COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sentenza n. 2332 sez. 3 depositata il 6 luglio 2017
TRIBUTI LOCALI – ESENZIONE IMU – IMMOBILE ADIBITO AD ATTIVITA’ DIDATTICHE – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO
MOTIVAZIONE
Il Comune di Bari presentava appello avverso la sentenza n. 3204/2014 del 3.12.2014, avente ad oggetto l’imposta IMU gravante su immobili di un ente ecclesiastico e concessi in comodato gratuito ad enti aventi natura di Onlus e esercenti attività scolastica.
La commissione di primo grado aveva accolto il ricorso dell’ente ecclesiastico affermando l’irrilevanza della circostanza che l’immobile si concesso in comodato gratuito ad altri enti che di fatto erano articolazioni dell’ente ecclesiastico e svolgevano per conto di questo una attività formativa, seppur a pagamento.
La tesi sostenuta dal Comune di Bari nell’atto di appello si fonda sulla presunta necessità che sia lo stesso ente ecclesiastico proprietario del bene a svolgere l’attività commerciale non esclusiva per ottenere l’esenzione. Inoltre non vi sarebbe alcuna prova che gli enti comodatari siano strumentali dell’ente ecclesiastico resistente.
Ad opinione di questa commissione, l’appello è infondato e va rigettato.
In primo luogo va osservato che la norma tributaria in quanto incidente sul diritto di proprietà tutelata dalla Costituzione, va considerata norma di stretta interpretazione. Ne consegue che le norme tributarie, che prevedono esenzioni, non sono considerabili “eccezionali” e, quindi, di stretta interpretazione ma al contrario.
Ciò premesso, nel merito della vicenda va ripreso quanto affermato la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25508/2015 del 18 dicembre 2015.
La fattispecie posta all’attenzione della Suprema Corte era identica è quella de qua agitur; riguardava tre avvisi di accertamento, notificati per altrettante annualità d’imposta, relativi ad un immobile di proprietà di un Ente di culto con sede nello (omissis) e concesso in comodato d’uso gratuito a una Onlus, per perseguire le finalità di assistenza e formazione a favore di studenti universitari; tale finalità, sostenevano i ricorrenti, giustificava l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.
In particolare, è stato messo in evidenza come non fosse rilevante il fatto che il bene in questione fosse utilizzato dal comodatario e non dal concedente, perché il comodatario utilizzava il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, al quale era legato da un vincolo di strumentalità: l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore, è condizione necessaria per l’esenzione, ma solo nelle ipotesi di locazione del bene o di “concessione di beni demaniali”.
Solo in questi casi, infatti, la ratio della limitazione è individuabile nell’effetto distorsivo che, in tali situazioni, si determina rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l’esercizio di attività “protette”), in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per “una finalità economica produttiva di reddito” e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Trattasi di fattispecie ben diverse da quella sottoposta all’attenzione di questa commissione regionale in cui, invece, sia l’Ente di culto che l’ente “concretamente utilizzatore” sono enti non commerciali e l’immobile è concesso in comodato gratuito e non in locazione onerosa.
La sussistenza del requisito, sia soggettivo che oggettivo, deve essere in sostanza accertata caso per caso, in considerazione del fatto che sarebbe ingiustificato che lo Stato gravasse quelle realtà, ecclesiali e non, che perseguono fini di interesse collettivo.
La tesi della Cassazione, che si condivide completamente, è avallata anche dalla risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013, dell’Amministrazione finanziaria che ha ritenuto che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetti nell’ipotesi in cui l’immobile sia concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa.
Nel caso di specie l’appartenenza degli enti comodatari all’ente ecclesiastico proprietario del bene è stato ben giustificato dal giudice di prime cure, la cui argomentazioni si condividono e richiamano interamente in questa sede.
L’immobile è stato affidato in comodato gratuito ad un’altra onlus che svolge attività culturale e didattica e, quindi, non commerciale.
Va a tal proposito rimarcato che l’attività scolastica primaria e secondaria, con esclusione di quella universitaria, è un diritto costituzionalmente protetto non solo per chi insegna ma anche per chi apprende ed espressione della libertà fondamentale ed inclinabile di manifestazione del pensiero oltre che del diritto di inclusione sociale di cui all’art. 2 della Carta Fondamentale.
Il pagamento delle rette da parte dei discenti non trasforma l’attività svolta in commerciale dovendosi rappresentare come una contribuzione al funzionamento della struttura educativa necessaria per l’esercizio effettivo del diritto costituzionale di insegnamento e di apprendimento.
Tuttavia la complessità della questione in termini giuridici giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto dall’ufficio e per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
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