COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per La Puglia sentenza n. 661 sez. 7 depositata il 1 marzo 2017
Massima
I contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro autonomo. In base a tale principio la CTR pugliese ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e accolto l’appello dell’Ufficio che aveva ritenuto indebitamente dedotto dal reddito di lavoro autonomo la tassa d’archivio e i contributi previdenziali versati da uno studio notarile alla Cassa Nazionale del Notariato. I giudici baresi hanno infatti affermato che la non inerenza alla produzione del reddito professionale di tali contributi ne impedisce la deducibilità ex art. 54 del Tuir, essendo questa limitata alle sole spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell’attività o per l’acquisizione di beni da cui derivino compensi concorrenti a formare il reddito professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n° 3481/03/14 del 15.12.2014 della CTP di Bari, accoglitiva del ricorso proposto dallo Studio Associato Notai G.L. e T. C. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Bari, sulla scorta del p.v. redatto da propri funzionari all’esito di una verifica fiscale conclusasi in data 17.5.2013, aveva accertato un reddito di lavoro autonomo e un valore della produzione maggiori rispetto a quelli dichiarati, avendo lo studio associato indebitamente dedotto dal reddito di lavoro autonomo la tassa d’archivio e i contributi previdenziali versati alla Cassa Nazionale del Notariato, ha presentato appello la predetta Agenzia delle Entrate deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 10 de! Tuir 917/86 in quanto i contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro autonomo non essendo spesa inerente alla produzione del reddito professionale;
2) insufficiente motivazione in diritto ex art. 36 D.Lgs n° 546/92 non esplicitando la impugnata sentenza le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto all’accoglimento del ricorso. Conclude per la riforma delta sentenza appellata con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado di giudizio. Lo Studio Associato non risulta costituito.
Alla odierna udienza pubblica è comparsa per l’A.F. la Dott. I. V.la quale si riporta all’atto d’appello di cui ne chiede l’accoglimento. Nessuno è comparso per lo Studio Associato appellato.
La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e, pertanto, merita l’accoglimento.
Con i due motivi di gravame l’Agenzia delle Entrate nel lamentare – a giusta ragione – la insufficiente motivazione della sentenza, non dando essa contezza dell’iter logico giuridico seguito per pervenire all’accoglimento del ricorso, denuncia la violazione dell’art.10 del Tuir 917/86, sostenendo che i contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito dì lavoro autonomo non essendo spesa inerente alla produzione del reddito professionale.
L’assunto è pienamente condivisibile.
Il contributo obbligatoriamente versato dai Notai alla Cassa nazionale del notariato per gli atti soggetti ad annotazione nei repertori ed in proporzione agli onorari percepiti in ottemperanza alla legge 22 novembre 1954 n° 1158, successivamente sostituita, a far data dal l gennaio 1992, dalla L. 27.6.1991 n° 220, rivestono, all’evidenza, natura previdenziale ed assistenziale, tendendo essi ad assicurare al professionista il diritto alla pensione e una assistenza socio/sanitaria in occasione di malattia e/o infortuni.
Se tale è la finalità del contributo, si comprende bene, come esso sia avulso dal processo produttivo in senso proprio, non potendosi configurare un rapporto di causa ed effetto fra le due diverse e autonome sfere di operatività. Il primo, attiene direttamente alla sfera personale del professionista e soddisfa l’esigenza dello Stato di assicurare ad ogni cittadino la tutela previdenziale e assistenziale, il secondo, invece, riguarda prettamente la produzione nella prospettiva di sempre maggiori ricavi.
Ne discende, che solo i costi sostenuti in funzione della produzione, ovvero le spese inerenti alla produzione del reddito professionale, possono essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art.54 del Tuir. Invero, questa disposizione, nel dettare le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, nulla dice in ordine alla possibilità di dedurre siffatto contributo dai
compensi percepiti; al contrario dell’art.10 dello stesso TUIR che espressamente ne prevede la deducibilità dal reddito complessivo.
Pertanto, nel silenzio del citato art. 54 del Tuir, (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) che disciplina la formazione del reddito professionale, i contributi previdenziali bbligatori versati dai professionisti, vanno annoverati, per espressa previsione di legge, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del TUIR.
In buona sostanza, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo le spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell’attività o per l’acquisizione di beni da cui derivino compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale.
Né, deve fuorviare la circostanza che i detti contributi sono commisurati all’ammontare degli onorari percepiti dal professionista, costituendo tale importo il parametro prescelto dal legislatore per determinare l’entità dei contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato.
Per le ragioni appena esposte, l’appellante studio associato era tenuto a portare in deduzione i contributi de quibus esponendoli ne! quadro RP e non nel quadro RE, come correttamente contestato dalI’A.F il cui operato, pertanto, va dichiarato legittimo.
Onde l’accoglimento dell’appello, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto, tuttavia, della giurisprudenza non univoca.
P.Q.M.
La CTR, Sez. Vll accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara totalmente legittimo l’opposto avviso di accertamento.
Condanna l’appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate di Bari liquidate complessivamente in E. 1.000,00 di cui E. 400,00 per il primo grado ed E. 600,00 per il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella c.c. del 10.2.2017
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