COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sentenza n. 769 sez. 13 depositata il 13 aprile 2015
Massima
La pronuncia della CTR di Bari riguarda un ricorso avverso un avviso di accertamento relativo al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse sportive da parte del titolare di un internet point privo di concessione e abusivamente dedito ad attività di scommesse e pronostici per conto di un bookmaker all’estero. Il gestore, oltre a mettere a disposizione degli scommettitori strumenti essenziali per effettuare la giocata, accoglieva le proposte di gioco, incassava le relative somme e consegnava al giocatore il titolo necessario per la riscossione della eventuale vincita.
I giudici, quindi, allineandosi al quadro normativo già operato dalla CTP, ribadiscono il principio secondo il quale devono essere considerati soggetti di imposta tutti coloro i quali gestiscono, pur in assenza di titolo abilitativo, sia in via diretta che per conto di terzi e con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi o scommesse di ogni tipo.
E’ soggetto all’imposta unica sulle scommesse sportive chiunque, pure in assenza di concessione, gestisca con qualsiasi mezzo anche telematico, sia in via diretta che per conto di terzi, concorsi o scommesse di ogni tipo. Tanto, per l’esigenza di colpire anche quelle attività che non operano nel settore in modo diretto e, ciononostante, ne ricevono profitto. Nel caso di specie, è soggetto all’imposta il titolare di un internet point – privo di concessione e abusivamente dedito ad attività di scommesse e pronostici per conto di un bookmaker all’estero – che mette a disposizione del fruitore del servizio i locali e le apparecchiature telematiche, incassa le relative somme e consegna al giocatore il titolo necessario per la riscossione. La territorialità del tributo, infatti, è legata allo stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l’accettazione della stessa, anche qualora la raccolta venga effettuata per conto di terzi.
Testo:
Svolgimento del processo
Il contribuente xxx ha depositato ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento n. M03080000092U relativo al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse sportive – anno di imposta 2008 – e notificata il 29.11.2012.
L’avviso è stato emesso a seguito di un accertamento da parte dell’AAMS – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Regionale della Puglia per l’attività commerciale del ricorrente, titolare di un internet point privo di concessione ed abusivamente dedito ad attività di scommesse e pronostici per conto della YYY, con sede in Innsbruck (Austria).
Il contribuente ha replicato di aver condotto un rapporto commerciale – dal 2008 e fino a cessazione della propria attività – con il bookmaker austriaco limitato ad una mera trasmissione di dati con messa a disposizione della sola rete internet affinché i clienti potessero trasmettere le proprie giocate.
Tanto premesso, il ricorrente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’incostituzionalità della legge n. 220 del 30.12.2010-legge di stabilità 2011.Ha poi concluso chiedendo l’accertamento della illegittimità della richiesta di pagamento ed il conseguente annullamento della stessa, previa sospensione della sua efficacia.
In via subordinata, ha chiesto di procedere alla rideterminazione dell’imposta, con esclusione della sanzione amministrativa nei limiti del minimo edittale o in misura proporzionata all’effettivo livello reddituale.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio con nota n.10998 del 26.02.2013 con cui ha ribadito la piena legittimità del proprio operato, insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare l’AAMS ha confermato gli esiti dell’accertamento effettuato a seguito dell’ apertura di un procedimento penale collegato all’ attività commerciale del xxx; ha precisato inoltre di aver determinato in via induttiva l’importo a causa dell’inadempienza dello stesso ricorrente che, invitato a produrre la necessaria documentazione contabile, era rimasto inerte. Per quanto evidenziato l’Agenzia ha quantificato la somma dovuta in base alla media della raccolta delle scommesse praticata nella provincia di Lecce nel periodo di riferimento determinando così un’imposta pari ad euro 22.826,26 oltre sanzioni pari ad euro 6.847,88 ed interessi pari ad euro 3.346,23.
Con ordinanza dell’l1.10.2013 è stata concessa la sospensione dell’avviso di pagamento. Alla pubblica udienza del 21.11.2013 la Commissione adita ha rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.
Quanto alla carenza di legittimazione passiva, il primo Giudice ha affermato che, in base al disposto di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/98 – come riformulati dalla legge di stabilità 2011 – debba ritenersi soggetto d’imposta chiunque, pure in assenza di concessione, gestisca con qualsiasi mezzo anche telematico e per conto di terzi, concorsi o scommesse di ogni tipo. Con riferimento poi alla contestata illegittimità costituzionale della legge di stabilità, ne viene confermata la natura di norma interpretativa autentica.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente xxx e ha dedotto:
– l’omessa e/o carente motivazione sull’ applicabilità della norma tributaria nei confronti del ricorrente nonostante la carenza di responsabilità del CTD;
– l’irretroattività della norma tributaria in virtù della incostituzionalità della Legge n. 220/2010;
– la responsabilità solidale del soggetto passivo di imposta e del bookmaker estero.
Motivazione della sentenza
L’appello è infondato e va respinto.
Quanto al primo motivo, 1’appellante insiste nel rimarcare che 1’attività svolta fosse meramente riferibile ad una raccolta dati e messa a disposizione della rete internet in favore degli utenti che, quindi, rivolgevano la propria proposta di scommessa direttamente al bookmaker straniero.
Il contribuente prosegue sostenendo l’infondatezza del presupposto in forza del quale sia stata ritenuta applicabile la normativa richiamata, ovvero il procedimento penale a suo carico, ad oggi pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Proprio la mancanza di una sentenza di condanna irrevocabile impedirebbe di tenerne conto, se non come semplice dato storico.
A ben guardare, la Commissione Provinciale opera tutt’ altro ragionamento. La sentenza impugnata non qualifica l’attività del XXX in termini penalistici e neppure prende in considerazione il procedimento penale in commento. Al contrario, riprendendo esattamente le caratteristiche emerse collegate all’ attività dell’ appellante e dallo stesso evidenziate, giunge a ritenere sussistenti i presupposti di applicazione della imposta unica ex artt. 1e 3 del D. Lgs. n. 504/98, come modificati dalla legge di stabilità 201l.
La pronuncia impugnata ricostruisce correttamente e compiutamente il quadro normativo di riferimento, avendo chiarito come debbano considerarsi soggetti di imposta coloro i quali gestiscono, pur in assenza di titolo abilitativo, sia in via diretta che per conto di terzi e con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi o scommesse di ogni tipo.
L’ampia formulazione della disposizione consente di abbracciare una molteplicità di situazioni proprio in virtù dell’ esigenza di colpire anche quelle attività che non operano nel settore in modo diretto e, ciononostante, ne ricavano un profitto.
A conferma di ciò, si chiarisce che il ricorrente mette a disposizione del fruitore del servizio strumenti essenziali ed indispensabili per effettuare la giocata quali, ad esempio, le apparecchiature telematiche, ovvero i locali presso cui scommettere materialmente. Inoltre, il CTD accoglie le proposte di gioco, incassa le relative somme e consegna al giocatore il titolo necessario per la riscossione. Quanto al presupposto spaziale, ben si chiarisce che la norma prevede espressamente l’applicazione dell’imposta nel territorio dello stato in cui viene effettuata la puntata e ricevuta l’accettazione della stessa, anche qualora la raccolta venga effettuata, come nel caso di specie, per conto di terzi. In relazione all’eccezione di illegittimità costituzionale della normativa di interpretazione a causa della irretroattività della norma tributaria, appaiono prive di pregio le considerazioni svolte dall’ appellante.
Ed invero, la norma di cui all’ art. 1 c. 66 della L. n. 220/2010 è correttamente qualificata in termini di interpretazione autentica e, per ciò solo, sottratta al generale regime di operatività ed efficacia generale della Legge. Tale qualificazione sembra potersi dedurre tanto dal tenore letterale della disposizione che, in maniera espressa ne sancisce la operatività /I ex tunc“, quanto dalla stessa ratio giustificatrice della disposizione.
In virtù di ciò, essa manca dei caratteri di innovatività tipici della norma di legge poiché non si pone l’obiettivo di introdurre un nuovo presupposto applicativo ma si limita a specificare la portata di quello già esistente che, pertanto, non viene modificato ma chiarito nella sua originaria formulazione.
Per quanto osservato questa Commissione respinge l’appello e conferma la legittimità dell’ accertamento.
Sussistono validi motivi di interpretazione della normativa di riferimento, per compensare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. XIII – respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza del primo Giudice.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, 21/11/2014
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