedutesi negli ultimi anni – e precisamente la norma di interpretazione autentica recata dalla L. 6 agosto 2015 n. 125 e la sua successiva abrogazione disposta dalla L. 7 agosto 2016 n. 160 – lungi dal poter essere interpretate come indicatrici della solidarietà passiva che vi sarebbe stata tra il 2009 e il 2015 tra società di leasing e utilizzatore, semplicemente sortiscono l’unico effetto di far rivivere, per l’anno oggetto della presente controversia (il 2010), la norma originaria di cui alla citata legge n. 99/2009. All’udienza odierna le parti hanno ribadito le loro argomentazioni insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Regione è fondato. La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 7 legge n. 99/09 applicabile a tutti i rapporti sorti dopo la sua pubblicazione e in particolare i soggetti passivi del tributo che la citata norma indica “proprietari, usufruttuari, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria…”. Il proprietario dell’auto e l’utilizzatore in leasing sono, quindi, obbligati in solido nei confronti della Regione al pagamento della tassa automobilistica e l’Ente, nell’arco temporale di vigenza dei contratti di leasing, può rivolgersi indifferentemente a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento della tassa senza che il proprietario o l’utilizzatore possano invocare il beneficium excussionis. Né questo giudice ritiene di aderire alla tesi che “ovvero” indicato dall’art. 7 cit. (ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria …”), con riferimento all’utilizzatore in leasing, abbia valore “ad escludendum” all’obbligazione degli altri soggetti, avendo solo la funzione di aggiungere un altro soggetto ai vari coobbligati ivi indicati, essendo stato tale termine utilizzato dal legislatore a titolo additivo in luogo della congiunzione disgiuntiva” e” e non in senso disgiuntivo. Altro elemento che fa propendere per la sussistenza dell’obbligazione solidale anche in capo alla concedente-proprietaria è il comma secondo dello stesso art. 7 legge n. 99/09 che prevede “al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni … sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti”. Pur trattandosi di una facoltà in capo alle società concedenti (“possono provvedere”), il comma secondo disciplina le modalità di versamento delle tasse (con modalità cumulative) a carico di un soggetto evidentemente coobbligato al pagamento, non avendo altrimenti senso disciplinare modalità di pagamento nei confronti di un soggetto non obbligato al pagamento della tassa automobilistica. Inoltre il comma secondo bis dell’art. 7 della legge n. 99/09, precisando che solamente a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale, fa desumere che, in precedenza l’obbligazione era solidale con il proprietario del veicolo, cioè la società di leasing. La solidarietà consente al creditore di rivolgersi verso l’uno o l’altro dei debitori solidali senza necessità di un accertamento congiunto. Naturalmente il debitore solidale esecutato potrà esercitare il regresso in base alle regole civilistiche, ex art. 1299 c.c., nei confronti dell’altro obbligato. In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 10,
ACCOGLIE
l’appello della Regione e per l’effetto riforma l’impugnata sentenza. Condanna i contribuenti al pagamento delle spese processuali alla Regione, che liquida in euro 1938,25 oltre IVA e CPA se dovuti.
Milano, 04 luglio 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sez. 1 sentenza n. 3160 depositata il 2 dicembre 2021 - Il soggetto tenuto al pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è colui che, alla scadenza del termine, risulti proprietario dei veicoli nel…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4382 depositata l' 11 novembre 2022 - In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell'invio di alcun avviso di accertamento a…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20601 del 27 giugno 2022 - La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32904 depositata l' 8 novembre 2022 - La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido,…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 1782 sez. XXI depositata il 16 aprile 2019 - In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica la normativa di riferimento non escludono dalla fruibilità della detrazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…