COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sentenza n. 1330 sez. 10 depositata il 26 maggio 2016
Massima
L’Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani procedeva al recupero dell’IVA sulla fattura di manutenzione riferita ai lavori eseguiti presso lo studio di un avvocato, non riconoscendone la detraibilità. All’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte del professionista faceva seguito la sentenza della CTP di Bari secondo la quale non poteva riconoscersi la detraibilità dell’IVA sui lavori di manutenzione dello studio in quanto il contratto di appalto non era registrato. I giudici della CTR hanno invece ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dal contribuente poiché nessuna norma prevede che la mancata registrazione di un contratto d’appalto possa essere presupposto di negazione della detraibilità dell’imposta, essendo quest’ultima subordinata alla sussistenza del solo requisito dell’inerenza del bene o del servizio all’attività svolta.
In tema di IVA , la detraibilità dell’imposta corrisposta in relazione a lavori di ristrutturazione non può essere esclusa sulla base della mancanza di un contratto di appalto registrato, poichè nessuna norma prevede un tale presupposto, che va, invece, individuato unicamente nel ricevimento di una fattura relativa all’acquisto del bene o del servizio inerenti all’attività economica svolta.
In tema di IVA, il requisito dell’inerenza non può essere negato solo perchè la fattura non espliciti dettagliatamente la prestazione eseguita e si limiti a citare l’esecuzione di lavori di ristrutturazione eseguiti a corpo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato il 26/1/2012 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani (in seguito denominato anche Ufficio) accertava per l’anno d’imposta 2007, a carico del Sig. MFP, esercente l’attività di avvocato in Barletta, il reddito di lavoro autonomo di euro 15.588,00 (dichiarato euro 13.417,00) e la maggiore IRPEF e relative addizionali di euro 673,00 nonché la maggiore IVA di euro 4.967,00.
L’accertamento seguiva la richiesta di documentazione contabile fatta dall’Ufficio a mezzo questionario, dall’esame della quale l’Ufficio aveva rilevato: a) l’indebita deduzione dal reddito di quote di ammortamento per euro 400,00 sull’autovettura; b) l’indebita deduzione di spese relative all’autovettura per euro 1.771,00; c) l’indeducibilità dell’IVA di euro 4.000,00 sui costi di manutenzione immobili – che, comunque, il contribuente non aveva dedotto dal reddito – e di euro 967,00 sulla parte di costi non deducibili relativi all’autovettura.
Il contribuente impugnava l’accertamento con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con cui eccepiva l’erroneità del recupero a reddito dei costi di euro 1.771,00, recupero da cui doveva detrarsi il 60% dell’IVA indeducibile sui costi relativi all’autovettura pari a euro 580,00. Contestava, altresì, il recupero dell’IVA di euro 4.000,00 sulla fattura di manutenzione riferita a lavori eseguiti presso lo studio di proprietà presso il quale svolgeva l’attività di avvocato, allegando copia del contratto di appalto, non registrato, stipulato con l’impresa edile XXX il 15/9/2007.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’atto impugnato e, in subordine, dei rilievi di cui ai punti b) e c) dell’accertamento.
L’Ufficio resisteva con controdeduzioni ritenendo infondate le eccezioni di parte e riconfermando gli assunti di cui all’atto di accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sez. 20 accoglieva parzialmente il ricorso riducendo a euro 1.131,00 le spese indeducibili e confermando nel resto l’accertamento.
Ritenevano i primi giudici che fosse fondata la doglianza relativa alla deducibilità dal reddito dell’IVA indetraibile sui costi relativi all’autovettura. Mentre non poteva riconoscersi la detraibilità dell’IVA sui lavori di manutenzione dello studio in quanto il contratto d’appalto non era registrato e il contribuente non aveva fornito alcuna documentazione bancaria a prova del pagamento effettuato, non potendosi ritenere che lo stesso potesse essere avvenuto in contanti. Rilevava, inoltre, che il comportamento concludente del contribuente che, pur potendo detrarre pro-quota la spesa, non l’aveva fatto, faceva ritenere che egli stesso l’avesse considerata non inerente.
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado lamentando la violazione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall’art. 10 comma 1 Legge n. 212/2000, in quanto l’Ufficio, dopo aver ricevuto la documentazione richiesta col questionario, non ha instaurato il contraddittorio, onde l’accertamento deve considerarsi illegittimo.
Quanto all’indebita detrazione dell’IVA di euro 4.000,00, eccepisce l’appellante che la sommaria descrizione delle prestazioni in fattura oltre a non essere imputabile al contribuente è conseguenza dell’esistenza del contratto di appalto nel quale i lavori da eseguire sono dettagliatamente indicati. Inoltre, l’IVA è comunque detraibile, ai sensi dell’art. 6 comma 3 e 4 dell’art. 19 D.P.R. n. 633/72, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile per il prestatore del servizio.
Ed ancora, rileva l’appellante che la mancanza della registrazione, rilevata dai primi giudici, non è elemento costitutivo ed essenziale del contratto di appalto che, avendo forma libera, può anche non avere forma scritta. Inoltre, rileva l’appellante che tale eccezione è stata sollevata d’ufficio dai primi giudici senza che il contribuente potesse opporvi le proprie considerazioni in sede processuale, per cui la stessa viola il principio del contraddittorio.
Quanto, poi, all’eccezione relativa alla mancanza di documentazione bancaria probatoria del pagamento, rileva l’appellante che l’Ufficio non l’ha mai richiesta e che essa è del tutto irrilevante ai fini IVA.
Infine, riguardo alla mancanza del requisito dell’inerenza, rileva l’appellante l’infondatezza del riferimento fatto dai primi giudici al suo comportamento concludente in quanto, non è vero che egli abbia ritenuto di non dedurre la spesa sostenuta che, essendo riferita a lavori terminati nel dicembre del 2007, è stata dedotta in cinque quote costanti a partire dall’esercizio d’imposta 2008. Ne consegue, secondo l’appellante, l’infondatezza della rilevata non inerenza di tale spesa ai fini IVA.
Conclude l’appellante con la richiesta di accoglimento dell’appello e di annullamento dell’avviso di accertamento ovvero, in subordine, di riconoscimento della detraibilità dell’IVA di euro 4.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio.
L’Ufficio ha depositato controdeduzioni con cui rileva la assoluta correttezza e legittimità della sentenza e che l’appellante s’è limitato a riproporre le stesse eccezioni in fatto e in diritto già presentate nel ricorso introduttivo, senza alcun elemento probatorio a supporto di quanto affermato con l’appello.
L’Ufficio respinge l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale che non è previsto dal legislatore nella fattispecie del procedimento di accertamento eseguito.
Rileva, altresì, l’Ufficio che i primi giudici non hanno assolutamente posto a fondamento della decisione alcuna questione rilevata d’ufficio ma hanno solo condiviso la giustificazione posta a base dell’accertamento e riproposta nelle controdeduzioni. Ed inoltre, afferma l’Ufficio di aver preventivamente controllato nell’anagrafe tributaria se vi fosse o meno un contratto registrato riferibile ai lavori di cui alla fattura di manutenzione dell’immobile e, non avendolo trovato, ha proceduto al recupero dell’IVA sulla suddetta fattura; ciò perché il requisito della certezza va inteso nel senso che la componente reddituale dev’essere fondata sull’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici e che gli atti scritti assumono data certa nei confronti dell’Amministrazione solo alle condizioni indicate dall’art. 2704 C.C. (Cass. sent. n. 1172/2008).
L’Ufficio, pertanto, chiede il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Le parti sono state ritualmente avvisate.
L’appellante ha chiesto la discussione in pubblica udienza alla quale è rappresentato dal Dott. G.T..
Per l’Ufficio è presente, con delega, il Dott. U.A..
MOTIVI DELLA SENTENZA
L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione d’illegittimità dell’accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio poiché trattasi di una fattispecie per la quale il legislatore non ha previsto l’obbligatorietà del suddetto istituto endoprocedimentale.
Esaminando, quindi, la questione nel merito, va rilevata la fondatezza della doglianza relativa alla mancata detraibilità dell’IVA di euro 4.000,00 sulla fattura relativa ai lavori di ristrutturazione dello studio professionale di proprietà del contribuente.
Va rilevato, infatti che al fine di negare la detraibilità dell’imposta non può ritenersi risolutiva la mancanza di un contratto di appalto registrato poiché nessuna norma prevede un tale presupposto, che va individuato unicamente nel ricevimento di una fattura relativa all’acquisto del bene o del servizio la cui IVA, previa registrazione ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 633/72, è detraibile nel momento in cui, ai sensi dell’art. 19 comma I stesso decreto, diviene esigibile l’imposta dovuta sulle operazioni attive.
La detrazione dell’IVA, naturalmente, è subordinata alla sussistenza del requisito dell’inerenza del bene o del servizio all’attività economica svolta.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il requisito dell’inerenza non possa essere negato sol perché la fattura non esplicita dettagliatamente la prestazione eseguita e si limita a citare l’esecuzione di “lavori di ristrutturazione eseguiti presso di voi il tutto a corpo”.
Posto, infatti, che non può negarsi che a monte della stessa sussistesse il contratto d’appalto, seppure non registrato, esibito ad abundantiam dal contribuente, e che non viene messo in dubbio che i lavori siano stati eseguiti presso l’immobile di proprietà del contribuente dallo stesso adibito a studio professionale; posto, altresì, che non è in discussione che la fattura sia stata emessa da un’impresa edile e che l’Ufficio non eccepisce che essa sia oggettivamente falsa, non si vede quale maggiore inerenza avrebbe avuto il relativo costo (e di conseguenza l’IVA su di esso) se invece della suddetta descrizione vi fosse stato il dettaglio delle opere eseguite.
Quanto, infine, alla mancanza di prova – rilevata dai primi giudici – del regolamento finanziario della suddetta fattura, ritiene il collegio che, dovendosi escludere che ciò presupponga l’inesistenza dell’operazione, perché non vi sono elementi per affermarlo, il rilievo sia del tutto inconferente e ininfluente rispetto alla problematica della detraibilità dell’IVA, che prescinde assolutamente dall’esito della manifestazione finanziaria dell’operazione.
Il collegio ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Sezione 10 così provvede:
I) Accoglie l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce la detraibilità dell’IVA. Fermo il resto.
2) Spese compensate.
Bari, 14 aprile 2016
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