COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 721 sez. 21 depositata il 22 febbraio 2016
Massima
I giudici della CTP di Enna avevano dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione al fascicolo della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorrente aveva notificato l’impugnativa alla controparte.
Il contribuente, nel proporre appello, evidenziava che la Commissione non si era attivata per acquisire il riscontro dell’avvenuta notifica collegandosi al sito di Poste Italiane S.p.A..
I giudici palermitani ritengono infondato l’appello asserendo che la dichiarata violazione dell’art.22 del D.Lgs. 546/92 sia condivisibile in quanto il mancato riscontro agli atti delle ricevute di consegna e ricezione del ricorso alla controparte può far legittimamente presumere che il ricorso stesso non sia stato consegnato né ricevuto dal destinatario.
Infine, osservano ancora i giudici, nessuna mancanza può essere ascritta all’operato della Commissione tributaria provinciale, sulla quale non verte alcun obbligo né di ricerca della ricevuta postale tramite collegamento al sito delle poste, come preteso dal contribuente, né di concessione di un termine per la rinnovazione della notifica, in quanto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. detta rinnovazione è applicabile solo ad un vizio di notifica ma non alla sua totale omissione.
Testo:
Il signor P. S. ha proposto appello avverso la decisione n. 546 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, in data 12.07.2012 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso proposto per l’annullamento di una cartella esattoriale afferente il pagamento dell’imposta TIA emessa dalla S. S. s.p.a. per 1′ anno 2007.
L’ Appellante ha dedotto la erroneità della decisione, laddove la Commissione aveva ritenuto che esso Ricorrente non avesse ottemperato al deposito in segreteria dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale aveva notificato il ricorso.
In proposito lamentava la violazione ed errata applicazione degli artt. 7-10-21-22-23-27 del d.lgs. n.546/92, perchè la Commissione non si era attivata per acquisire, anche collegandosi al sito internet Poste Italiane s.p.a., il riscontro dell’avvenuta notifica delle raccomandate con le quali era stato spedito il ricorso alle controparti, per come ammissibile dalla giurisprudenza conferita in atti.
Chiedeva pertanto che nel merito fossero esaminate e valutate le argomentazioni difensive proposte in primo grado e da intendersi qui riportate e trascritte.
Si è costituita la s.p.a. R. S., ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva al giudizio, stante che tutte le eccezioni svolte dal Ricorrente afferivano esclusivamente a vizi inerenti l’accertamento del tributo e quindi esperibili contro l’Ente Impositore.
Che altresì sussisteva fondato il motivo di inammissibilità ritenuto e dichiarato dai Primi Giudici.
Chiedeva perciò la propria estromissione dal giudizio e la condanna dell’Appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Motivi della decisione
La decisione dei Primi Giudici relativa alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto in opposizione alla cartella impugnata, per la ritenuta e dichiarata violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, sembra condivisibile, laddove la stessa è stata motivata con la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali esso Ricorrente aveva spedito copia del ricorso introduttivo alla s.p.a. S. ed all’A. E.E., dovendosi così presumere che il ricorso stesso non fosse stato effettivamente consegnato nè ricevuto dalle suddette amministrazioni, non essendo stata riscontrata in atti la consegna e ricezione per ricevuta dei destinatari del ricorso, anche perchè gli stessi non si sono costituiti in giudizio.
Sul punto, appare singolare la pretesa e richiesta di parte Appellante di un’attivazione della Commissione per collegarsi al sito di Poste Italiane s.p.a. per verificare, mediante servizio di tracciabilità, che le notifiche del ricorso alle parti chiamate in giudizio, fossero avvenute regolarmente, di sostituirsi cioè d’ufficio ad un’atto di parte.
Lo stesso dicasi per la lamentela inerente l’omessa concessione di un termine per la rinnovazione della notificazione, ex art. 291 c.p.c., stante che tale norma ipotizza un vizio della notificazione, non tanto l’omissione di un atto di attestazione della notificazione.
Inoltre và precisato che la Commissione Provinciale, nel concedere la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, aveva limitato il suo esame esclusivamente al fumus boni juris ed all’eventuale pregiudizio di danno, rinviando all’udienza di trattazione l’esame degli atti (ivi compresa la regolarità della notifiche) alla successiva camera di consiglio.
La decisione di 1° grado và perciò confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto da P. S. e conferma la decisione di 1° grado. Condanna lo stesso al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della s.p.a. R. S. in complessivi Euro350,00 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, oggi 25 Gennaio 2016.
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