COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sentenza n. 2081 sez. 13 depositata il 14 settembre 2016
Massima
Ai sensi dell’art. 395, comma 4, c.p.c un contribuente, con ricorso per revocazione, chiedeva la riforma di una sentenza della CTR Puglia. L’Agenzia delle entrate, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva l’inammissibilità del suddetto ricorso poiché risultava già pendente ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza. Secondo i giudici baresi l’eccezione è infondata poiché i due giudizi possono procedere in piena autonomia, essendo diversi i presupposti: errore sul diritto nel ricorso per cassazione ed errore sul fatto nel ricorso per revocazione. Ne consegue che: se è la CTR la prima a pronunciarsi, ove tale pronunzia passi in giudicato, si determina la cessazione della materia del contendere in cassazione; se, invece, la prima a pronunziarsi è la Cassazione: qualora quest’ultima annulli la sentenza cessa la materia del contendere nel giudizio presso la CTR, mentre, qualora rigetti viene meno ogni interferenza tra i due giudizi.
FATTO
Con sentenza n. 1262/13/15 depositata il 29.5.2015 la CTR di Bari ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, avverso la sentenza n. 257/12/14 pronunciata dalla CTP di Bari che aveva accolto il ricorso di P.P. avverso gli avvisi notificati il 17.9.2012 di accertamento dell’omesso versamento di ritenute su lavoro dipendente di euro 31.030 per l’anno 2003, di euro 39.555.96 per l’anno 2004, di euro 27.194,75 per l’anno 2005.
Con ricorso per revocazione proposto a questa CTR, notificato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, iscritto al n. 6561/15 di R.G., la P.P. srl ha chiesto la riforma della sentenza della CTR n. 1262/13/15 a mente dell’art. 395, co. 4, c.p.c., perchè viziata da errore di fatto risultante dai documenti versati in giudizio, avendo i giudici di appello ritenuto applicabile, al caso di specie, l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento sul falso presupposto che l’omesso versamento di ritenute fiscali sui lavoratori dipendente integrasse la fattispecie di reato prevista e punita dall’art 10bis del D.L. n. 74/2000. Ivi ha dedotto che dall’esame della documentazione agli atti del giudizio risulta evidente che dette ritenute non superavano la soglia prevista per la punibilità di Euro 50.000 la quale peraltro è stabilita solo a decorrere dall’1.1.2005 (e non già per le annualità precedenti al 2005) giusta quanto disposto dal D.lvo 10.3.2000 n.74 all’art. 10 bis inserito dall’art. l co 414 l. n. 311/2004 a decorrere dall’1.1.2005:
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari si è costituita in giudizio con proprio atto di controdeduzioni. Ivi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione atteso che pende ricorso per Cassazione avverso gli avvisi impugnati (rectius avverso la sentenza della CTR n. 1262/13/2015avente ad oggetto gli avvisi impugnati). Nel merito ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo dell’istituto del raddoppio dei termini nella notifica degli avvisi di accertamento de quibus in quanto detti accertamenti afferiscono ad operazioni inesistenti
La sentenza di questa CTR n. 1262/13/2015 impugnata per revocazione è l’effetto di un errore di fatto rilevabile ictu oculi dagli avvisi richiamati in narrativa versati in giudizio.
Da detti avvisi risulta che gli accertamenti hanno per oggetto l’omissione di ritenute afferenti alle annualità 2003, 2004, 2005 non eccedente in alcuna di dette annualità l’importo di euro 50.000 e che per esse non vi è stata alcuna certificazione o dichiarazione di sostituto di imposta. Nessuna ripresa a tassazione risulta dai predetti avvisi per le affermate operazioni inesistenti. E’ quindi evidente: -che la CTR è incorsa in errore nella rilevazione dei fatti risultanti dagli avvisi; -che tale errore ha comportato l’ulteriore errore di inquadrare i fatti oggetto di accertamento (l’omissione delle ritenute che l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato essere avvenuta) nell’anzidetta norma penale; -che tale erroneo inquadramento della fattispecie concreta ha indotto la CTR a ritenere legittimo l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate dei termini raddoppiati nel notificare gli avvisi di accertamento richiamati in narrativa.
L’art. 10 bis, inserito nel D.lvo n. 74/2000 dall’art. 1 co 414 L. n. 311/2004 a decorrere dall’1.1.2005, prevede (peraltro solo a decorrere dall’1.1.2005) la punizione con la reclusione da sei mesi a due anni nei confronti di chi non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute, sulla base di detta dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata al sostituto, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta. E’ quindi evidente che le ritenute, le quali secondo gli avvisi de quibus sarebbero dovute essere effettuate e che invece non sono state effettuate, non rientrano, in alcun modo o profilo, nell’anzidetta previsione normativa e, per tale ragione, appare del tutto arbitrario il loro inquadramento quale fattispecie penale si da giustificare il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi.
Priva di fondamento è altresì l’inammissibilità, dedotta dall’Agemzia delle Entrate, del ricorso per revocazione durante la pendenza di ricorso per Cassazione. Infatti a mente dell’art. 398 c.p.c. i due giudizi possono procedere in piena autonomia essendo diversi i presupposti: errore sul diritto o vizio di motivazione nel ricorso per cassazione, errore sul fatto nel ricorso per revocazione. Consegue che: -se la CTR è la prima a pronunciarsi, ove detta pronunzia passi in giudicato, si determina la cessazione della materia del contendere in cassazione; – se invece la prima a pronunziarsi è la Cassazione, ove essa annulli la sentenza si determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione per difetto di interesse, mentre ove essa rigetti il ricorso si determina l’eliminazione di ogni interferenza tra i due giudizi.
Considerato quanto innanzi, il ricorso per revocazione proposto da M.P. va accolto, ma le spese vanno compensate perchè il contemporaneo ricorso per cassazione e per revocazione, ancorchè ammissibile per cause petendi diverse, ha comunque indotto un aggravio sull’attività giurisdizionale non indispensabile che ha integrato un giusto motivo per la compensazione
la Commissione Tributaria Regionale di Bari, sez. XIII, accoglie il ricorso di M.P. e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, conferma la sentenza di primo grado e con essa l’annullamento degli avvisi richiamati in narrativa. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 22.06.2016
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