COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 2239 sez. 34 depositata il 10 giugno 2016
Massima
La Provincia impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’ ICI per l’anno considerato, relativamente al Palazzo del Governo e alla Caserma dei Carabinieri, deducendo che i sopracitati immobili erano esenti dall’imposta in quanto “destinati esclusivamente a compiti istituzionali”. Dopo un parziale accoglimento del ricorso i giudici di prime cure annullavano le sanzioni per entrambi gli immobili in considerazione dell’incertezza normativa ed interpretativa. La CTR palermitana, riformando in toto la sentenza di primo grado, dichiara inapplicabile per entrambi gli immobili l’esenzione di cui all’art. 7, c. 1, lettera a del D. Lgs. n. 504/1992, poiché il primo immobile risulterebbe solo in minor parte destinato a fini istituzionali, mentre per il secondo vale quanto affermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 5 luglio 1993 secondo cui l’esenzione non è attuabile per gli edifici di proprietà della Provincia dati in locazione o in uso gratuito allo Stato e da questi adibiti a Caserma dei Carabinieri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25 febbraio 2011 la Provincia Regionale di Trapani ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. — con il quale il Comune di Trapani richiedeva il pagamento della somma di euro 40.147,00, oltre sanzioni ed interessi, dovuta a titolo di I.C.I. per l’anno 2005 per parziale versamento in relazione al Palazzo del Governo ed alla Caserma dei Carabinieri, deducendo che i detti immobili erano esenti dall’imposta in quanto destinati a compiti istituzionali.
Il Comune di Trapani si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l’infondatezza del ricorso.
Con sentenza del 5 marzo 2012 n. 87/4/12 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani accoglieva parzialmente il ricorso e, in particolare, per il primo immobile, per il quale riteneva operante l’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 504/1992 in relazione alla sua destinazione a fini istituzionali per una superficie corrispondente a quella presa in considerazione dal Comune ai fini della TARSU, mentre riteneva infondato il ricorso per il secondo immobile alla luce della circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 5 luglio 1993 secondo cui l’esenzione non e’ applicabile agli edifici di proprieta’ della Provincia dati in locazione o in uso gratuito allo Stato e da questi adibiti a caserma dei Carabinieri.
Nel contempo, pero’, il primo giudice annullava, anche per tale secondo immobile, le sanzioni in considerazione dell’incertezza normativa ed interpretativa, che giustificava, altresi’, la compensazione delle spese.
Il Comune di Trapani proponeva appello avverso la detta sentenza, deducendo che il Palazzo del Governo non e’ destinato esclusivamente a scopi istituzionali, ma in parte concesso in locazione al Ministero dell’Interno e utilizzato per uffici della Prefettura e alloggio del Prefetto e che non rilevava la superficie effettivamente occupata dalla Provincia individuata ai fini TARSU, perche’ e’ commisurata alla rendita catastale risultante al 1° gennaio di ogni anno.
Con un secondo motivo di gravame, l’appellante, quindi, rilevava che non ricorrevano i presupposti dell’incertezza normativa per l’annullamento delle sanzioni.
La Provincia Regionale di Trapani si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva l’infondatezza dell’appello, rilevando che lo stesso Comune aveva riconosciuto la destinazione di parte dell’immobile a fini istituzionali e, pero’, aveva, poi, omesso qualsiasi ulteriore approfondimento ai fini dell’applicazione dell’imposta.
All’udienza dell’11 maggio 2016 la causa e’ stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto dal Comune di Trapani e’ fondato.
Ed invero, l’art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 504/92 prevede l’esenzione dall’imposta per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni qualora siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
Nella fattispecie, tuttavia, non e’ contestato che l’indistinta unita’ immobiliare sita in Trapani Piazza Vittorio Veneto n. 2 (Palazzo del Governo) soltanto per una parte addirittura minoritaria (mq. 2.705,96) e’ effettivamente destinato ai fini istituzionali (sede degli uffici e degli organi della Provincia Regionale), mentre per il resto (mq. 2.940,26) ha una destinazione diversa, essendo stata tale parte prevalente concessa in locazione al Ministero dell’Interno.
Ne consegue l’inapplicabilita’ della esenzione invocata dalla Provincia di Trapani.
Ugualmente fondato e’ l’appello del Comune di Trapani con riferimento all’annullamento delle sanzioni irrogate per l’altro immobile (caserma dei Carabinieri sita in Trapani) per il quale il primo giudice ha rigettato il ricorso della Provincia di Trapani, atteso che la stessa sentenza impugnata richiama la Circolare del Ministero delle Finanze che sin dal 1993 aveva espressamente chiarito come l’esenzione dall’imposta non fosse applicabile agli edifici di proprieta’ della Provincia dati in locazione od in uso gratuito allo Stato e da questi destinati a caserma dei carabinieri.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la legittimita’ dell’avviso di accertamento n. 73226 emesso dal Comune di Trapani, rigettando, per l’effetto, il ricorso proposto dalla Provincia Regionale di Trapani.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, la Provincia Regionale di Trapani deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Trapani, in complessivi euro 1.000,00 per il primo grado ed euro 1.500,00 per il secondo grado.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 24, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Trapani nei confronti della Provincia Regionale di Trapani avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 87/4/12 resa il 5 marzo 2012, dichiara legittimo l’avviso di accertamento n. — emesso dal Comune di Trapani e condanna la Provincia Regionale di Trapani al pagamento, in favore del Comune di Trapani, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 per il primo grado ed euro1.500,00 per il secondo grado.
Cosi’ deciso nella Camera di Consiglio l’11 maggio 2016
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le MARCHE - Sentenza 02 dicembre 2019 n. 870 - L'esenzione ICI per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 17100 depositata il 15 giugno 2023 - In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente…
- Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 6, sentenza n. 129 depositata il 22 gennaio 2020 - Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, in presenza di determinati requisiti, beneficiano della esenzione IMU in relazione agli…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 7, sentenza n. 1889 depositata il 17 dicembre 2019 - In tema di ICI non spetta l’esenzione dall’imposta per i locali della struttura non destinati allo svolgimento di finalità istituzionali…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14555 - In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del dl. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14555 - In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del dl. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…