COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 4 sentenza n. 163 depositata il 29 maggio 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 161/06/07, pronunciata il 12.07.2007 e depositata il 14.02.2008, decidendo sul ricorso proposto dalla società xxxxx avverso gli avvisi di accertamento n. 3694 e 3695, emessi dal Comune di xxxxx in materia di Tarsu per gli anni 2005 e 2006, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando dovuta l’imposta fino alla data del 31 marzo 2005.

Avverso tale sentenza, non rassegnato alla soccombenza, interpone tempestivo appello principale il Comune di xxxxx per i seguenti motivi:

1- violazione di legge in relazione all’art. 70 del D. Lgs. n. 507/93;

2- violazione e falsa applicazione dell’art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 e dell’art. 15 del Regolamento Comunale ( Delibera C. C. n. 44 del 30.03.2006).

Conclude, quindi, chiedendo che la Commissione adita si pronunci secondo le conclusioni sopra trascritte.

Si costituisce in giudizio la società contribuente che, con proprie controdeduzioni contesta le conclusioni del Comune in tema di violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n.507/93; con appello incidentale, per contro, censura la CTP in quanto, pur avendo accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento, dichiarando dovuta l’imposta fino al 15 marzo 2015, ha poi omesso di quantificare l’imposta dovuta dalla xxxxx per il periodo indicato. Conclude, pertanto, come sopra trascritto.

Fissata quindi al 10 febbraio 2017 l’udienza per la trattazione della controversia, la stessa, non avendo nessuna delle parti costituite chiesto la pubblica discussione, viene decisa, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in camera di consiglio sulle conclusioni sopra trascritte

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

Sostiene il Comune, nel proprio atto di appello, che l’atto impugnato trova il suo fondamento giuridico, secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento comunale, nella omessa comunicazione all’Ufficio Tributi dell’inizio e della fine della locazione, a nulla valendo ai fini tributari le comunicazioni date allo Sportello Attività Produttive.

Tale assunto non può essere condiviso in quanto, ad avviso di questo Collegio, si deve ritenere che l’Ufficio Tributi e lo Sportello Attività Produttive, così come la presenza di altri Uffici, rappresentino una mera organizzazione dell’attività amministrativa del Comune. Nei rapporti con i cittadini, peraltro, l’Amministrazione comunale, o meglio l’Ente “Comune”, mantiene la sua unicità, per cui un atto presentato ad un ufficio o sportello costituisce un adempimento effettuato nei confronti del Comune, a nulla rilevando la sua organizzazione interna i diversi settori amministrativi. Sta poi alla capacità di coordinamento dell’attività amministrativa comunale, avvalendosi dei canali di comunicazione tra i diversi uffici, far sì che un atto presentato ad uno sportello sia conosciuto da un altro ufficio per i propri fini.

Pertanto, le comunicazioni di inizio e fine locazione, presentate dalla xxxxx al Comune di xxxxx per il tramite dello Sportello Attività Produttive, sono comunque idonee a definire i limiti temporali ( inizio e fine ) della debenza del tributo in questione.

Nel respingere l’appello la Commissione manda, altresì, al Comune per il ricalcalo del tributo dovuto entro i limiti temporali del 03.06.2004 ( inizio locazione) e 15.03.2005 ( fine locazione).

Le spese, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

la Commissione respinge l’appello principale del Comune ed in accoglimento dell’appello incidentale manda al Comune per il ricalcalo dell’imposta entro i limiti temporali di cui in motivazione; condanna, inoltre, il Comune di xxxxx alla rifusione, in favore della società contribuente, delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in euro 500,00 per il doppio grado.

Così deciso in Cagliari il 10 febbraio 2017