COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sez. 4 sentenza n. 164 depositata il 29 maggio 2017
CONCLUSIONI
-nell’interesse del Consorzio xxxxx appellante: si chiede che codesta Spett.le Commissione Regionale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della decisione impugnata, dichiari l’infondatezza e l’illegittimità della pretesa assoggettabilità ai fini ICI degli immobili del ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza n. 93/06/13 della CTP di Cagliari e, di conseguenza, l’avviso di accertamento di cui in oggetto riconoscendo l’esenzione dalla imposta ICI per gli immobili del ricorrente;
-nell’interesse del Comune di xxxxx, resistente:
si conclude chiedendo a codesta On.le Commissione Tributaria Regionale adita il rigetto del ricorso perché infondato e la dichiarazione della sua inammissibilità con condanna al rimborso delle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 93/06/13, pronunciata il 22.02.2013 e depositata il 08.03.2013, decidendo sul ricorso proposto dal Consorzio xxxxx avverso l’avviso di accertamento n. 22627, emesso dal Comune di xxxxx in materia di ICI in relazione alle annualità dal 2006 al 2010, rigettava il ricorso in quanto gli immobili della parte ricorrente non potevano considerarsi esclusi dalla base imponibile ai fini ICI considerato che era accatastati nella categoria D7 e non in quella D10 come richiesto dalla norma.
Non rassegnato alla soccombenza, il Consorzio interpone tempestivo appello avverso tale sentenza evidenziando come l’affermazione fatta dai primi giudici fosse erronea. Infatti, sostiene l’appellante, ‘come risulta dai documenti allegati, il ricorrente ha presentato in data 27/06/2012 domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10.
Osserva, inoltre, come la circolare n. 2/2012 dell’Agenzia del Territorio abbia precisato che, per godere della esenzione ICI per gli immobili che hanno il requisito di ruralità, la domanda di variazione catastale andasse presentata entro il 30/09/2012, termine abbondantemente rispettato dal ricorrente. Conclude, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della invocata non assoggettabilità all’ICI.
Per la conferma della sentenza, della CTP, con proprie controdeduzioni resiste in giudizio il Comune di xxxxx, il quale eccepisce che la debenza dell’imposta si fonda sulla classificazione catastale degli immobili de quibus, classificati nella categoria D7 e non in quella D10.
Con ordinanza n. 184/04/16 del 24.10.2016 questa CTR accoglieva l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Fissata quindi al 10 febbraio 2017 l’udienza per la trattazione della controversia, la stessa, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 546/92, viene discussa in pubblica udienza giusta istanza di parte. Alla pubblica discussione l’appellante è rappresentato e difeso dal Dott. xxxxx, mentre il Comune appellato risulta assente. Il relatore espone i fatti e le questioni della controversia, quindi il presidente ammette la parte presente alla pubblica discussione; questa, come da verbale d’udienza, insiste sulle deduzioni e conclusioni in atti.
L’appello è fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Presupposto della imposizione I.C.I. è il “possesso di fabbricati e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa”. Tuttavia, in linea con l’indirizzo politico comunitario di favore per l’agricoltura, non sono considerati fabbricati ai fini I.C.I. le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità indicati all’art. 9 del D. L. n. 557/93sia per le abitazioni, sia per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.
Il concetto di ruralità è rimasto a lungo terreno di scontro perché, mentre la giurisprudenza, anche delle sezioni unite della Cassazione, riteneva decisiva ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità la classificazione catastale ( rispettivamente A/6 o D/10 ) fin dal 2009 la sezione tributaria della Cassazione (sent. n. 24299/2009 e n. 24300/2009 ) ha stabilito che non è soggetto ad I.C.I. il fabbricato che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasta fabbricati, sia rurale in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli. In tale pronuncia, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha inteso ancorare il concetto di ruralità dell’immobile alla sua natura funzionale, svincolandolo dalla classificazione catastale.
Questo criterio funzionale è stato fatto proprio anche dall’ormai ex Agenzia del Territorio, la quale con nota prot. n. 10933 del 26 febbraio 2010 ha ribadito che “i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 3/bis, del D. L. n. 557/93 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile”
Successivamente è intervenuto in soccorso dei contribuenti che svolgono attività agricola, ai fini del riconoscimento della ruralità l’art. 7, comma 2/bis, del D. L. n. 70/2011, in base al quale “ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 557/93, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del Territorio Luna domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 ( per gli immobili rurali ad uso abitativo ) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale), nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti necessari…
In buona sostanza, quindi, la normativa stabilisce che la domanda di variazione catastale permette di retrodatare i requisiti della ruralità fino a cinque anni antecedenti alla domanda stessa, per cui l’immobile che ne è oggetto sarà considerato come iscritto nella categoria catastale di riferimento (A/6 e/o D/10 ) già da cinque anni precedenti la domanda di variazione catastale; successiva normativa ha confermato quanto già stabilito ed ha esteso la possibilità della richiesta fino al settembre 2012.
In tale ottica, quindi, ben può essere accolto il ricorso del Consorzio xxxxx., odiernamente appellante, anche perché una circolare dell’Ufficio finanziario ( n. 2/T del 07.08.2012 ) e da ultimo la legge n. 102/2013, operando una interpretazione autentica della norma, ha definitivamente sancito la retroattività della richiesta di variazione catastale ai sensi dell’art. 7, comma 2/bis, del D. L. n. 70/2011; orientamento questo che è ormai jus receptum delle Commissioni Tributarie Regionali ( CTR Milano sent. n.4330/14 e CTR Firenze sent. n. 745/14).
Alla luce di quanto sopra esposto l’appello del Consorzio xxxxx deve essere accolto nel senso che il medesimo ha diritto di veder annullati i provvedimenti impugnati per infondatezza ed illegittimità della pretesa assoggettabilità all’I.C.I. degli immobili in questione.
L’articolata e controversa questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
la Commissione accoglie l’appello del contribuente e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’avviso di accertamento contestato; spese compensate.
Così deciso in Cagliari il 10 febbraio 2017
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