COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 23 sentenza n. 1677 depositata il 4 maggio 2017
Accertamento – Controllo formale – Art. 36 bis D.P.R. 600/73 – Quadro relativo alle società di comodo – Necessità di compilazione del relativo quadro in caso di errore impediente la trasmissione – Possibilità di prova del’operatività in sede di opposizione – Sussiste.
Massima:
Nel caso in cui la compilazione del quadro delle società di comodo sia stata una necessità imposta dal programma di trasmissione telematica, al fine di evitare un errore bloccante dello stesso programma impediente la trasmissione, alla contribuente sarà consentito in sede di opposizione al controllo formale di provare la sussistenza della operatività.
OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società “xxx S.r.I.” riceveva da Equitalia, in data 22/03/2011, la notifica della cartella di pagamento n.05920100107624, con la quale intimava il pagamento della somma di ? 53.974,84 ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e art.54 del D.P.R. 633/72, a titolo di omesso pagamento di IRES interessi e sanzioni, rinveniente dalla dichiarazione modello Unico 2008, relativo alla denunzia dei redditi del 2007.
Tempestivamente ricorreva la società per opporsi alla cartella di pagamento ritenuta illegittima, per i seguenti motivi:
nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica;
nullità dell’atto per mancata notificazione dell’esito del procedimento ex art.36-bis;
infondatezza nel merito;
illegittimità delle sanzioni.
Resiste l’Agenzia delle Entrate chiedendo il riconoscimento della correttezza del proprio operato.
La Commissione Tributaria Provinciale in data 28.02.2012, emetteva la sentenza n.635/02/13, con la quale accoglieva il ricorso.
La Commissione, superati i motivi in diritto, decideva nel merito riconoscendo che la società ricorrente aveva dimostrato con atti evidenti, circostanziati e probanti la situazione oggettiva, nella quale si è venuta a trovare, che gli ha impedito di poter rientrare nelle società operative e divenire società di comodo.
Gli elementi oggettivi prodotti hanno dimostrato che per fatti estranei alla società, essa si è trovata a non dichiarare i redditi disposti dalla normativa per non essere considerata società di comodo e tuttavia ha dimostrato con atti di essere esclusa da tale normativa.
Propone appello l’Agenzia delle Entrate, che contesta la prima sentenza e rappresenta la correttezza della pretesa tributaria. Nel caso in discussione, non si è trattato di un avviso d’accertamento emesso per riprendere a tassazione maggiori redditi, ma solo di un atto di liquidazione e riscossione di redditi che la contribuente ha regolarmente esposto nel quadro delle società di comodo, riconoscendo ed accettando in sostanza la tassazione che discendeva da tale normativa.
Chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Anche la contribuente resiste, con proprie memorie nelle quali ripercorrendo la situazione operativa nella quale si è trovata ad operare, reclama il riconoscimento dell’esclusione della tassazione per società non operative.
Chiede la conferma dell’impugnata sentenza con vittoria di spese.
OSSERVA
La Commissione sentite le argomentazioni della ricorrente conferma l’impugnata sentenza e dispone l’annullamento della cartella di pagamento. Occorre premettere che la compilazione del quadro delle società di comodo è stata una necessità imposta dal programma di trasmissione telematica che altrimenti dava un errore bloccante e non consentiva la trasmissione. L’Ufficio parte proprio dalla compilazione del quadro delle società di comodo per sostenere che era proprio sulla base dell’esposizione di quei dati che discendeva in automatico l’accertamento.
Questa Commissione ritiene che le cose non stessero proprio nei termini descritti dall’Ufficio; accertato infatti clic la compilazione di quel quadro era una necessità, occorre verificare se effettivamente la società “xxx. S.r.l.” fosse società di comodo ovvero se fosse esclusa per situazioni oggettive, evidenti e dimostrabili e non dipendenti dalle proprie possibilità.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si rileva infatti che essa non poteva essere considerata non operativa.
La società è stata costituita in data 16/06/2006 ed in data 12/07/2006 acquistò dal Tribunale, con ordinanza del Giudice Delegato ai fallimenti, i fabbricati e terreni costituenti la masseria “YYY”; tale unità immobiliare fu trasferita alla ricorrente con decreto di trasferimento del 07/09/2006.
In data 25/09/2006 il Curatore Fallimentare, intimava al fallito di rilasciare gli immobili nella piena disponibilità dell’aggiudicataria “XXX. s.r.l.” In data 31/10/2006 l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Lecce procedeva all’esecuzione del rilascio dell’immobile clic consegnava all’aggiudicataria.
In data 29/03/2007 l’immobile veniva liberato dai beni sottoposti a procedura esecutiva mobiliare ed affidati ad un custode. Dal momento della effettiva liberazione dell’immobile e consegna alla ricorrente è stato necessario procedere alle opere di manutenzione necessarie, adeguamenti e quanto necessario per ripristinare il funzionamento di una struttura chiusa dalla data del fallimento avvenuta 9 anni prima (giugno 1997).
Nel 2007, quindi si è avviata a fatica l’attività, disponendo dell’utilizzo di una parte ridotta del fabbricato; il 24% come indicato in perizia. Da quanto esposto risulta evidente che la società, nei termini concessi dalle situazioni non dipendente da essa ha iniziato ad operare su una parte ridotta, solo a partire dal 2007 inoltrato. Risulta inoltre evidente che la società ha dimostrato di voler avviare attività imprenditoriali evidenti e concrete e risulta infine che il 2007 deve essere considerato il primo anno di esercizio reale dell’attività clic quindi deve essere esonerato dal calcolo delle società di comodo.
Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene che la società non poteva essere considerata società di comodo.
L’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Condanna alle spese del presente grado l’appellante nella misura di ? 7.500 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Commissione, rigetta l’appello come proposto e condanna l’appellante al rimborso delle spese del presente grado, liquidate in complessivi ? 7.500,00, oltre accessori di legge da corrispondere direttamente al difensore della società appellata ai sensi dell’art 93 c.p.c.
Lecce, li 20 aprile 2017
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