COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 460 sez. 10 depositata il 8 febbraio 2017
Massima
I giudici della CTR di Palermo, allineandosi a quanto già stabilito in primo grado, confermano la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata dal riscossore direttamente alla procedura concorsuale e non alla società. Sul punto la Suprema Corte afferma, in primo luogo, che l’assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori nei confronti della stessa (Cass. n. 3520/2003) e, in secondo luogo, che per la riscossione del credito è necessario che il riscossore partecipi alla procedura concorsuale presentando un’istanza di insinuazione al passivo per l’importo iscritto a ruolo senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale (Cass. nn. 25863/2014, 6520/2013, 6126/2013, 120/2011).
Testo:
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorsa depositato in data 20.092013 la Società Cooperativa G. In LCA come in atti rappresentata e difesa, previa istanza sospensione, impugnava la cartella di pagamento n. — notificata in data 15.05.2013 dalla Serit Sicilia spa con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di lire 221.120,87
Il ricorrente eccepisce la nullità dall’atto impugnato stante che l’atto è stato notificato alla società in bonis e non alla procedura concorsuale che la società è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa dal 29 maggio 2009, giusto D.A. n —/1S Reg. Sicilia e che pertanto qualsiasi azione esecutiva è preclusa ai creditori, i quali, possano esclusivamente, una volta accertato il credito, partecipare solo al concorso presentendo Istanza di insinuazione al passivo.
La Serit Sicilia spa costituita afferma la legittimità della procedura di riscossione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con sentenza n. 570/10/ depositata in data 28.01.2015, accoglieva il ricorso de quo.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Riscossione Sicilia spa chiedendo:
In via principale, riformare integralmente la sentenza n. 570/10/15 emessa dalla Commissione Provinciale di Messina Sez. 10 e depositata in data 28 gennaio 2015, nell’ambito del procedimento RG 3532/13 non notificata;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
Costituitasi la Società G. in persona del suo liquidatore chiedeva:
1. In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dalla Riscossione Sicilia spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Messina già Serit spa, perché destituito di fondamento giuridico;
2. Nel merito e senza recesso alcuno sulle eccezioni pregiudiziali che precedono, confermare in toto la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione 10 n. 570/10/15 emessa nel procedimento recante il num. di Ruolo Generale 3532/13;
3. Condannare l’odierno Agente appellante alla rifusione di spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio.
La Commissione, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso del contribuente.
Invero, l’appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente le censure del ricorrente all’attività accertativa, “riesaminando e valutando il merito della causa, sia sotto il profilo logico formale che della correttezza giuridica, sia per l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, per valutazione delle prove offerte controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.” (Cassazione 22901/2005, 15693/2004, 11936/2003)
Pertanto, la Commissione condivide l’iter logico e le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto, così come dedotto dall’appellante:
1. la Legittimazione del Concessionario a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura fallimentare non esclude la legittimazione dell’amministrazione finanziaria che conserva la titolarità del credito azionato;
2. la domanda di ammissione al passivo al fallimento di un credito avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa , la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notificazione della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza di documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, viceversa, essere basata su un titolo di diverso tenore.
Invero, in punto di diritto, assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori, al di fuori della procedura concorsuale (ex multis Cass. 8/3/2003, n. 3520) ed il ruolo è l’unico titolo in base al quale il concessionario è legittimato all’insinuazione è costituito dal solo ruolo, senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale. (Cassazione Civile n. 25863 del 9 dicembre 2014, Cassazione Civile nn. 6520 e 6126 del 2013, Cassazione Civile n. 12019/2011).
Ed infatti, a norma dell’articolo 87, comma 2, del Dpr 602/1973, “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle Entrate l’ammissione al passivo della procedura” ed a norma dell’articolo 88, comma 1, “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva”.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve essere necessariamente confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l’appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2000, oltre gli oneri di legge.
PQM
Rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2000, oltre gli oneri di legge.
Messina, 6 febbraio 2017