COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sentenza n. 16 sez. 1 depositata il 26 gennaio 2017
Massima
L’indennità di trasferta, quando è corrisposta in modo forfetario e sganciata dall’effettivo chilometraggio, è soggetta a ritenuta IRPEF. I giudici cagliaritani, citando l’orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 14291/2009, hanno negato il rimborso IRPEF agli appellanti lavoratori dell’Ente Foreste sulle somme dagli stessi pagate per le percepite indennità chilometriche. Nel caso specifico manca infatti il requisito fondamentale indicato dalla Suprema Corte nella sopra indicata sentenza della effettiva parametrazione dell’indennità al chilometraggio percorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La CTP di Cagliari, con la sentenza n. 58/06/07 pronunciata il 22 febbraio 2007, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna parte appellante, confermando l’atto in epigrafe, diniego rimborso IRPEF, anno 2005.
Con ricorso iscritto al n. 658/08 del registro di segreteria i contribuenti indicati in epigrafe (signori —) interpongono appello per i seguenti motivi: 1) il mancato deposito della documentazione attestante le trattenute effettuate sull’indennità chilometrica non può essere ritenuta decisiva per il rigetto delle domande di rimborso formulate dai ricorrenti, in quanto nel ricorso è stato chiarito che l’Ente — era disponibile a comunicare l’ammontare delle trattenute effettuate sulla medesima indennità chilometrica se la richiesta fosse stata avanzata dalla Commissione Tributaria; 2) il diniego dell’Ente — di consegnare ai ricorrenti la documentazione sulle effettive trattenute effettuate, ma di consegnarla soltanto se la Commissione Tributaria l’avesse richiesta, era finalizzata a d evitare la paralisi per diverso tempo dell’attività degli Uffici del personale dei sei servizi territoriali per il rilascio della documentazione riguardante circa 6000 dipendenti; 3) giova far ricordare che la sesta Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, per la decisione nel merito di un ricorso riguardante un dipendente del medesimo Ente — identico a quello dei ricorrenti, prima della decisione nel merito del medesimo ricorso limitava a chiedere la produzione di una sola busta paga del ricorrente…; 4) ad ogni buon fine e per mero scrupolo difensivo con il presente atto vengono prodotte le buste paga relative ai ricorrenti per il tempo dal 2001 al 2004.
Conclusioni dei ricorrenti: la CTR, in riforma dell’appellata sentenza, voglia giudicare: 1) accertato e dichiarato che i ricorrenti anticipavano negli anni dal 2001 al 2004 per conto del datore di Lavoro (Ente —) le spese di carburante necessarie per recarsi al posto di lavoro con la loro autovettura; accertato e dichiarato che dette spese venivano restituite ai ricorrenti indebitamente decurtate dalla percentuale di trattenuta IRPEF; condannare di conseguenza l’Agenzia delle Entrate convenuta alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme annuali dagli stessi pagate ai fini IRPEF sugli importi corrisposti dal 2001 al 2004 a titolo di indennità e di rimborso, maggiorate degli interessi e delle svalutazioni monetarie e decorrere dalla data delle singole trattenute fino all’effettivo ed integrale soddisfo.
2) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
Con controdeduzioni depositate il 22 ottobre 2008 si è costituito l’Ufficio che eccepisce che l’articolo 48 TUIR, così come modificato dal d.lgs. 314/1997, nel comma 1° conferma espressamente che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Se è previsto il rimborso specifico di spese sostenute dal lavoratore, le somme percepite non sono imponibili, purché siano puntualmente documentate.
Ai fini della liquidazione di tali spese di viaggio – continua la difesa dell’Agenzia – è assolutamente necessario che l’ammontare dell’indennità sia determinato in relazione alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente ed al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
L’Ufficio conclude, pertanto per il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La Commissione regionale ritiene l’appello infondato per quanto si espone.
Le spese di missione e i rimborsi relativi non sono, di regola assoggettati a tassazione e, entro certi limiti, anche le cosiddette indennità di trasferta, tassate solo per la parte eccedente un dato importo. Ma, ai fini del rimborso delle spese, il lavoratore deve dimostrare al datore di lavoro l’effettività della spesa (si rileverà, oltre tutto, che tale spese costituisce un costo per il datore di lavoro, che avrà interesse a documentarlo, ai fini della detraibilità).
Nel caso che ne occupa, l’Ente —, datore di lavoro degli appellanti, rimborsava, forfetariamente, le spese sostenute dai lavoratori per recarsi dal centro di raccolta al cantiere forestale cui erano assegnati. Ma l’Ente non chiede, né i dipendenti forniscono, alcuna giustificazione delle spese sostenute.
La Corte di cassazione, successivamente alla sentenza n. 9107/2002, citata da questa Commissione nella propria decisione n. 24/06/04, da cui intende, motivatamente, discostarsi, ha così statuito: In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per Io svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell’art. 48 del d.P.R 29 settembre 1986, n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto _dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato [Sez. 6 – 5, ord. n. 6793/2015; ma anche Sez. 5, sentenza n. 14291/2009].
Nel caso di specie, l’indennità è corrisposta in modo forfetario e sganciata dall’effettivo esborso. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 51 TUIR, secondo il quale il reddito di lavoro è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di elargizioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, che l’indennità in oggetto è stata, correttamente, assoggettata a ritenuta IRPEF di cui, legittimamente, l’Agenzia ha negato il rimborso.
Per quanto esposto l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna, inoltre, gli appellanti in solido a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio che liquida in euro 300,00.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2016.
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