COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 22 sentenza n. 764 depositata il 8 marzo 2017
Accertamento – Acritico recepimento del verbale della Guardia di finanza – Elementi di prova certi – Mancanza – Vizio di motivazione – Sussiste.
Massima:
L’accertamento deve necessariamente basarsi su elementi di prova certi nella loro esistenza e non già a loro volta presunti o approssimativi. Pertanto, l’acritico recepimento nella parte motiva di una nota informativa della g.d.f. all’esito di verifica presso altra società – pur rappresentativa di un valido indizio su cui incardinare la successiva verifica sull’utilizzo o meno di fatture per operazioni inesistenti – senza prove concrete a conferma della presunzione stessa, costituisce vizio di motivazione, tanto più evidente qualora le contestazioni effettuate presso il soggetto terzo non vengano neanche trasmesse al contribuente, determinando tale omissione un manifesto vulnus per la sua attività difensiva.
Testo:
OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società “XXX S.r.l.”, in persona del suo legale rappresentante T.G., in data 09/11/2006 proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RFE030100089/2006, relativo all’anno d’imposta 2001, notificato il
09/08/12006, con il quale l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallipoli contestava alla contribuente la detrazione dell’iva per un importo pari ad € 81.335,25 e rettificava il credito IVA esposto in dichiarazione ai sensi dell’art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972.
La ricorrente eccepiva innanzitutto la nullità del suddetto avviso di accertamento per difetto di motivazione, in violazione deIl’art. 7 della L. n. 212/2000(Statuto del Contribuente), in quanto l’Ufficio di Gallipoli si era limitato a richiamare interamente e acriticamente una nota informativa del 04/05/2005 redatta dalla G.d.F. di Gallipoli relativa ad una verifica effettuata nei confronti di un’altra società, ovvero la YYY S.r.l., senza allegare tale nota all’atto impugnato, pregiudicando il diritto di difesa della contribuente, nonché per violazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972. Nel merito la ricorrente eccepiva l’infondatezza della pretesa tributaria, affermando di aver correttamente indicato l’imposta a credito nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2001 e il relativo rimborso ottenuto; a supporto della propria tesi, la XXX S.r.l. faceva notare che tutte le fatture contestate dall’ufficio di Gallipoli trovavano riscontro nella documentazione allegata al ricorso, attestante gli avvenuti pagamenti sia a meno assegni che a meno bonifico. La ricorrente eccepiva
infine l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 9, commi nove e dieci, lettera a), della L. n. 289/2002 (c.d. condono tombale). In conclusione la contribuente chiedeva alla C.T.P. di Lecce, previa discussione del ricorso in pubblica udienza e previo accoglimento dell’istanza di sospensione, di annullare in toto l’avviso di accertamento impugnato oppure, in subordine. di disporre la nomina di un CTU allo scopo di verificare l’infondatezza della pretesa tributaria, nonché la condanna dell’Agenzia delle Entrate di Gallipoli al pagamento delle spese di giudizio.
Il 05/01/2007 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallipoli, in persona del suo direttore pro tempore. Nelle proprie controdeduzioni l’Ufficio asseriva l’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte. ribadendo la piena legittimità del proprio operato ed affermando che il credito Iva esposto in dichiarazione dalla contribuente scaturiva dalla registrazione di fatture per operazioni
inesistenti emesse dalla YYY S.r.l Esso inoltre si opponeva alla concessione dell’istanza di sospensione dell’avviso impugnato, perché la ricorrente ‘non aveva provato la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 47 deI d.lgs. n. 546/1992.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallipoli concludeva chiedendo alla C.T.P. di Lecce di rigettare il ricorso della XXX Srl. e di condannare quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
Il 14/12/2010 la C.T.P. di Lecce disponeva C.T.U., nominando come perito la dott.ssa Giovanna Tempesta.
Il C.T.U. concludeva le operazioni peritali depositando in segreteria la relazione di consulenza in data 15/04/2011 e la successiva integrazione in data 10/05/2011.
Il 29/11/2011 la C.T.P. di Lecce pronunciava la sentenza n. 217/02/13, con la quale accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento e condannava l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gallipoli al pagamento delle spese di C.T.U. pari ad €4.897,00 nonché delle spese di giudizio pari ad € 1.200,00 in favore della ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce (ex Agenzia delle ,Entrate Ufficio di Gallipoli), in persona del suo direttore provinciale pro tempore dott. Adolfo Del Giacco. proponeva appello avverso la suddetta sentenza in data 05/11/2013, ,eccependone l’infondatezza e l’assoluta carenza di motivazione. L’Ufficio di Lecce riteneva inoltre immotivata la condanna alle spese del C.T.U. ed alle spese di giudizio in favore della ricorrente.
L’Agenzia delLe Entrate Direzione Provinciale di Lecce chiedeva pertanto alla C.T.R. della Puglia Sezione staccata di Lecce di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell’avviso di accertamento. Essa chiedeva anche di condannare ,la controparte al pagamento delle spese di lite.
lI 12/12/2013 la società “XXX S.r.L.”, in persona del suo legale rappresentante T. G., presentava le proprie controdeduzioni, all’appello. In primo luogo la contribuente eccepiva l’inammissibilità di quest’ultimo poiché l’Ufficio di Lecce non aveva indicato i motivi specifici d’impugnazione. La contribuente riteneva inoltre infondata l’eccepita carenza di motivazione della sentenza di primo grado e ribadiva la tesi difensiva già esposta in sede di ricorso.
La società contribuente chiedeva pertanto alla C.T.R. della Puglia Sezione staccata di Lecce di rigettare l’appello dell’Ufficio di Lecce e di condannare quest’ultimo al pagamento delle relative spese processuali.
OSSERVA
La sentenza dei primi Giudici deve essere confermata e l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate respinto.
Come sopra esposto l’avviso d’accertamento in contestazioni è stato determinato sulla base della nota informativa del 04/05/2005, redatta dalla G.d F. di Gallipoli, che in una verifica effettuata ad altra società, ha accolto la tesi di quei verificatori e senza dimostrare l’origine della presunzione è passata direttamente alla rettifica.
Evidentemente la nota informativa trasmessa dai militari poteva costituire un grave indizio da cui partire per effettuare una verifica concreta ed atta a dimostrare la fondatezza delle presunzioni di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce fatture ritenute per operazioni inesistenti, determina ricavi e redditi ed accerta maggiori imposte ritenute evase, solo sulla base di presunzioni, informazioni vaghe e ricostruzioni, il tutto senza prove concrete che confermino le presunzioni stesse; pretende poi che la contribuente dimostri la propria innocenza, invertendo l’onere della prova.
Il percorso seguito per l’accertamento, non si ritiene corretto, in quanto giurisprudenza ricorrente sia di legittimità, che della suprema Corte ha chiarito più volte che le presunzioni da sole non possono assurgere al ruolo di prove, ma costituiscono un valido strumento nelle mani degli accertatori per approfondire le indagini e dimostrare l’evasione; percorso che nel caso si ritiene non sia stato osservato, considerato che come anche affermato dalla giurisprudenza di merito, in più occasioni, l’accertamento deve, necessariamente basarsi su elementi di prova certi nella loro esistenza e non già a loro volta presunti o approssimativi.
La giurisprudenza ha inoltre ribadito che in tutti i casi in cui il soggetto che riceve la prestazione (cessione/prestazione) adempia regolarmente agli obblighi di registrazione ed annotazione delle fatture per i beni ricevuti e per le prestazioni di servizi effettuate in suo favore, si deve ritenere che le irregolarità o le incongruenze riscontrate nella documentazione di soggetti diversi, non possono costituire prova certa e diretta nei confronti del soggetto accertato, così come disposto dall’art.54 del D.P.R. 633/72.
La contribuente, tuttavia, si impegna nel dimostrare la propria innocenza e l’estraneità alle fatture inesistenti emesse da un’altra ditta, i cui atti non sono stati trasmessi anche alla ricorrente.
Vengono ricostruite le registrazioni contabili relative alle fatture incriminate, vengono dimostrate le movimentazioni finanziarie relative ai pagamenti effettuati; ricostruzioni che la perizia in atti riconosce veritiere e corrette.
Anche la perizia del CTU evidenzia che:” dall’analisi documentale e delle scritture contabili si può affermare che le operazioni commerciali intervenute tra la XXX e la YYY riguardano un rapporto di fornitura di lavorazione conto terzi, in conformità con l’oggetto sociale delle società stesse, trovando riscontro nei documenti esibiti in originale e regolarmente registrati nei libri contabili”.
A sostegno della convinzione di questa Commissione, giova richiamare infine la sentenza penale emessa a conclusione del processo celebrato nei confronti del T.G. in qualità di amministratore unico della società “XXX srl” per l’evasione di cui al presente contenzioso. Il Tribunale concludeva il processo penale con la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Nella sentenza viene riportata la deposizione del maresciallo verificatore (pag. 21) e si legge : Orbene, ritiene il Tribunale che, sebbene gli elementi su evidenziati costituiscano indubbi indizi di falsità delle fatture in oggetto, gli stessi non appaiono sufficienti a condurre alla conclusione che le operazioni riconducibili a quelle fatture siano totalmente inesistenti, come sostenuto dal teste maresciallo verificatore.
Gli stessi militari verificatori quindi sostengono di non essere certi che in effetti si tratti di fatture per operazioni inesistenti da riprendere a tassazione.
Non si condivide quanto sostenuto dall’Ufficio in appello ove dichiara che “l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti comporta, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, l’onere di provare l’esistenza dell’operazione per la quale si effettua la detrazione. Tale prova deve essere data attraverso idonea documentazione. Pertanto se il contribuente non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa deve ritenersi indebita e legittimamente l’ufficio provvede a recuperare a tassazione L’imposta ritualmente detratta” (Cass. 7144/2007).
L’appellante interpreta la massima citata in maniera distorta ed a fini personali, poiché nel caso il ricorrente ha prodotto documentazione e registrazioni corrette e regolari, dimostra anche la regolarizzazione finanziaria, completando le formalità necessarie; a questo punto è chi dubita dichiarando che tratti di fatture inesistenti che deve dimostrare il motivo del dubbio; ciò non è stato fatto in maniera chiara ed evidente.
Per tutto quanto sopra esposto la Commissione conferma l’impugnata sentenza e rigetta l’appello dell’Ufficio. Condanna l’Ufficio soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
IL PRESIDENTE
La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma l’impugnata sentenza.
Condanna l’Ufficio alle spese di questo grado di giudizio che quantifica in € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20 febbraio 2017
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