COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sardegna sezione 8 sentenza n. 118 depositata il 27 aprile 2017
SVOLGIMENTO
Con atto depositato in data 16 dicembre 2008 il CIRCOLO xxxxx in persona del legale rappresentante signor xxxxx, codice fiscale xxxxx, rappresentato e difeso, giusta delega rilasciata nel ricorso introduttivo, dalla dottoressa xxxxx e domiciliato presso il suo studio sito in via xxxxx, ha impugnato la sentenza numero 195/04/2007, emessa in data 21 novembre 2007 e depositata in data 28 novembre 2007, con la quale la quarta sezione della Commissione tributaria provinciale di Sassari, decidendo sull’avviso di accertamento numero RL7040100187 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Sassari, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in euro 1.500,00.
L’avviso di accertamento trae origine da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate, non ravvisando la sussistenza delle condizioni per escludere dal carattere di commercialità l’attività del Circolo caratterizzata, per contro, dalla prevalenza di operazioni afferenti all’attività di somministrazione di bevande e alimenti rispetto a quella di natura istituzionale, accertava per l’anno d’imposta 2000 un reddito imponibile di lire 45.578.000 e una iva dovuta pari a euro 4.758.000.
Il Circolo proponeva ricorso evidenziando di perseguire finalità istituzionali di tipo culturale, ricreativo, sportivo e assistenziale e di essere inquadrabile nella disciplina prevista dall’articolo 148 comma 5 del TUIR secondo il quale “non si considerano commerciale …le somministrazioni di bevande e alimenti…sempreché le attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione agli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli.. .associati”.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Circolo depositava memoria illustrativa.
I giudici di prime cure, ritenendo del tutto assente il carattere di complementarietà e ritenendo provata la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali nonché la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, rigettava il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese del grado.
I giudici sottolineavano anche che il ricorrente non aveva dimostrato alcunché circa l’effettivo svolgimento delle attività espressamente previste in statuto tanto da potere ritenere che la costituzione del circolo ricreativo sia a tutti gli effetti un paravento per la vera e propria attività commerciale sottostante.
Il Circolo proponeva quindi appello richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo e chiedendo la riforma della sentenza.
Con atto di controdeduzioni in data 21 gennaio 2009 si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate di xxxxx per chiedere la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza in data 19 gennaio 2017, presente il solo rappresentante dell’ufficio impositore, la causa viene trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Osserva questa Commissione tributaria regionale, dopo avere verificato la corretta notificazione dell’avviso di trattazione al Circolo appellante, non comparso in udienza, che l’appello non è fondato e va respinto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
L’attività, diversamente da come sostiene l’appellante, risulta essere una vera e propria attività commerciale di somministrazione di bevande e di alimenti che non è possibile collocare tra quelle “escluse” in base alle disposizioni dell’articolo 148 del d.p.r. numero 917/1986 e dell’articolo 4 del d.p.r. numero 633/1972, costituendo l’attività principale e sostanzialmente quasi esclusiva del Circolo.
Nell’anno d’imposta 2000, oggetto dell’accertamento, le entrate relative alla somministrazione di bevande e alimenti sono state pari a 52.335.000 lire mentre quelle per le attività istituzionali sono state solamente di 1.268.000 lire, questa circostanza già di per sé dimostra senza ombra di dubbio quale sia l’attività prevalente ed esclude che l’attività di somministrazione sia strettamente complementare ad altre attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Altro elemento le uscite indicate in bilancio, pari a 20.683.736 lire riferibili tutte all’acquisto di merci destinate alla somministrazione.
Poiché l’appellante non ha offerto prove contrarie, il Circolo deve essere considerato alla stregua di “un bar con giochi di intrattenimento che persegue fini di lucro”.
L’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate è quindi pienamente legittimo così come è legittimo il procedimento adottato per la ricostruzione dei ricavi e del volume di affari da parte della Guardia di Finanza e riportato nell’avviso di accertamento.
Tutto ciò premesso, pertanto, preso atto delle argomentazioni addotte, esaminata la documentazione acquisita ai fascicoli di udienza, rigettata ogni altra eccezione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza così come quantificate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria regionale di Cagliari sezione staccata di Sassari – sezione VIII —
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille).
Così deciso in Sassari, 19 gennaio 2017