COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 1 sentenza n. 124 depositata il 5 maggio 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cagliari impugna le sentenze n. 237/3/2009, n. 80/4/2012 e n. 781/4/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che avevano invece accolto il ricorso proposto dalla xxxxx, per la tassazione TARSU delle predette aree relativamente agli anni di imposta 2004, 2005, 2007 e 2008.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le aree in questione dovessero considerarsi aree pertinenziali di locali soggetti a tributo (i tre auto/bar) e pertanto non soggette a tributo ex art. 62 del D. Lgs. 507/93; aveva inoltre ritenuto fondata la pretesa di riduzione della tariffa sugli auto/bar nella misura del 40% in quanto il Comune posizionava i contenitori in prossimità dell’ingresso pedonale del Porto di Marina Piccola e, poiché detta distanza misurava alcune centinai a di metri, non rendeva agevolmente utilizzabile il servizio.
Il Comune appellante si duole del fatto che la tassazione contestata si era basata sulla autodichiarazione del contribuente, il quale aveva espressamente dichiarato di utilizzare un’area di mq. 485 (245 + 240) per il posizionamento di sedie e tavoli per gli avventori. Tali spazi, non potendo considerarsi spazi pertinenziali ma aree operative, e quindi non rientrando nella disciplina dettata dall’art. 62 della Legge 507/93, sono da assoggettarsi a tributo TARSU.
Né secondo l’appellante poteva riconoscersi la riduzione operata dai Giudici di primae curae, in quanto risultava che il servizio di raccolta era svolto regolarmente, e del resto mai il contribuente aveva chiesto di potenziare i servizi o aveva assunto iniziative autonome di smaltimento dei rifiuti.
Il Comune inoltre – premesso che la tassazione in questione era avvenuta sulla base della autodichiarazione del contribuente – si duole del fatto che il giudice abbia omesso di considerare che le riduzioni tariffarie si possono applicare solo dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza, e che non è possibile – in assenza di istanza della parte – riconoscere agevolazioni o riduzioni della TARSU. Quanto all’area attrezzata per giochi di infanzia, essa non sarebbe equiparabile all’area destinata ad attività sportiva, per la diversità dei presupposti. Quanto infine all’area destinata ad attività e manifestazioni culturali, né la loro libera fruibilità da parte dei cittadini né la sua mancata utilizzazione (con affitto a terzi) per manifestazioni produttive di rifiuti può giustificare l’esenzione dal tributo, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Concludeva quindi per la riforma della decisione appellata e la conferma delle ingiunzioni impugnate.
Si costituiva in giudizio la Soc. xxxxx. (peraltro appellante in altro procedimento avverso le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari nn. 274/5/2014, 345/02/2010, 837/5/2014, 1079/6/2014, 457/5/2016, che avevano rigettato il ricorso proposto avverso le cartelle di pagamento per TARSU anni 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 relative ad un’area sita nel territorio del porticciolo turistico di Marina Piccola e nella via xxxxx), ribadendo la fondatezza di quanto statuito dalle decisioni appellate e concludeva quindi per la conferma delle decisioni appellate.
All’udienza del 27 aprile 2017 le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda merita trattazione unitaria, essendo rimesse alla decisione della Commissione Regionale le seguenti questioni:
a) Se l’eventuale assenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia elemento che legittimi il mancato assoggettamento a tributo TARSU;
b) Se l’area di mq. 485 (245 + 240) sita nel porticciolo di Marina Piccola e destinata al posizionamento di sedie e tavoli per gli avventori dei tre auto-bar sia da considerarsi area pertinenziale a quella attività, e se la autodichiarazione del contribuente sia idonea a costituire, di per sé, condizione e presupposto per l’applicazione del tributo TARSU;
c) Se, in relazione all’area di via xxxxx, la destinazione ad area ludica sia equiparabile a quella sportiva, e quindi se benefici della esenzione prevista dall’art. 7 del regolamento comunale in materia;
d) Se l’area destinata a spazi culturali di mq. 558,45 sita in Marina Piccola sia assoggettabile a tributo TARSU;
Quanto al presupposto della tassazione TARSU, è evidente che trattandosi di tariffa, è necessario che l’esistenza e lo svolgimento del servizio di raccolta dei servizi solidi urbani sia condizione necessaria (e altresì sufficiente) a costituire valido presupposto di imposta; invero, secondo i generali principi (anche comunitari) del “chi inquina, paga” la tariffa è strettamente correlata allo svolgimento del servizio ed è caratterizzato da un regime di privativa dell’Ente che non consente al contribuente di sottrarsi al pagamento di quanto stabilito dagli atti regolamentari del Comune. E’ pur vero che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha recentemente stabilito che il contribuente che provveda autonomamente allo smaltimento in assenza del servizio comunale ha diritto ad una congrua riduzione dei costi (dovendo permanere comunque una parte di costi “fissi” dai quali non gli sarebbe consentito sottrarsi), ma nel caso di specie emerge da quanto dedotto dalle parti che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è attivo nella città di Cagliari e che peraltro viene concretamente svolto nelle zone interessate dalla presente vicenda e begli immobili nella disponibilità del ricorrente. Né alcuna rilevanza potrà rivestire – secondo il Collegio – la ubicazione dei raccoglitori ad una distanza di 400 metri dal luogo di produzione dei rifiuti, anzitutto perché ciò è quanto regolarmente accade in relazione a tutti i contribuenti (i quali evidentemente non possono pretendere di godere della raccolta “personalizzata” dovendosi assumere l’onere, di recapitare i rifiuti nelle zone stabilite dall’Ente), ed inoltre perché una tale distanza – oltre a non costituire alcun insostenibile aggravio per il deposito dei rifiuti – è addirittura funzionale al decoro e alla bellezza ambientale della zona (si tratta, lo si rammenta, di un porticciolo turistico).
Pertanto, la questione della assenza del presupposto del tributo non merita accoglimento.
Quanto alla natura dell’area prospiciente i tre auto-bar siti a Marina Piccola, ritiene il Collegio che – anche alla luce della autodichiarazione del contribuente – essa debba essere considerata come area di servizio dell’attività; invero, la natura pertinenziale di un immobile si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c. desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi ella volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto a servizio del bene principale e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché altrimenti sarebbe agevole per i proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso (in questo senso Sentenza Corte di Cassazione sez. tributaria n. 22128/2010).
Orbene, nel caso di specie non è stata dimostrata alcuna trasformazione (né poteva esservi, attesa la particolare natura del bene e del servizio cui esso era destinato, tavolini e sedie per gli avventori) stabile e duratura del bene, e anche alla luce della dichiarazione resa dal contribuente tale area deve essere considerata assoggettata a tributo TARSU. Peraltro, come è ovvio, tale area è certamente produttiva di rifiuti, e pertanto soddisfa anche il presupposto fattuale (oltre che giuridico) dell’imposizione tributaria.
In relazione alla particolare destinazione dell’area di via xxxxx ad attività ludica, il Collegio ritiene che essa non sia equiparabile ad attività sportiva, e quindi non possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 7 del regolamento comunale in materia.
Invero, la differenza tra attività sportiva e ludica è evidente: trattasi la prima di attività (anche quando non agonistica) che richiede strutture e attrezzature particolari e tecnicamente strutturate, tali da consentire l’esercizio di condotte sportive nel rispetto delle regole delle singole discipline; trattasi di attività particolarmente tutelata dallo Stato (e dai suoi Enti territoriali) al fine di sviluppare a garantire, in ultima analisi, il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione.
L’attività ludica, al contrario, è attività di svago “atipica”, che certamente rientra nella disciplina della tutela della personalità ex art. 2 dea Costituzione, ma che non può ricevere altrettanta tutela, quantomeno per il suo carattere appunto di atipicità: si tratta infatti di qualunque attività, e se da un lato non richiede necessariamente strutture e apparati tecnici, dall’altro in essa può esservi ricompresa qualunque attività che il soggetto discrezionalmente ritenga “ludica”.
In definitiva, è ludico ciò che il singolo ritiene tale, e pertanto – proprio per la sua ampiezza di possibili contenuti – non può godere di esenzioni equiparabili a quelle per attività sportive.
Fatte queste premesse, nel caso di specie difetta anche la prova in concreto di quale tipologia di attività ludica il contribuente pretende di assoggettare a esenzione, non potendosi certo ritenere che debba scontare un tale beneficio qualunque attività compiuta da quisque de populo in un parco pubblico.
Alla luce di ciò, la pretesa di esenzione è infondata.
Né può accogliersi l’esenzione pretesa per l’area asseritamente destinata ad attività culturali di m. 500 circa: anzitutto perché nessuna attività culturale in concreto è mai stata svolta (per ammissione dello stesso contribuente) e soprattutto perché – anche ove fosse dimostrato che tale area è stabilmente destinata a tali scopi – una tale destinazione non pare presupposto sufficiente per l’esenzione. Infatti, il fatto dedotto dal ricorrente in merito alla fruibilità da parte di tutti i consociati dell’area in questione non la esime dall’assoggettamento a tributo, ben potendo il proprietario di un bene metterlo a disposizione della collettività per ragioni di liberalità.
Per queste ragioni anche tale motivo non merita accoglimento.
In ogni caso, deve altresì evidenziarsi che ai sensi dell’art. 72 della Legge 546/92 l’eventuale concessione di esenzioni decorre dal mese successivo alla denuncia del contribuente, e nessuna denuncia è stata tempestivamente prodotta all’Ente nel periodo di riferimento.
In conclusione l’appello del Comune di xxxxx in merito alle decisioni n. n. 237/3/2009, n. 80/4/2012 e n. 781/4/2014 merita accoglimento e le relative decisioni devono essere riformate, con conferma delle ingiunzioni a suo tempo notificate al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono poste a carico della società xxxxx nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Cagliari, e in riforma delle decisioni appellate n. 237/3/2009, n. 80/4/2012 e n. 781/4/2014 conferma le ingiunzioni a suo tempo notificate alla soc. xxxxx, che condanna alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore del Comune di Cagliari che si liquidano in ? 4.000,00=
Così deciso in Cagliari il 27.4.2017
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