COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 13 sentenza n. 817 depositata il 10 marzo 2017
PROCESSO – Prove – Cartella di pagamento – Notifica – Ricevuta – Obbligo di deposito degli originali – Non sussiste – Disconoscimento – Generico e non dettagliato – Inidoneo a vincere la presunzione.
Massima:
In tema di notifica della cartella di pagamento, il generico e non dettagliato disconoscimento della copia fotostatica della cartolina di ricevimento prodotta in giudizio non è idoneo a far cadere la presunzione di intervenuta notifica, né sussiste l’obbligo di depositare gli originali di detti atti.
Testo:
FATTO
A seguito di ispezione telematica n. T41757, eseguita in data 12.04.2014, il sig. P.A. ha
appreso dell’esistenza, sulla propria quota di proprietà pari ad 1/2, dell’immobile ad uso abitativo sito in Andria alla via Daunia n. 9, dell’iscrizione ipotecaria annotata sul registro particolare n. 3461 del 5.8.10 presso la Conservatoria RR.II. di Trani, iscritta da Equitalia ETR S.p.A. al fine del recupero dei tributi di cui ai ruoli n. 2005/0150002 (canone rai anni 2000, 2002, 2003), n. 2007/0300077 (canone rai anni 2004, 2005, 2006), n. 2008/0001711 (bollo auto 2001), n. 2008/0005317 (bollo auto 2002) e n. 2010/0001350 (bollo auto 2003), per la complessiva somma di Euro 2.562,99.
Con ricorso alla CTP di Bari iscritto al n. 2631/14 di RGR, il sig. P. A. ha impugnato l’ispezione telematica n. T41757, e con essa anche l’iscrizione ipotecaria n. n. 3461 del 5.8.10 effettuata su richiesta di Equitalia ETR S.p.A. Ivi ha dedotto:
– nullità dell’iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti ad essa prodromici ovvero avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2 e 3, DPR n. 602/1973;
– per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi richiesti per tasse automobilistiche per il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge;
– per l’inesistenza giuridica delle sottoscrizioni con le quali sono stati resi esecutivi i ruoli essendo stati sottoscritti da funzionario privo di potere di firma; – per violazione degli artt. 76 e 77, co. 1 bis, DPR n. 602/1973, nella formulazione attualmente vigente, non essendo stato rispettato il limite legale di Euro 20.000 al di sopra del quale è consentita l’iscrizione ipotecaria su beni immobili dei contribuenti;
– per violazione degli artt. 76 e 77, Co. i bis, DPR n. 602/1973, nella formulazione vigente ratione temporis, i quali consentivano di iscrivere ipoteca su beni immobili dei contribuenti soltanto nel caso di tributi di ammontare complessivo superiore ad Euro 8.000;
– per violazione degli artt. 2809 e 2841 c.c. per omessa indicazione nella nota di iscrizione del soggetto creditore, dei crediti iscritti a ruolo, dei titoli esecutivi e del tasso di interesse;
– per violazioni varie attinenti il procedimento di iscrizione dell’ipoteca.
Equitalia Sud S.p.A., costituitasi in giudizio, ha dedotto:
– l’incompetenza territoriale del giudice adito relativamente alle eccezioni sollevate dalla contribuente afferenti i ruoli e gli avvisi di accertamento prodromici all’iscrizione ipotecaria per cui è causa;
– l’avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria impugnata giusta avvisi di ricevimento depositati agli atti del giudizio; – la conseguente definitività delle pretese con le predette cartelle avanzate e l’inammissibilità di tutte le eccezioni afferenti il merito delle dette pretese, sollevate dal contribuente;
– che l’iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo e quindi non necessita della preventiva notifica dell’avviso di intimazione ex art. 50, DPR n. 602/1973;
– che la disciplina di cui agli artt. 76 e 77, co. 1 bis, DPR n. 602/1973 non è applicabile all’iscrizione di ipoteca in quanto questa non è atto di espropriazione ma di garanzia del credito.
Con sentenza n. 2551/7/15 depositata il 7.7.2015, la CTP di Bari ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto Equitalia ha fornito la prova dell’avvenuta regolare notifica delle pregresse cartelle di pagamento ed ha condannato il contribuente alle spese di lite liquidate in Euro 500,00.
Con appello alla CTR di Bari, iscritto al n. 1270/2016 di RGA, il sig. P. A. ha impugnato la predetta sentenza. Ivi ha dedotto la carenza di motivazione e l’omessa pronuncia su di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata produzione in giudizio da parte di Equitalia Sud S.p.A. della procura speciale in favore del procuratore speciale dott. Antonio De Giorgi. Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento di tutti i motivi di doglianza già dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Equitalia Sud S.p.A., costituitasi in giudizio, ha dedotto la infondatezza delle doglianze dedotte dal contribuente.
DIRITTO
E’ pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass. n. 7105/2016).
Con la predetta pronuncia la Suprema Corte ha altresì precisato che “prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca la conformità della copia all’originale in forma generica il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale medesimo, così conferendo al documento l’idoneità di mezzo di prova”.
La documentazione prodotta in giudizio da Equitalia Sud S.p.A., seppure in copia, prova, anche presuntivamente, l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria impugnata. Il disconoscimento delle copie fotostatiche, effettuato dal contribuente è generico e non dettagliato e pertanto inidoneo a far cadere la presunzione di intervenuta notifica delle cartelle di pagamento di cui innanzi.
Né detta presunzione può venir meno a causa della mancata produzione in giudizio di copia integrale delle cartelle di pagamento notificate al contribuente.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, c. 1, seconda parte, dpr 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento “, e che la prova del contenuto del plico è data “dal numero contenuto sulla busta coincidente con il numero della cartella la quale siccome emessa in un unico originale spedito al contribuente non può certo essere conservata in copia” (Così Cass. n. 3036/2016).
Orbene, sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio da Equitalia, sono annotati tutti i numeri delle cartelle di pagamento notificate che coincidono con quelli risultanti dagli estratti di ruolo.
L’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la mancata impugnazione delle stesse ha provocato la definitività delle pretese con esse avanzate e di conseguenza vanno ritenute inammissibili nel presente giudizio tutte le eccezioni sollevate dal contribuente e afferenti il merito della pretesa tributaria.
Tuttavia, non essendo stato notificato alcun preavviso di iscrizione ipotecaria o non essendone stata data la prova, vanno ritenute ammissibili le eccezioni relative alla legittimità dell’atto di iscrizione di ipoteca.
Le cartelle di pagamento, pertanto, vanno ritenute legittime e le pretese con le stesse avanzate definitive e non più contestabili.
Quanto alla eccepita nullità dell’iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2 e 3, DPR n. 602/1973 è orientamento attuale della Suprema Corte che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del DPR 602/73 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, co. 2, del DPR medesimo, prescritta per il caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento … atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato il quale, al secondo comma, prevede che, prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’art. 50 del DPR n. 602/1973″ (così Cass., Ordinanza n. 10234/12; cfr Cass., Ordinanza n. 20681/13).
Tuttavia, l’iscrizione di ipoteca oggetto del presente giudizio, va ritenuta illegittima in quanto non preceduta dalla notifica del prodromico preavviso di iscrizione di ipoteca. Infatti, la Suprema Corte ha sancito che: “anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 bis, art. 77 d.P.R., introdotto con d. l. n. 70 del 2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 d. P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità” (così Cass. S.U. n. 19667/14; cfr altresì Cass. n. 1783 8/16).
Si rileva, infine, l’avvenuta produzione in giudizio, da parte di Equitalia, della procura speciale conferita al dott. ADG.
Le spese di questo grado vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
PQM
La CTR di Bari, sez. XIII accoglie parzialmente l’appello proposto dal sig. Porro Antonio e per l’effetto, in riforma della sentenza della CTP di Bari impugnata:
– dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado relativamente alle eccezioni e deduzioni afferenti le cartelle di pagamento sottese all’iscrizione di ipoteca oggetto di giudizio in quanto divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di decadenza;
– dichiara ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado relativamente alle eccezioni e deduzioni afferenti l’iscrizione ipotecaria n. n. 3461 del 5.8.10;
– annulla l’iscrizione ipotecaria anzidetta in quanto illegittima perché non preceduta da relativo preavviso.
Spese di questo grado compensate.
Così deciso in Bari il 22.02.2017
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