COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la lombardia sez. 8 sentenza n. 2627 depositata il 13 giugno 2017
IRES – Interventi di ristrutturazione per efficienza energetica – Detrazioni – Spettanza.
Massima:
Le agevolazioni per riqualificazione energetica previste dalla l. 296/2006 riguardano tutti gli edifici esistenti, indipendentemente da chi ne sia il proprietario o l’utilizzatore, persona fisica o giuridica, ente o società, e senza alcun vincolo in ordine alla tipologia e alla classificazione degli immobili posseduti, così come alla classificazione degli stessi in bilancio, e non prevede restrizioni o condizioni particolari per i titolari di reddito di impresa. L’unica condizione prevista dalla norma, unitamente alle prestazioni energetiche, è che spetti a chi abbia effettivamente sostenuto la spesa e l’abbia regolarmente documentata.
Testo:
OGGETTO DELLA DOMANDA
Con atto ritualmente notificato in data 24/02/2016 la dott. XXX proponeva appello avverso la sentenza n. …4/0…/15 emessa dalla sezione 08 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 07/07/2015, depositata in data 01/10/ 2015, non notificata, statuendo sull’ingiunzione di pagamento AT…7, AT…, AT…4 e AT…5 – emessi dal COMUNE DI MILANO – aventi ad oggetto imposta TARSU/TIA ed altro dovuta rispettivamente per gli anni 2012, 2009, 2010 e 2011 che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, previa riunione, aveva accolto, compensando le spese. Tale appello risulta essere stato depositato presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 07/03/2016. La contribuente evidenzia le ragioni per cui ha proposto l’appello che riguardano in primis la compensazione delle spese di lite e denuncia la lite temeraria ex art. 96 cpc. Chiede la vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio – anche se si è difesa in proprio in quanto soggetto abilitato alla difesa – che non quantifica e la pubblica udienza. IlIl Comune di Milano si costituisce in data 10/04/2017 contestando ed insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, oltre alla vittoria delle spese del 2 grado. In data 13/04/17 la contribuente deposita memoria illustrativa, controbattendo le affermazione proposte dal comune ed insiste per le conclusioni già rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’odierna pubblica udienza sono presenti i difensori delle parti, come da verbale d’udienza. Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e concludono per le opposte ragioni, come da atto. La causa prosegue in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere è la debenza o meno delle spese di primo grado (e di questo) che la commissione di prime cure ha compensato, oltre alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96, 1° e 3° comma, cpc per responsabilità aggravata della parte che ha agito o resistito in giudizio ed abbia posto in essere un abuso del diritto o un comportamento processuale sleale, al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. I fatti. Dal 1985 la contribuente abita in un appartamento per il quale era stata dichiarata la consistenza di 82 mq. mai contestata dal comune. A seguito di una revisione della consistenza il comune, attraverso l’ATI, provvedeva ad accertare, per gli anni 2009, 2010, 2011e 2012, quanto dovuto per tarsu/tia calcolandola sui 93 mq. verificati. La contribuente proponeva prima istanza di autotutela (26/01/2015) e successivamente, in data 10/03/2015, proponeva n. 4 ricorsi (avverso avvisi di accertamento mai notificati) a cui il comune si opponeva costituendosi il successivo 15/06/2015, quando era già stata fissata l’udienza per il 07/07/2015. Il comune asserisce di aver notificato la risposta all’autotutela, cosa che la contribuente dichiara essere non vera, tant’è che la risposta è stata emessa in data 15/06/2015 ossia nella stessa data in cui è stata depositata la costituzione in giudizio; quand’anche la risposta fosse stata notificata (in data 15/06/15) era successiva al termine perentorio per il radicamento del contenzioso (10/03/15). E se ciò non bastasse è vero (com’è vero) che il comune ha provveduto a notificare il provvedimento di accoglimento (parziale) dell’autotutela, a mezzo di raccomandata r.r. n. 000001728928, che la contribuente ha ricevuto in data 10/10/2015. Nessuna prova era stata fornita dal comune circa la corretta notifica per cui, dal comportamento omissivo del comune, la contribuente si è dovuta difendere per cui non appare corretto a questa commissione la compensazione delle spese del 1° grado. Ciò nonostante non ritiene dì attribuire la responsabilità aggravata al comune che ha agito o resistito in giudizio ovvero abbia posto in essere un abuso del diritto o un comportamento processuale sleale, al di là dei limiti determinati dalla sua funzione: ritiene che il comportamento tenuto dal comune sia dovuto alla pluralità degli uffici ed alla mancata comunicazione fra i diversi funzionari. Pertanto rigetta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96, 1° e 3° comma, cpc. Per quanto sopra, la Commissione, assorbite e/o inconferenti le altre istanze, deve accogliere l’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata condannare il comune di Milano alla rifusione delle spese di lite. La soccombenza determina anche il pagamento delle spese di giudizio che la commissione liquida – tenuto conto del D.M. 55/2014 – a carico del comune di Milano come segue: quanto ad € 500,00 (cinquecento/GO) relativamente al primo grado ed € 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri accessori (15% spese generali, 4% cpa; 22% iva) – dovute per legge – a favore della contribuente difesasi in proprio. Ora, poiché le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive ai sensi dell’Art. 69 del d.lgs. n 546/92, come novellato dal d.lgs. n.156/2015, in attuazione dell’art. 10, c. 1, L. 11 marzo 2014, n. 23, che ha delegato il Governo ad introdurre “la previsione dell’immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa,·delle sentenze delle commissioni tributarie. Questo giudice è ben a conoscenza della norma transitoria contenuta nell’art. 12 del citato decreto n. 156/15 secondo la quale la modifica all’art. 69 entrerebbe in vigore solo dopo l’emanazione di un decreto ministeriale volto a disciplinare i contenuti delle “garanzie” da imporre alla parte privata. Ad avviso del Collegio la norma potrebbe esporsi a più di una censura costituzionale. E’ innanzitutto irragionevole che la previsione di esecutività possa essere subordinata all’emanazione di un decreto relativo alle “garanzie” quando esse non sono dovute . In ogni caso va detto che la legge delega non prevedeva che a fronte dell’esecutività si dovesse imporre una garanzia; tantomeno quindi potrebbe ammettersi che la previsione di esecutività chiaramente espressa nella legge sia indefinitamente posticipata dal legislatore delegato al fine di disciplinare tale aspetto marginale, che ben il giudice può regolamentare caso per caso. Inoltre, il fatto che il legislatore delegato – senza imporre limiti di tempo – abbia subordinato, l’effettiva entrata in vigore della norma all’emanazione di un provvedimento regolamentare la cui iniziativa è lasciata in mano al dicastero dell’Economia e delle Finanze (che, in sostanza, è una delle parti del processo) solleva ulteriori ombre di incostituzionalità sull’art. 12, c. 2, del d.lgs. n. 156/2015. Occorre quindi dare alla norma una lettura costituzionalmente orientata e ritenere che la provvisoria esecutività delle sentenze, già chiaramente imposta dalla legge delega, debba senz’altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda o non possa imporre alcuna garanzia a carico della parte privata. Tanto premesso, il Collegio con la presente sentenza – provvisoriamente esecutiva – condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite come sopra determinate senza necessità di imporre alcuna garanzia a carico della contribuente.
P. Q. M.
la Commissione,
ACCOGLIE
il ricorso d’appello ed in parziale
RIFORMA
della sentenza impugnata, condanna l’appellata al pagamento delle
SPESE
che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) relativamente al primo grado ed in € 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio, ed oneri accessori (15% spese generali, 4% cpa; 22% iva) – dovuti per legge – a favore della contribuente difesasi in proprio.
Così deciso in Milano, il 28 aprile 2018
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