COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 7 sentenza n. 1853 depositata il 23 maggio 2017 – In tema di società di comodo l’istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, c. 8, del d.p.r. n. 600/73 nel testo vigente nel 2012, sino al 1.1.16 in virtù dell’art. 1, c. 2, d. lgs. n. 128/15, diretta a conseguire la non operatività di norme limitative di vantaggi fiscali di regola spettanti, era obbligatoria in quanto in mancanza non sarebbe stato possibile prendere in considerazione i motivi ostativi al conseguimento dei ricavi e disapplicare le norme antielusive