COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 23 sentenza n. 2172 del 15 giugno 2017
Ires – Reddito d’impresa – Oneri figurativi – Ammortamento – Costi di impianto e di ampliamento – Definizione.
Massima:
Con l’espressione costi di impianto e di ampliamento si indicano alcuni oneri che vengono sostenuti dall’azienda nella fase pre-operativa o in quella di accrescimento della capacità operativa esistente e possono includere, oltre alle immobilizzazioni immateriali, anche tutti i costi relativi ad un processo di riconversione industriale, capitalizzati fino all’avvio dell’attività.
OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate notificava al Sig. G. F. A. un avviso d’accertamento n.TVH01A201103/2012 per l’anno d’imposta 2007, con il quale rettificava il reddito dichiarato dal contribuente elevandolo da € 37,00 ad € 34.034,00 e conseguentemente determinava maggiori imposte e sanzioni.
L’accertamento trae origine da una verifica fiscale eseguita dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti del contribuente, che nell’occasione compilarono un P.V.C. che ha costituito la base dell’accertamento.
La rettifica veniva effettuata perché il contribuente, che aveva avviato un’attività di gestione di piscine denominata “XXX.” ed aveva preso in comodato gratuito dal padre una struttura realizzata solo in parte, aveva proceduto con il completamento dell’opera e l’acquisto dei beni occorrenti per avviare il funzionamento della stessa. Il contribuente, considerando gli investimenti quali opere necessarie per avviare la start-up, amrnortizzava i costi sostenuti al 50%.
In sede di verifica i funzionari contestavano l’ammortamento effettuato ed in un primo momento sostenevano che gli acquisti fossero stati effettuati direttamente dalla persona fisica e successivamente accettavano di riconoscere i costi come ricadenti sull’impresa, che però doveva ammortizzarli in 30 anni poi rettificato a 29 anni. In sostanza l’ammortamento dedotto dal contribuente di € 64.081.00 veniva ridotto ad € 3.664,00 ed € 2.950,00.
Le parti si incontravano ma non raggiungevano un accordo, per cui il contribuente presentava ricorso alla C.T.P. La C.T.P. emetteva sentenza 232.04.14 nella quale, pur riconoscendo la correttezza dell’accertamento, di fatto lo annullava per difetto di motivazione. Sosteneva la Commissione Provinciale che gli accertatori avevano prima considerato le spese sostenute dal ricorrente come ricadenti nella sfera personale e pertanto totalmente indeducibili, ma poi le aveva ammesse in deduzione ma in misura ridotta, ragguagliata alla durata di 29 anni.
Propone appello l’Ufficio sostenendo la correttezza del proprio operato e riconoscendo che era facoltà dell’ufficio riconoscere le spese in discussione se ricadenti a carico della persona fisica o dell’azienda.
Anche il contribuente si costituisce con proprie memorie nelle quali contesta le argomentazioni sostenute dall’appellante. sostiene che i costi d’impianto e d’ampliamento debbano essere ammortizzati in massimo 5 anni e chiede la conferma dell’impugnata sentenza.
OSSERVA
La Commissione riforma l’impugnata sentenza in quanto ritiene che nel caso non possa essere accolta la tesi del difetto di motivazione che avrebbe reso inattendibile l’avviso d’accertamento.
L’Accertamento infatti si ritiene corretto e regolare, sia in riferimento al richiamo per relationem del P.V.C. che come bene esposto dai primi Giudici con riferimento alle sentenze della Cassazione che riconosce la legittimità del richiamo e sia per la chiarezza delle argomentazioni esposte che non creano quella confusione esposta dai primi Giudici che avrebbe determinato l’illegittimità dell’atto.
Tutta l’attività degli accertatori ha sempre fatto riferimento alla ditta individuale che seppure avviata in maniera scorretta e disordinata, come persona fisica, di Fatto ha sempre operato e contabilizzato tutti gli accadimenti come ditta individuale.
Nei comportamenti sia dell’Ufficio che del contribuente non vi sono dubbi sull’attività imprenditoriale che il ricorrente avviava. L’Ufficio ed i militari hanno esposto negli atti i riferimenti contabili, soffermandosi poi sulla determinazione degli ammortamenti, in contestazione, da riconoscere all’attività d’impresa quali costi.
Anche il contribuente dibatte sul riconoscimento di costi di ammortamento e su aliquote applicate, confermando l’imputazione dei costi sostenuti all’attività d’impresa.
Le sentenze emesse dalla C.T.P citate in atti hanno riconosciuto ai fini IVA la deducibilità, riconoscendo che le operazioni e gli acquisti furono effettuati nell’ambito di un’attività d’impresa della impresa individuale.
In conclusione la Commissione, sgombrando il campo da ogni incertezza, riconosce con chiarezza che le operazioni di acquisto per ristrutturazioni furono eseguite dalla ditta individuale nell’esercizio d’impresa.
Una diversa considerazione delle spese sostenute dovrebbe portare alla mancata considerazione totale di qualsiasi ammortamento, cosa che né l’Ufficio ha chiesto negli atti, né tantomeno il contribuente che subirebbe una decurtazione totale degli ammortamenti imputati tra i costi.
La questione va quindi affrontata nella determinazione della corretta quota per ammortamenti da riconoscere alla ditta individuale per le opere sostenute.
L’Ufficio disconosce l’aliquota del 50% applicata dal contribuente sull’importo totale di € 126.164,00 (ammortamento 50% pari ad €64.081 .00) ed esaminando il registro dei beni ammortizzabili, dai totali € 126.164,00 stralcia l’importo di € 29.500,00 a cui riconosce l’aliquota del 10% in quanto attrezzatura per impianti terrnotecnici ed elettrici (€ 2.950,00); e ne riconosce un’unica sul totale dei residui investimenti (€ 94.664,00) per i quali prevede un periodo di ammortamento di 29 anni, quindi pari ad €3.664,00.
Il contribuente contesta la determinazione degli ammortarnenti cosi come effettuate dall’Ufficio, perché assurdo, considerato che parte dei beni indicati sul registro dei beni ammortizzabili riguardano attrezzature, impianti ecc che evidentemente hanno una vita economica molto più breve e quindi continua ad insistere sul riconoscimento delle spese per start-up da ammortizzare al 50%, fa anche riferimento alle spese d’impianto e d’ampliamento che possono essere ammortizzate in un periodo di 5 anni.
La Commissione, sulla base delle recriminazioni delle parti ritiene che nel caso, leggendo attentamente l’elenco dei beni riportati sul registro dei beni ammortizzabili, si deve riconoscere che una buona parte delle spese effettuate, riguardano interventi che non potranno mai raggiungere la vita e l’utilizzazione di 29 anni. poiché in essi sono compresi anche impianti ed attrezzature. L’ammortamento di una parte dei beni in 29 anni ed una minore al 10% deve essere esclusa perché inaccettabile.
Anche la richiesta del ricorrente di vedere riconosciuto l’accertamento su tutto in soli due anni, determinando così uno scarico totale di tutti i costi in soli due anni, si ritiene inaccettabile.
Considerato che le parti non hanno proceduto con precisione alla divisione delle varie categorie di investimenti in ragione della vita economica riconosciuta anche dal fisco, si ritiene che la decisione più oculata sia quella di consentire l’ammortamento in 5 anni, considerando tutte le opere come rientranti tra le spese d’impianto e d’ampliamento sostenute dal contribuente per avviare l’attività.
In proposito si ritiene opportuno ramrnentare che neanche la relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 127/91, fornisce una definizione specifica del contenuto della voce “costi d’impianto e di ampliamento”; la legge si limita ad indicare tale voce all’art 2424 c.c. che esprime la classificazione richiesta per la formulazione dello stato patrimoniale.
Con l’espressione “costi d’impianto e di ampliamento” si indicano alcuni oneri che vengono sostenuti dall’azienda nella fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
I costi d’impianto e d’ampliamento oltre che includere le immobilizzazioni immateriali, possono includere anche lutti i costi relativi ad un processo di riconversione industriale, capitalizzati fino al momento dell’avvio dell’attività.
Gli ammortamenti dei costi così capitalizzati si effettua in quote costanti in un periodo di tempo ragionevolmente breve (3/5 anni). La Commissione ritiene, nel caso, che il periodo corretto sia quello di 5 anni. La complessità della questione richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Brindisi, in riforma della sentenza di primo grado ed a rettifica dell’avviso d’accertamento impugnato, fissa in 5 anni la durata dell’ammortamento delle opere realizzate dal contribuente, con ogni conseguenza riguardo ad interessi e sanzioni. Spese compensate.
Lecce, li 18 maggio 2017
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