COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per La Puglia sez. 7 sentenza n. 1710 depositata il 15 maggio 2017 – L’indennità percepita dal lavoratore marittimo in virtù della disciplina dell’assicurazione contro le malattie per la gente di mare, prevista dall’art. 6 R.D.L. n. 1918/37, conv. in l. 831/38, nella misura del 75% del salario effettivamente goduto, deve essere assoggettata ad Irpef, perché non ha trovato riviviscenza, ai sensi della legge delega n. 246/05 e del D.lgs. 179/09