COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 15 sentenza n. 2830 depositata il 27 giugno 2017
PROCESSO – Sentenza – Immediata esecutività.
Massima:
La provvisoria esecutività delle sentenze prevista dall’art. 69 del d.lgs. n. 546/1992, così come modificato dal d.lgs. 156/2015, deve ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda o non possa imporre alcuna garanzia a carico del contribuente.
Testo:
FATTO e DIRITTO
1) Con cartella n. 06 1 l’Ufficio territoriale di Saronno dell’Agenzia delle Entrate di Varese procedeva al recupero a tassazione di somme iscritte a ruolo a seguito di controllo formale ex art 36 ter del mod. Unico 2011, relative a spese portate in detrazione per erogazioni liberali, spese sanitarie e per interventi finalizzati al recupero energetico effettuati sull’immobile sito in di proprietà della società semplice . In seguito all’istanza in autotutela presentata dal contribuente, l’Ufficio riconosceva la detrazione per le spese mediche, confermando le ulteriori riprese per spese funebri, per erogazioni liberali e per risparmio energetico. 2) Il contribuente, in qualità di socio della società di persone titolare del fabbricato, impugnava la cartella con ricorso proposto alla CTP di Varese, deducendo che l’agevolazione a titolo di detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di edifici, in quanto finalizzata ad incentivare il risparmio energetico, spettano al titolare a prescindere dalla destinazione commerciale dell’immobile e insistendo anche per la detrazione delle spese per erogazioni liberali, come da documentazione allegata. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio controdeducendo per l’infondatezza del ricorso, sulla base del rilievo che l’agevolazione in discorso compete con riferimento esclusivo ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e non anche per gli interventi realizzati sui beni oggetto dell’attività esercitata. Nella specie quindi l’agevolazione medesima non spetterebbe alla società in quanto esercente attività di pura locazione e non potrebbe estendersi ai fabbricati oggetto di detta attività, non trattandosi di cespiti strumentali. Con sentenza n. 514/12/15 la CTP adita ha accolto il ricorso, osservando che la preclusione opposta dall’A.F. deriva da un’errata l’interpretazione delle norme di riferimento. Afferma il giudice di prime cure che nella fattispecie sono integrati tutti i requisiti per il riconoscimento dell’agevolazione, richiesti dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge finanziaria 2007, tra i quali non è compreso il carattere della strumentalità preteso dall’Ufficio, con indubbio diritto del contribuente di fruire del beneficio fiscale e delle detrazioni per tale titolo. 3) Con atto regolarmente notificato e depositato, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. Osserva l’appellante, ribadendo tesi già esposte nel precedente grado di giudizio, che il disconoscimento dell’agevolazione deriva dal fatto che gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono stati eseguiti su immobili concessi in locazione e non utilizzabili per l’attività imprenditoriale della società, laddove secondo l’interpretazione fornita dalla risoluzione n. 340/E del 2008 la detrazione compete esclusivamente per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività di impresa. Il contribuente appellato si è costituito in giudizio, controdeducendo con memorie per l’infondatezza dell’appello. Espone la parte appellata, invocando pronunce della CTP di Treviso e di Varese, che l’agevolazione spetta al titolare del fabbricato, oggetto di riqualificazione energetica, senza limitazioni connesse alla destinazione commerciale o alla categoria catastale dell’edificio. All’udienza, dopo la discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione. 4) L’appello dell’ufficio è infondato e merita di essere rigettato. Le questioni poste dall’atto di appello hanno già trovato soluzione nella giurisprudenza tributaria, che è pervenuta a conclusioni che questo Collegio pienamente condivide e alle quali intende dare continuità (cfr. CTR Lombardia 2549/12/ 2015; Id., 5084/27/14; CTR Umbria 99/3/2016). La controversia concerne principalmente la detrazione per gli Interventi di efficienza energetica, introdotta dall’art. 1, commi da 344 e 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296(Finanziarla 2007) e più volte prorogata con apposite disposizioni negli anni successivi. La disciplina in particolare, riconosce una detrazione dall’ IRPEF o dall’ IRES per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione diversamente stabilito in relazione alle tipologie di intervento, da ripartire in tre quote annuali di pari importo per le spese documentate “relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Nonostante l’ufficio sostenga che l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata, quali risultano essere gli immobili locati da una società esercente l’attività di pura locazione, in quanto questi ultimi rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali, per questo Giudice, l’agevolazione sopra citata spetta a pieno titolo alla società in questione e, di conseguenza, al socio In misura della propria partecipazione. Il dettato normativo in questione (art. 1, commi 344, 347 e 349 della legge 296/2006 e il decreto ministeriale 19/2007), a giudizio del Collegio, è chiaro, perché non pone alcun vincolo in ordine alla tipologia e alla classificazione degli immobili posseduti, così come alla classificazione degli stessi in bilancio e non prevede restrizioni o condizioni particolari per i titolari dì reddito d’impresa e tantomeno per gli operatori economici che svolgono attività edile. La ratio della norma è quella di ridurre l’impatto ambientale e non avrebbe senso limitare l’agevolazione per le imprese ai soli Immobili utilizzati direttamente ed escludere invece, quelli destinati alla locazione, come vorrebbe l’ufficio. Non appaiono quindi condivisibili le censure mosse alla decisione dei primi giudici in quanto la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria è fondata esclusivamente sulla risoluzione 340/E In data 1/8/08 della Direzione Centrale Affari e Contenzioso dell’Agenzi a delle Entrate che ha ritenuto non spettanti le detrazioni dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica ex lege 296/06 per gli immobili dati In locazione da società Immobiliari. Osserva il Collegio che tale risoluzione non sia condivisibile in quanto il requisito “beni oggetto dell’attività esercitata” (nella specie locazione) non si trova nella legge né nella formazione attuativa della stessa cosicché l’Interpretazione dell’appellante non è supportata da alcuna valenza anche perché contrastante con fonti normative, sia nazionali che sovranazionali, di rango superiore aventi ad oggetto la riqualificazione energetica degli edifici in conformità degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. Tutte le fonti normative appaiono univoche nello stabilire che le agevolazioni per la riqualificazione energetica concernano tutti gli edifici esistenti, senza alcuna limitazione, laddove invece l’ufficio appellante ritiene la non spettanza, in caso di edifici dati In locazione, secondo una chiave di lettura non oggettiva tratta da una risoluzione che, come tale, non è vincolante né per il contribuente né per Il giudice. La tesi dell’appellante del resto non è coerente con la caratteristica della detrazione prevista dalla norma Il cui scopo consiste nel risparmio energetico valutato in assoluto, Indipendentemente da chi sia il proprietario o l’utilizzatore, persona fisica o giuridica, ente o società, laddove l’unica condizione prevista, unitamente alle performances energetiche richieste, è che spetti a chi abbia effettivamente sostenuto la spesa e l’abbia regolarmente documentata. La risoluzione 340/E/08 discrimina quindi senza un motivo plausibile i proprietari titolari di reddito d’Impresa e, se fosse avallata, scoraggerebbe di fatto tali soggetti dall’eseguire gli Interventi di riqualificazione che sono invece Il motivo “fondante” della legge che, con il risparmio energetico, mira alla tutela del bene primario dell’ambiente. 5) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo. Le spese seguono la soccombenza nella liquidazione contenuta al dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez.15 definitivamente pronunciando, così dispone:
respinge l’appello e conferma la sentenza n. 514/12/15 della CTP di Varese condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in ? 800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 24 giugno 2017
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