COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sentenza n. 190 sez. 8 depositata il 24 maggio 2016
Massima
La CTP di Sassari, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, respingeva il ricorso di un contribuente che aveva impugnato l’avviso di accertamento inerente l’omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata in seguito alla cessione di un terreno. Il ricorrente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi la rivalutazione del terreno ceduto calcolandola mediante una perizia di stima effettuata in data successiva a quella dell’alienazione, circostanza ritenuta non ammissibile né dall’Ufficio né dai primi giudici. La CTR cagliaritana, al contrario, rifacendosi a quanto affermato dalla Suprema Corte con Sentenza n. 30279 del 30/12/2011, afferma che il contribuente può assumere – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima e l’asseverazione di questa perizia, in data successiva al rogito, non comporta decadenza dall’agevolazione.
CONCLUSIONI
Nell’interesse di A.M.; Voglia codesta Onorevole Commissione in via principale: riformare la sentenza impugnata ed accertare l’errata motivazione in ordine all’Art.82 del TUIR e determinare la plusvalenza soggetta a tassazione separata in euro 13.592,93 in applicazione dell’art.7 della L. n.448/2001; in via subordinata dichiarare non soggetto a plusvalenza il corrispettivo riferito al mappale n.877 attinente a fabbricato realizzato da oltre cinque anni antecedenti la vendita, determinando soggetto a plusvalenza il mappale 1226 per euro 156.802,00, previa deduzione ex art.82 II comma, II parte del DPR.917/86 per 25,82 al mq.; vinte le spese di entrambi i giudizi.
Nell’interesse dell’AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Obia; Voglia codesta Onorevole Commissione; dichiarare parzialmente inammissibile l’atto di appello ed accogliere l’appello incidentale per riformare parzialmente la sentenza impugnata e confermare la legittimità dell’avviso di accertamento n. —/2006, con condanna di spese di giudizio e onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio. (RGA.405/09)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.M., corrente in —, Via —, rappresentato e difeso dall’Avv. — con studio in —, ha impugnato, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, l’avviso di accertamento n. —/2006, notificato in data 2/10/2006 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Olbia, inerente l’omessa dichiarazione della plusvalenza di euro 123.401,00 derivante dalla cessione di un terreno con determinazione di maggiore imposta IRPEF- tassazione separata di euro 22.212,00, maggiorata di interessi e sanzioni per infedele dichiarazione per l’anno 2002.
Il ricorrente rilevava di aver indicato nella dichiarazione dei redditi la rivalutazione del terreno ceduto effettuata ai sensi dell’art.7 della Legge 448/2001, calcolandola mediante la perizia di stima del 25 settembre 2002 e di aver provveduto al pagamento dell’imposta sostitutiva. Eccepiva pertanto l’illegittimità dell’avviso in quanto l’Agenzia non aveva tenuto conto del costo relativo al bene ceduto, in violazione dell’Art.82 del TUIR e con riferimento all’art.2697 del c.c.
L’Ufficio nella sua memoria, controdeduce chiedendo la conferma del proprio operato ed osservando l’impossibilità di assumere la perizia come valore iniziale per il solo calcolo della plusvalenza in quanto tale perizia datata 25.09.2002 era successiva rispetto all’atto di cessione del terreno in data 24.01.2002; peraltro nell’atto non veniva indicato il titolo di provenienza del bene ceduto ( atto pubblico e/o successione), né il suo valore di acquisto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, Sezione 5^, con Sentenza 23/5/07 emessa in data 4/12/07 e depositata il 25/03/2008, ritenendo legittimo l’operato dell’Ufficio, respingeva il ricorso ed annullava le sanzioni, precisando che non appare logico l’utilizzo di una perizia di stima riferito ad un bene già alienato. Per converso, avendo indicato la rivalutazione nei quadri RM ed RL, non si tratta di omessa dichiarazione, ma di diversa interpretazione della norma.
Il ricorrente propone appello e respingendo quanto eccepito e motivato dall’Agenzia eccepisce: In via principale, l’errata ed incoerente motivazione in ordine alla rideterminazione della plusvalenza ex art.82 del TUIR di un imponibile soggetto a tassazione separata di euro 13.592,93 per l’applicazione dell’art.7 della legge n.448/200. In via subordinata, – non soggetto a plusvalenza il corrispettivo relativo al mappale n. 877, trattandosi di fabbricato realizzato da oltre 5 anni rispetto alta vendita, determinando soggetto a plusvalenza il corrispettivo per la cessione del Mappale 1226 pari ad euro 156.802,00 previa deduzione ex art. 82, comma II, II parte, del TUIR per euro 25,82 al mq. Rivalutati a norma di legge (costo di acquisto al mese di ottobre 1989, il ricorrente propone a lire 50.000 mq.)- determinare la plusvalenza nella differenza tra il valore dell’area edificabile al Foglio 10 Mappale 1226, detratto il valore di acquisto dell’area, alla data della divisione allegato “D”, previa rivalutazione. E’ stata richiesta la discussione della causa in pubblica udienza, ex art. 33 del D. Lgs. 546 /92.
L’Agenzia delle Entrate non condividendo i motivi di appello, ritenendoli infondati ed in parte inammissibili, chiede la conferma della sentenza e propone appello incidentale in opposizione all’annullamento delle sanzioni pronunciate in ultra petitum nella statuizione appellata. Il motivo di illegittimità delle sanzioni applicate, precisa l’Ufficio, è stato posto solo nella pronuncia impugnata, senza che alcun minimo riferimento fosse contenuto nel ricorso del contribuente. Nel caso di specie la non corretta compilazione dei quadri RL e RM si concretizza nella dichiarazione infedele e non omessa, come frainteso dal primo giudice, con applicazione dell’art. l, comma II, del D.Lgs.471/97.
La causa, discussa in udienza pubblica, è stata decisa sulle conclusioni sopratrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione riunita in udienza pubblica e sentito il solo Ufficio in assenza della controparte, esaminati gli atti di causa, ritiene lacunosa la sentenza impugnata, prive di pregio le controdeduzioni dell’Agenzia ed esaustivi alcuni dei motivi esposti dall’appellante.
Primariamente il Collegio ritiene di dover rispondere alla richiesta incidentale proposta dall’Ufficio, in ordine alla non applicazione delle sanzioni da parte del primo giudicante. L’Agenzia, ritenendo la non corretta compilazione dei quadri RL ed RM da parte del contribuente come: “dichiarazione infedele”, traduce in maniera speculativa il presupposto applicativo della sanzione irrogata. A parere del Collegio infatti poiché non si tratta di “omissione”, come erroneamente valutato dall’Ufficio nella scorretta lettura della prima sentenza, quanto eventualmente di indebita compensazione, conseguente ad una differente interpretazione normativa ragionevolmente statuita in sentenza. Quanto alla richiesta di una corretta determinazione della plusvalenza, il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla condivisa Ordinanza n. 26714 del 2013 che ribadisce i principi affermati dalla stessa Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 30729 del 30/12/2011), secondo cui, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n, 448, art. 7, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del l gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative».
Per la suprema Corte, quindi, per la determinazione della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 7 della legge 448/2001, il contribuente può assumere – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima e l’asseverazione di questa perizia, in data successiva al rogito, non comporta decadenza dell’agevolazione. Inoltre, e non è il caso trattato in causa, nell’ipotesi in cui il contribuente, nell’atto di cessione di terreno, indichi un valore dì “poco” inferiore (frutto di mero errore) a quello rivalutato – non facendo menzione dell’intervenuta rideterminazione – per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, potrà fare comunque riferimento al valore rivalutato che costituisce il “valore minimo di riferimento”.
Anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 ha fatto registrare un’apertura favorevole, con riferimento ai casi in cui lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore, più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell’imposizione indiretta. Alla luce di quanto esposto, e constatato che l’Ufficio non ha fatto buon uso della richiamata condivisa giurisprudenza il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni trattate, ritiene corretta la rivalutazione calcolata e peraltro già pagata dal contribuente, mediante la perizia di stima alla data del 25 settembre 2002 che tiene conto del bene ceduto indicato nel titolo di provenienza richiamato in atti, determina la plusvalenza imponibile in euro 13.592,93 ed escludendo le subordinate, valuta di dover compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello in via principale, e per l’effetto determina la plusvalenza in euro 13.592,93, mentre respinge le subordinate e l’appello incidentale dell’Agenzia.
Compensa le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in Sassari, il 9 maggio 2016
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