COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 11 sentenza n. 2357 depositata il 7 luglio 2017
ires – reddito di impresa – azienda agricola – attività strumentale ad una società industriale – autonomia dei processi produttivi – inalterata la tipicità della natura giuridica delle due imprese – disciplina delle imprese commerciali – inapplicabilità – disciplina delle imprese agricole – sussistenza.
Massima:
Una azienda agricola, che esercita attività strumentale nei confronti di una società industriale, il cui processo di produzione si avvale, per la sua ottimizzazione, in modo connesso e continuo dei suoi servizi – senza che venga alterata la specificità della natura economico-giuridica delle due imprese, nè minata , nonostante il rapporto sinergico tra le due imprese, l’integrale autonomia dei rispettivi processi produttivi – non soggiace alla disciplina dell’imprenditore commerciale ( art. 2195 c.c.) ma a quella dell’imprenditore agricolo ( art. 2135 c.c.).
Testo:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La XXX Società Agricolo a Responsabilità Limitata – appellante -, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione in data 13 gennaio 2017 l’atto di appello, con istanza di sospensione ex articolo 52 – Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello del D. LGS. n. 546/1992, avverso la sentenza n. 1881/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, pronunciata il 25 gennaio 2016 e depositata il 30 maggio 2016, con la quale, previ distinti, separati e riuniti ricorsi introduttivi della controversia, dettagliatamente indicati nel frontespizio della stessa sentenza impugnata, riferiti ad attività accertativa svolta dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari – appellata – nei confronti della società contribuente (appellante) e di altri soggetti per i proventi derivanti dall’esercizio dell’erogazione di servizi, disciplinata dal terzo comma dell’articolo 2135 – Imprenditore agricolo – c.c., alla società YYY S.p.a. per la produzione di energia termoelettrica, mediante la quale venivano rivendicate le pretese tributarie aventi ad oggetto IRAP, IRES ed altro per l’anno d’imposta 2009, così veniva deciso:
“La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese nella misura di ? 15.000,00 oltre accessori come per legge.”
La società appellante si opponeva alla sentenza gravata per i motivi specifici di impugnazione qui di seguito dettagliatamente riportati.
“1. lnfondatezza della presunta insussistenza dei requisiti di cui all’art. 32 del T.U.I.R., al fine di considerare ricavi derivanti da contratti stipulati con la società YYY S.p.A. come rientranti nell’alveo del reddito agrario.
2. lnfondatezza della presunta insussistenza delle condizioni di cui all’art. 2135 c.c. e del D. L. 99/2004 al fine di potere considerare la società come “società agricola”.
3. lnfondatezza della contestata elusività della operazione di trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata.
4. In via subordinata applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del T.U.I.R. ai fini IRES, nonché applicabilità dell’aliquota ridotta al valore della Produzione Netta di natura esclusivamente “agricola” ai fini IRAP. In ogni caso, non applicabilità di sanzioni amministrative.”
Dopo ampia ed approfondita illustrazione delle doglianze e delle ragioni riportate nell’atto di appello, la società appellante rivolgeva a questa Commissione, previa concessione della sospensione dell’esecutività della sentenza gravata, rigettata ogni contraria istanza, la richiesta, in riforma della stessa, di dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza dei due impugnati avvisi di accertamento e, per l’effetto, disporne l’annullamento, con condanna dell’Ufficio alle spese ed onorari di giudizio.
In data 7 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari- appellata -, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione l’atto delle controdeduzioni, costituendosi in giudizio, contrastando in ogni parte, con ampie ed approfondite argomentazioni, l’appello in esame.
Quindi rassegnava le conclusioni, chiedendo il rigetto del gravame, la conferma delle pretese impositive, con condanna dell’appellante alle spese dell’attuale fase di giudizio.
Il presidente di questa sezione, con decreto n. 173/2017 del 22 febbraio 2017, sospendeva l’esecutività della sentenza. Successivamente il Collegio, con ordinanza n. 297/2017 del 21 marzo 2017, accoglieva l’istanza di sospensione, così come rivendicata dall’appellante, fissando l’ udienza per la trattazione del merito per il16 giugno 2017.
All’udienza pubblica odierna -16 giugno 2017- il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.
DIRITIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, presa visione di tutti gli atti che corredano il fascicolo della controversia, si addentra nell’esame di tutte le doglianze evidenziate in fatto e, per il suo evidente carattere prioritario ed assorbente di ogni altro, procede allo scrutinio del quarto motivo di appello che qui di seguito viene riportato.
” 4. In via subordinata applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del T.U.I.R. ai fini IRES, nonché applicabilità dell’aliquota ridotta al valore della Produzione Netta di natura esclusivamente “agricola” ai fini IRAP. In ogni caso, non applicabilità di sanzioni amministrative.”
lnnanzitutto occorre precisare che l’attività svolta dall’appellante nei confronti di YYY S.p.a. è risultata indubbiamente strumentale, perché il processo di produzione di energia termoelettrica che ha caratterizzato l’intera attività svolta dall’impresa industriale nell’anno 2009, precisamente YYY S.p.a., disciplinata dall’ articolo 2195 c.c. (imprenditore commerciale), si è avvalso, ai fini della sua ottimizzazione, in modo connesso e continuo, in ossequio al terzo comma dell’articolo 2135 c.c., dei servizi dell’ impresa agricola facente capo alla stessa appellante, determinando, così, il conseguimento di reciproci vantaggi produttivi, aventi anche rilevanza positiva sull’ambiente, precisamente, il riscaldamento delle serre per sostenere la produzione agricola, il raffreddamento dell’acqua utilizzata dalla centrale termoelettrica, la notevole riduzione di immissione di anidride carbonica nell’aria, contribuendo a ridurre notevolmente l’inquinamento dell’ambiente, nonché quello di incoraggiare la sperimentazione di processi nuovi di produzione di energia termoelettrica, mediante meccanismi innovativi, senza alterare la specifica e peculiare natura economico-giuridica di ognuna delle imprese impegnate in tale rapporto produttivo a notevole valenza sinergica.
Contestualmente si è determinato lo sfruttamento ottimale delle serre che hanno costituito, indubbiamente, l’intero complesso dei beni organizzato dall’imprenditore, che nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 2555 c.c., costituiscono, inequivocabilmente, l’impresa agricola esercitata dalla società contribuente ed appellante, disciplinata dall’articolo 2135 c.c. (Imprenditore agricolo).
Precisamente è doveroso evidenziare che Il rapporto sinergico tra le due imprese, quella agricola della contribuente e quella industriale della YYY S.p.a., non ha determinato confusione dei rispettivi processi produttivi, risultati sempre integralmente autonomi e, quindi, non ha affatto generato, nel caso di specie, la soggezione dell’impresa appellante alla disciplina dell’imprenditore commerciale riportata nell’articolo 2195 c.c..
Anzi, nel caso qui in esame, il Collegio ha accertato che l’attività agricola, svolta dall’appellante, ha consentito all’impresa produttrice di energia termoelettrica (YYY S.p.a.), di conseguire un’elevata riduzione di immissione nell’aria di anidride carbonica, contribuendo, in modo determinante, alla produzione di energia termoelettrica mediante l’utilizzo, per connessione, di strumenti alternativi a quelli convenzionali, ottimizzando, senza alterarlo, in modo sinergico, il processo produttivo agricolo della stessa impresa appellante.
Quindi, dopo attento esame operato da questa Commissione, è emerso in modo evidente che la società contribuente, attraverso l’ottimale combinazione dei suoi fattori produttivi incardinati nel settore primario, cioè agricolo, ha conseguito nell’anno 2009 pienamente i suoi obiettivi di azienda agricola, contribuendo, tra l’altro, concretamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico con modalità tipiche che hanno sfruttato, si ripete, mediante un autonomo processo di connessione, le attrezzature di entrambi i processi produttivi delle due imprese, senza confonderli e snaturarli, conservando integralmente la rispettiva tipicità di impresa: agricola la società contribuente (articolo 2135 c.c.), industriale la società YYY S.p.a. (articolo 2195 c.c.).
Pertanto, operando in tal modo, la società appellante ha realizzato un’ottimale svolgimento del suo processo produttivo agricolo, senza alterarlo, disciplinato totalmente ed espressamente dall’articolo 2135- Imprenditore agricolo -, comma 3, c.c., erogando servizi che, per le modalità tecnico-produttive utilizzate, rientrano esclusivamente, ai fini fiscali dell’imposizione diretta sul reddito, nell’alveo della disciplina dell’articolo 56-bis -Altre attività agricole – del D.P.R. n. 917/1986, anziché dell’articolo 32 – Reddito agrario- dello stesso D.P.R. n. 917/1986, come erroneamente rivendicato dall’appellante nel primo motivo di gravame, che espressamente, per la determinazione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte dirette IRPEF o IRES, al terzo comma, così prescrive:
“3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguito con tali attività, il coefficiente del 25 per cento.”
Quindi la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che ha rigettato i ricorsi riuniti, introduttivi della controversia che qui ci occupa, è risultata errata, perché la stessa si è esonerata di verificare che l’Amministrazione Finanziaria, controllando l’imposizione ai fini IRES ed IRAP, operata dalla contribuente con la propria dichiarazione Modello Unico Persone Giuridiche, aveva essa stessa erroneamente rideterminato le pretese tributarie, su cui vi è disputa, avvalendosi delle norme che disciplinano la determinazione del reddito imponibile delle imprese commerciali racchiusa nel D.P.R. n. 917/1986, anziché rivendicare correttamente e legittimamente, solo e soltanto, la maggiore pretesa dell’ IRES, avvalendosi delle norme che disciplinano la determinazione del reddito imponibile delle imprese agricole, racchiusa espressamente nel terzo comma dell’articolo 56-bis del medesimo D.P.R. n. 917/1986 sopra riportato, ferma restando l’applicazione dell’aliquota ridotta per il settore agricolo ai fini IRAP sul valore netto imponibile della produzione, conseguito dalla ricorrente (appellante) nell’anno d’imposta 2009.
In conclusione questa Commissione accerta che la maggiore pretesa tributaria, posta a carico della contribuente (appellante), riguarda quella riferita, solo e soltanto, all’ IRES, facendola scaturire, si ripete, dalla specifica e scrupolosa applicazione del terzo comma dell’articolo 56-bis- Altre attività agricole- del D.P.R. n. 917/1986.
In considerazione di tutto quanto è stato fin qui illustrato e motivato, non avendo null’altro da scrutinare, ritenuti assorbiti nello scrutinio, or ora, terminato, i motivi di gravame aventi il n. 1, 2 e 3, evidenziati in fatto, il Collegio, definitivamente decidendo, accoglie le richieste, avanzate in via subordinata dall’appellante con il quarto motivo di appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone, a carico dell’Agenzia delle Entrate, la rideterminazione dell’ IRES dovuta dalla contribuente (appellante), applicando il pluricitato terzo comma dell’articolo 56-bis del D.P.R. n. 917/1986, con sanzioni al minimo di legge.
La particolare novità della problematica affrontata dalla controversia consente al Collegio di compensare integralmente le spese di lite di entrambi i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie, come da motivazione, l’appello della contribuente.
Spese compensate.
Bari, 16 giugno 2017
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