COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 24 sentenza n. 1590 depositata il 7 aprile 2017
ICI – Uso istituzionale degli immobili pubblici – Esenzione – Uso non continuativo – Irrilevanza.
Massima:
Un immobile dello Stato destinato a soli compiti istituzionali è esente da ICI, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. a) del d.lgs. 504/1992, e l’onere della prova incombe sull’ente pubblico. Tuttavia, l’uso dell’immobile per fini istituzionali può anche non essere continuativo, dato che ogni bene destinato all’uso pubblico può restare inutilizzato per alcuni periodi di tempo (come ad esempio in occasione di festività), senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti (Conf. Cass. 20577/2005 e 14094/2010).
Testo:
Svolgimento del processo
Nel corso del 2013 il Comune di Milano emetteva avviso di accertamento ICI n. 5XXX/0/E (notificato il 3.6.2013) con cui accertava, per il 2011, un’imposta ICI di oltre 290 mila ? in relazione ad un complesso demaniale di via F/M, a carico del Ministero della Difesa. Tale avviso veniva impugnato dal Ministero della Difesa sull’asserto che il complesso immobiliare doveva essere esente da ICI ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. A) del d.lgs. n. 504/1992, in quanto integralmente destinato a compiti istituzionali (magazzini militari e area adibita allo svolgimento di esercitazioni). Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, asseriva che gli immobili posseduti dallo Stato, per essere immuni dalla tassazione predetta, dovevano essere effettivamente adibiti a soli usi istituzionali, con onere della prova gravante sui contribuenti. La CTP, in primo grado (sent. CTP sez. 15, n. 3955/15/14 del 18.4.14), accoglieva il ricorso del Ministero della Difesa, ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea per dare “ampia prova della sussistenza, negli anni dal 2007 al 2011, della destinazione del compendio immobiliare esclusivamente ai compiti istituzionali della Difesa nazionale, non solo giuridicamente (verbale di consegna sopra citato), ma anche in fatto” (p. 7 della sentenza di primo grado). Con l’atto di appello avverso la predetta sentenza il Comune di Milano lamentava l’insussistenza della prova che l’area accertata sia concretamente e continuativamente utilizzata come piazza d’armi e luogo di esercitazione militare, così come istituzionalmente assegnato al momento della consegna del bene stesso. L’appellante rilevava, altresì, che l’area era destinata a verde comunale, potenzialmente edificatorio per standard urbanistico, dotata di un valore economico intrinseco.
Motivi della decisione
L’appello non può essere accolto. Con stabile giurisprudenza, il Supremo Collegio ha reiteratamente statuito che l’esenzione “per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato”. (Cass. n. 20577/2005 e n. 14094/2010). La stessa Corte di Cassazione ha stabilito che il perseguimento delle finalità pubbliche viene meno solo ove sia estinto il nesso teleologico tra immobile e fine istituzionale. Ovviamente, la prova che deve darsi dell’impiego a fini pubblici non deve avere soltanto un profilo formale, ma estendersi al dato sostanziale, ovvero si deve dar prova che l’immobile sia destinato con costanza ed effettività all’uso istituzionale. La CTP, in primo grado, sulla base di accurata analisi condotta sulla documentazione prodotta dal ricorrente Ministero, ha ritenuto lo svolgimento di regolare e continuativa attività addestrativa di carattere militare nell’area de qua. Ed è di per sé impossibile pretendere che l’utilizzo dell’immobile avvenga in modo quotidiano, poiché è comune massima di esperienza che ogni bene destinato all’uso pubblico può, per alcuni periodi della settimana (o in occasione di festività, ad esempio ulteriore) essere di fatto non impiegato, senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti. Si deve quindi ritenere che permanga il carattere di regolarità con cui l’impiego avviene da parte del personale in servizio presso la caserma S. B., non solo in forza di evidenti elementi formali (il verbale di destinazione del 17.11.1987), ma anche di palesi riscontri sostanziali. Non risulta, inoltre, che tale caserma sia mai stata utilizzata per finalità diverse da quelle militari. Tali considerazioni in ordine alla corretta invocazione dell’esenzione di cui all’art. 7, lett. A), d.lgs. 504/1992 inducono quindi a ritenere immune da censure la sentenza della CTP di primo grado. Il ricorso, pertanto, dev’essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Respinge l’appello.
Milano, 23 marzo 2017
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le MARCHE - Sentenza 02 dicembre 2019 n. 870 - L'esenzione ICI per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 17100 depositata il 15 giugno 2023 - In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19665 depositata l' 11 luglio 2023 - In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA - Sentenza 29 gennaio 2021, n. 65 - L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2022, n. 2921 - In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come , con attribuzione della relativa categoria (A/6 o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3431 - L'esenzione ICI opera solo se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, cosa che non si verifica quando il bene venga…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…