COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 6 sentenza n. 499 depositata il 17 febbraio 2017
Iva – Indebita compensazione – Irrogazione sanzioni ex art. 13, del d.lgs. n. 471/97 – Legittimità – Sussiste.
Massima:
L’indebita compensazione del credito iva per aver superato ( insieme ad un rimborso ricevuto in conto fiscale nello stesso anno ) il limite previsto dalla normativa in materia di compensazione, realizza un mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste. Tale ritardato incasso integra una violazione non meramente formale e non punibile, ma sostanziale, atteso il transitorio deficit di cassa che si viene a creare per effetto dell’inadempimento della parte tenuta al versamento periodico salvo conguaglio. Legittima è, pertanto, in tale fattispecie l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13, del d. lgs. n. 471/97.
Testo:
La società VV s.r.l. impugnava innanzi la CTR di Bari l’atto di recupero n. TVFCR200075/14 relativo ad IVA per l’anno 2009 emesso dalla Direzione Provinciale di Bari.
La Società VV S.r.l“, esercente l’attività di “Costruzioni di edifici residenziali’, richiedeva la compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre del 2009.
L’ Ufficio riscontrava che, nell’anno solare 2009, la citata Società aveva effettuato compensazioni per un importo pari ad ? 484.892,97 e, nello stesso anno, aveva ricevuto in conto fiscale un rimborso IVA di ? 250.000,00 riferito all’anno d’imposta 2008, cosi superando il limite previsto dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 34. comma 1, in materia di compensazioni IVA, che, per ciascun anno solare, è pari ad ? 516.456,90.
La Società VV Srl”impugnava l’atto di recupero eccependo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 e dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997 – nullità dell’atto per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dì
circolare; violazione dell’articolo 25, comma 1, lett. a) del DPR n. 602 del 1973; mancanza dei presupposti della pretesa impositiva e violazione degli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997; violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 della L. n. 212 del 2000 e degli articoli 6 e 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997 e violazione del principio di tutela dell’affidamento.
La C.TP. di Bari con sentenza n. 3542/2015 rigettava il ricorso.
Propone appello la società deducendo la violazione dell’art. 6 comma 5 della L. 212/00 per
omesso invio del cd “avviso bonario” prima dell’attività di riscossione; la violazione dell’art. 25 lett. a DPR 602173 poiché l’atto di recupero è avvenuto altre il termine previsto dall’art. 1 comma 5 bis della L. 156/05; nel merito eccepiva che il credito di imposta non era contestato per cui il relativo importo – anche in ipotesi di rigetto del ricorso – dovrà essere chiesto in restituzione. Contestava inoltre l’irrogazione di sanzioni ex ari 13 Dlgs 471/97 poiché previste per il differente caso di omesso versamento di imposte; la violazione del principio di affidamento e buona fede in quanto la società aveva effettuato la domanda di rimborso in data 3.4.2009, l’ufficio non aveva provveduto nel termine di 60 gg previsto dalla circolare 17/E, ma solo in data 7.12.2009 e ciò avrebbe indotto il contribuente ad effettuare ulteriori compensazione nella certezza che il rimborso non sarebbe stato erogato nell’anno; la violazione del D.lgs 472/97 per mancanza di prova dell’elemento psicologico; l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.
Con provvedimento del 14.10.2006 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L’appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo di gravame si osserva che in tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi dell’art. 6, comma 5, I. 27 luglio 2000 n. 212, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative. (Cass. sez. trib., 14/01/2011, n. 795).
Nel caso di specie l’Ufficio ha agito partendo dalla richiesta di rimborso e verificando il superamento del limite quantitativo previsto per legge, pertanto non vi erano questioni interpretative rilevanti o incerte.
Anche l’eccezione relativa al termine di accertamento è infondata.
Invero la notifica dell’atto di recupero è avvenuta in data 31.7.2009, entro il quarto anno dalla data della presentazione della dichiarazione avvenuta nel 2010, ai sensi dell’art. 57 DPR 633/72.
Nel merito il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, stabilisce: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato” (comma 1).
“Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” (comma 2).
Se ne desume che la sanzione del 30% si applica, dunque, anche nel casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’i.v.a. dovuta in base alle liquidazioni periodiche, a titolo di acconto ed a titolo di conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale, essendo la base per la commisurazione la trazione di importo non versata alle rispettive scadenze, non potendo però le somme non versate in sede di liquidazione periodica o di liquidazione dell’acconto e poi confluite nel saldo, nel caso di mancato pagamento in sede di dichiarazione annuale, essere nuovamente assoggettate a sanzione.
Ne consegue che ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione fiscale in assenza dei relativi presupposti, si realizza quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste che è sanzionato dall’art. 13 cit., non trattandosi di violazione meramente formale non punibile che deve, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, rispondere ai concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
Invero, ogni ritardato incasso integra una violazione sostanziale e giammai una violazione solo formale, trovando la sanzione dell’art. 13 cit. fondamento nei principi generali del diritto delle obbligazioni e, in particolare, nella mora “ex re” riguardo alla scadenza del termine per la prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore (art. 1219 cc.), a nulla rilevando che il debito d’imposta possa trovare compensazione o elisione in una successiva fase del procedimento tributario, nella specie quella della dichiarazione annuale, atteso il transitorio deficit di cassa che si viene a creare per effetto dell’inadempimento delle parte tenuta al versamento periodico salvo conguaglio.
Gli ulteriori motivi non meritano accoglimento, in quanto il superamento da parte dell’ufficio del termine previsto nella circolare amministrativa per l’erogazione del rimborso, non può aver ingenerato alcuna legittima aspettativa da parte del contribuente – che suo dire continuava ad operare compensazioni IVA ritenendo che il rimborso non sarebbe più stato effettuato entro l’anno – in quanto non ricollegata ad alcun comportamento positivo della P.A. tale da poter essere ricondotto ad un provvedimento per facta concludentia.
Conseguentemente anche la dedotta violazione del principio di colpevolezza appare infondata.
Anche la presunta violazione dei principi di cui al Dlgs 472197 è infondata, in quanto dalla lettura dell’atto di recupero è possibile vincere chiaramente il fatto materiale attribuito (indebita compensazione iva) e l’applicazione della sanzione nella misura prevista dall’art. 13 dei Dlgs 471/97 maggiorata degli interessi ai sensi dell’art. 20 DPR 602/73.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento in ragione della natura della controversia e della circostanza che la spettanza dell’esistenza del credito Iva non è contestata.
PQM
La Commissione Regionale, rigetta l’appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Bari li 15/12/2016
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