COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sentenza n. 325 sez. 8 depositata il 22 settembre 2015
Massima
Il caso verte sulla funzione delle insegne indicative degli spazi destinati ad autonoleggio all’interno di un aeroporto. I giudici sardi, ribaltando l’esito della sentenza del primo giudice, si sono pronunciati in modo favorevole alla società appellante dichiarando l’insussistenza dei presupposti dell’avviso di accertamento in ordine al pagamento dell’imposta di pubblicità. Condividendo la tesi esposta in una recente sentenza della CTR Lombardia (129/2012), i giudici d’appello affermano che l’installazione nel parcheggio aeroportuale di adeguata segnaletica da parte di una società di autonoleggio non può avere finalità promozionale, ma risponde invece alla necessaria esigenza di informare i clienti che intendono avvalersi del servizio sul percorso e sulle aree ad esso destinate.
CONCLUSIONI
La Società xxxxx, voglia codesta Onorevole Commissione, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare nullo l’avviso di accertamento emesso il 27/10/2005 dalla A.S.P.O. spa e ritenere illegittima l’applicazione dell’imposta di importo pari a euro 1.691,44, con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Nell’interesse della Società A.S.P.O. spa; Voglia codesta Onorevole Commissione respingere l’appello con reiezione delle domande avanzate dall’appellante, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società xxxxx. con sede in xxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del C.D.A. xxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. xxxxx congiuntamente all’Avv. xxxxx con studio in xxxxx, si appella avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di xxxxx, sezione 6, del 10/6/03 n° 87/02/03, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. 820 del 27.10.2005 con il quale la Società A.S.P.O. spa (Azienda Servizi- Pubblici xxxxx), concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta comunale di pubblicità del Comune di xxxxx, chiedeva il pagamento di E. 1.691,44 quale imposta di pubblicità riferita a due cartelli con la scritta xxxxx nell’aeroporto di xxxxx, otto cartelli con la scritta xxxxx e tredici cartelli con la scritta xxxxx.
Avverso tale accertamento la Società presentava ricorso per chiederne l’annullamento, precisando che nella specie trattasi di cartelli posti dentro l’area di parcheggio, assegnata all’interno aeroporto xxxxx e che le dimensioni dei cartelli in questione sono comprese fra 1 metro e tre metri quadrati ed inferiori a cinque.
La ricorrente eccepiva inoltre la violazione dell’art.19 del D.Lgs.546/92 e dell’art.3 della legge n.241/90, perché nell’avviso non veniva indicata la Commissione a cui ricorrere o comunque l’autorità che avrebbe dovuto giudicare il ricorso; la insussistenza del presupposto impositivo; l’esenzione dall’imposta ex art.17 punto uno bis del D.Lgs.507/93, come modificato dalla legge 448/2001 trattandosi di insegna che segnala la sede dell’impresa, esente ex art.17 comma 1 lett. E dello stesso decreto; in qualità di impresa di trasporto pubblico, sub concessionaria della società concessionaria degli spazi aeroportuali all’interno della stazione di servizio.
La Società riteneva trattarsi di insegne non pubblicitarie, poste all’interno di una stazione di trasporto pubblico, quale segnaletica volta ad indirizzare il cliente e quindi necessaria per rendere edotta l’utenza della presenza del parcheggio.
La Società ASPO spa, affidataria del Servizio Affissioni e pubblicità del Comune di xxxxx si costituiva in giudizio precisando che nell’avviso di accertamento erano specificate le modalità per proporre ricorso alla CTP di xxxxx; che i cartelli erano collocati in luoghi accessibili a chiunque, che non riproducono solo il marchio di impresa ma anche il servizio offerto “Rent a Car”. Si tratta quindi di cartelli pubblicitari e non insegne di servizio: non sono collocati nella facciata dell’edificio in cui ha sede l’azienda, ma a distanza rilevante ed accanto ad altri di imprese concorrenti, per cui non è applicabile l’Art.17 comma 1 del D.Lgs.507/93. Il primo Giudice, cogliendo la fondatezza dei motivi addotti dalla Società concessionaria rigettava il ricorso. Riconosceva sia la nullità dell’atto, per violazione dell’art.19 del D.Lgs.546/92 e dell’art.3 della legge 241/90, che la eccepita carenza di legittimazione, sia la insussistenza del presupposto positivo, oltre alla pretesa esenzione prevista dall’ art.17 dello stesso decreto. Le insegne, secondo la statuizione, hanno la funzione di richiamare il cliente per promuovere l’offerta del servizio, come può apprezzarsi dalla fotografie prodotte, onde non costituiscono (soltanto) segnaletica, ma vera e propria réclame, necessaria a rendere edotti gli utenti della presenza dei veicoli da noleggiare.
La Società A.S.P.O. Spa nella costituzione in appello ripropone le medesime questioni già proposte ed eccepisce la infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
In particolare conferma la svista circa l’eccepita nullità dell’avviso per supposta mancanza della commissione a cui ricorrere: in realtà indicata nella “spedizione del ricorso da presentare o spedire alla CTP competente xxxxx. Ed in vero sanata in quanto i destinatari dell’avviso hanno impugnato l’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale ed il processo è stato ritualmente instaurato senza rilievi.
Sulla insussistenza del presupposto impositivo, si conferma che la espressione Anglosassone “rent a car” collocata in area liberamente accessibile al pubblico, assume l’obiettiva funzione di veicolare altra potenziale clientela verso l’odierna appellante. Attraverso il richiamo dell’attenzione del pubblico e la conseguente oggettiva diffusione del nome dell’attività fra i possibili utenti o clienti, il messaggio assume una potenzialità ad incrementare o comunque facilitare lo svolgimento di quelle attività, e ciò costituisce la ratio dell’imposizione. In ordine poi alle invocate esenzioni ex art.17,comma 1 lett. e) del D.Lgs:507/93 precisa che queste riguardano unicamente le aziende che offrono il servizio pubblico di trasporto, nel quale non rientra il servizio di autonoleggio esercitato dalla società xxxxx, impresa commerciale privata. Non rileva poi ai fini dell’applicazione del tributo altro che la presenza dei cartelli che pubblicizzano a fini commerciali il servizio di autonoleggio, il contratto di subconcessione con la xxxxx per l’area aeroportuale oggetto di imposizione esula dall’imposta di pubblicità.
Con memoria illustrativa del 23 aprile 2015 la società appellante aggiunge alcune precisazioni in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo, specificando che l’ubicazione dei cartelli xxxxx e xxxxx non lascia dubbi circa la funzione segnaletica rivolta alla clientela che ha già stipulato il contratto e si reca a prelevare la vettura noleggiata, in aree recintate con sbarra di ingresso del tutto separate ed isolate rispetto a quelle riservate alla generica utenza aeroportuale. Annota diverse decisioni giurisprudenziali di merito che hanno riconosciuto la errata qualificazione data dall’ente accertatore, escludendo la natura pubblicitaria dei cartelli e decretando per contro quella di pura segnaletica.
La causa trattata in camera di consiglio è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti di causa trattata in camera di consiglio, ritiene pertinenti alcune eccezioni proposte dalla società ricorrente e per converso non condivisibile la statuizione adottata dal primo giudice, sia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva, che alla insussistenza del presupposto impositivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l’interpretazione della norma dettata dall’art.17 comma 1 lett.e del D.Lgs.507/93 si fonda unicamente su di una “funzione meramente indicativa” che dovrebbe avere, per essere esente dall’imposta, “la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto” , che invero, non è condivisibile perché’ urta contro l’univoco tenore, letterale e funzionale, della norma la quale
1) parla espressamente di “pubblicità… inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto” e, per la sua espressa natura esonerativa,
2) non può avere riguardo a messaggi aventi unicamente la funzione pretesa dalla concessionaria perché’ messaggi di tal fatta (quindi “meramente” indicativi) sono privi di ogni contenuto pubblicitario e, pertanto, non sono soggetti ad imposta, non già per effetto dell’esenzione de qua ma per carenza del necessario “presupposto dell’imposta” – costituito comunque dalla “diffusione di messaggi pubblicitari”, quantunque latamente intesa (Cass., Sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15654; id., Sez. I, 22 luglio 1993, n. 8220; id., Sez. I, 17 marzo 1992, n. 3308; id., Sez. I, 9 marzo 990, n. 1930; id., Sez. I, 4 marzo 1985 n. 1802) – quale delineato, ma anche delimitato, dall’art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 (ed in precedenza dall’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639).
Nel caso di specie, secondo una recente sentenza della CTR Lombardia n.129/2012, condivisa da questo Collegio, riferendosi ai cartelli xxxxx e xxxxx posti nell’Aeroporto di xxxxx, “l’installazione nel parcheggio aeroportuale di adeguata segnaletica da parte di una società di autonoleggio di veicoli senza conducente, che riporti il logo della stessa, non assolve ad un funzione pubblicitaria ma meramente informativa per i clienti che intendano avvalersi del servizio, in ragione dell’assenza di uno specifico messaggio pubblicitario quale unico e principale scopo del mezzo impiegato; trattandosi, pertanto, di insegne di esercizio, necessarie per consentire ai clienti della società di autonoleggio di identificare e riconoscere l’area destinata al ricovero dei veicoli noleggiati, queste beneficeranno dell’esenzione dall’imposta di pubblicità”. Il Collegio quindi osservata la documentazione fotografica allegata in atti, ritiene di dover condividere quanto precisato dalla società appellante: che i cartelli sistemati in aree specificamente recintate e del tutto separate, destinate, in macchina ed a piedi, agli utenti dell’autonoleggio, non lasciano dubbi circa la loro funzione di segnaletica rivolta alla clientela. Pertanto il Collegio, restando con ciò assorbite tutte le altre questioni trattate, ritiene che l’avviso di accertamento e la statuizione impugnati non siano coerenti con i richiamati principi e ravvisa che la novità’ della questione giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità’ ai sensi dell’art. 92, comma 2, del codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Commissione in riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello e annulla l’avviso di accertamento. Si compensano le spese di giudizio fra la parti.
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