COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 4 sentenza n. 160 depositata il 26 maggio 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 201/02/13, pronunciata il 20.06.2013 e depositata il 19.07.2013, decidendo sul ricorso proposto dalla società xxxxx avverso l’avviso di accertamento n. 02/2012, emesso dall’Amministrazione xxxxx Ufficio Regionale della Sardegna in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, ritenuto che l’attività di raccolta gioco, attraverso cui si esercita la funzione di ricevitoria, rientri nel presupposto impositivo, rigettava il ricorso.
Non rassegnata alla soccombenza, la società contribuente interpone tempestivo appello avverso tale sentenza, censurata come erronea, carente e non condivisibile rispetto alle argomentazioni di parte, dunque meritevole di riforma per i seguenti motivi: 1- erronea individuazione del legale rappresentante quale soggetto responsabile del tributo; 2- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 504/98 e dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, in relazione all’individuazione del presupposto impositivo e del soggetto passivo d’imposta; 3- illegittima applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010. Conclude conseguentemente chiedendo che la Commissione adita si pronunci secondo le conclusioni sopra trascritte.
Si costituisce in giudizio l’Agenzia xxxxx – Direzione Territoriale della Sardegna, che a mezzo delle proprie controdeduzioni si oppone alle argomentazioni e conclusioni della società appellante.
Chiede, pertanto, che la Commissione Regionale confermi la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e dell’avviso di accertamento.
Fissata quindi al 10 febbraio 2017 l’udienza per la trattazione della controversia, la stessa, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 546/92, viene discussa in pubblica udienza giusta istanza di parte. Alla pubblica discussione l’appellante è rappresentata e difesa dall’Avv. xxxxx, mentre per l’Ufficio è presente il Dott. xxxxx. Il relatore espone i fatti e le questioni della controversia, quindi il presidente ammette le parti presenti alla pubblica discussione; queste, come da verbale d’udienza, insistono, rispettivamente, sulle deduzioni e conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato.
1- Il primo motivo d’impugnazione (con cui l’appellante eccepisce l’erronea individuazione del legale rappresentante quale soggetto responsabile del tributo) appare infondato. Lamenta, infatti, la parte che “l’Ufficio, pur avendo valutato la posizione della xxxxx (cioè una società in accomandita semplice), ha individuato quale soggetto passivo della pretesa impositiva unicamente il Sig. xxxxx, come se questo esercitasse l’attività nella forma dell’impresa individuale”.
Ad avviso di questo Collegio giudicante tale doglianza non può essere accolta in quanto occorre aver riguardo all’attività di verifica e di accertamento nel suo complesso ed all’insieme degli atti (Processo Verbale di Verifica ed Avviso di accertamento) nel loro insieme. Dall’esame di tali documenti emerge senza equivoci che il soggetto passivo del tributo preteso è stato individuato nella società xxxxx.
L’indicazione, in calce o a margine dei fogli che compongono gli atti contestati, del codice fiscale del Sig. xxxxx non rileva sotto il profilo sostanziale, trattandosi piuttosto di un chiaro, oltre che marginale, riferimento alla persona fisica che rappresentava la società. Invero gli atti in questione indicano chiaramente che il xxxxx interviene nella qualità di rap-presentante legale e titolare dell’impresa commerciale esercente l’attività di centro servizi connessi alla trasmissione dati.
2- Anche il secondo motivo d’impugnazione, con cui l’appellante eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 504/98 per aver individuato il centro di trasmissione dati quale soggetto passivo d’imposta, appare infondato.
Giova ricordare che il D. Lgs. n. 504/98 (rubricato “Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288”) all’art. 3, testualmente dispone che i “soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”.
Ora, l’insieme delle operazioni svolte dalla società contribuente, che la medesima vuol far apparire come semplice attività di “trasmissione dati”, appaiono invece essenziali ed indispensabili ai fini della raccolta di pronostici, scommesse e giocate e delle stesse somme puntate, nonché della riscossione delle vincite da parte dei clienti. Esse rappresentano, pertanto, una attività di gestione, in concorso con la società estera, di concorsi pronostici e scommesse.
La società xxxxx pertanto rientra pienamente tra i soggetti passivi dell’imposta unica, così come previsto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 504/98, decreto correttamente applicato dall’Amministrazione xxxxx.
3- Con terzo motivo, anch’esso infondato, la società appellante eccepisce l’illegittima applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010.
Contrariamente a quanto eccepito, il comma 66 di cui all’art. 1 della legge n. 220/2010 può essere applicato retroattivamente in quanto norma interpretativa per volontà dello stesso Legislatore che, sia al punto a) (in relazione all’art. 1 del D. Lgs. n. 504/98), che al punto b) (in relazione all’art.3 del D. Lgs. n. 504/98) usa la locuzione “si interpreta nel senso…”.
Per cui, anche sotto quest’ultimo profilo appare corretto l’operato dell’Amministrazione.
L’appello deve essere respinto ed, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92, alla soccombenza nel giudizio segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
la Commissione respinge l’appello della società contribuente e, per l’effetto, conferma la sentenza impugna; le spese vengono liquidate forfetariamente in euro 2.000,00 a favore dell’Amministrazione Statale.
Così deciso in Cagliari il 10 febbraio 2017
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