COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sez. 3 sentenza n. 2326 del 21 giugno 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza n. 126614\2014 del 24 gennaio 14 aprile 2014 ha parzialmente accolto il ricorso proposto da xxxx avverso il preavviso di fermo amministrativo specificato in epigrafe e tutti gli atti presupposti, annullando tre delle cartelle di pagamento impugnate.
Per il resto, rigettava il ricorso relativamente al preavviso di fermo amministrativo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per altra cartelle di pagamento avente ad oggetto sanzioni per violazione del codice della strada, dichiarava inammissibile in quanto tardivo il ricorso relativamente agli ulteriori atti presupposti, spese compensate.
Contro questa decisione ha proposto appello il contribuente, censurando la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, dolendosi genericamente che i primi giudici non avevano esaminati tutti i motivi di opposizione proposti.
L’appellante ha, quindi, riportato testualmente il contenuto del ricorso introduttivo e della memoria illustrativa depositati in primo grado, chiedendo a questa CTR l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
Nella memoria illustrativa successivamente depositata ha poi integrato le proprie difese a mezzo di citazione di giurisprudenza.
In sostanza, nessuna censura è stata articolata in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, al fine di esplicitare quali argomenti spiegati nella motivazione sarebbero insufficenti o contraddittori rispetto ai motivi del ricorso, né quali di questi motivi non sarebbero stati esaminati dal giudice.
L’appello è inammissibile perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione richiesto dall’art. 342 c.p.c. (fra le tante, vedi Cass. 19 febbraio 2009, sez. L., n.4068, Cass. 23 febbraio 2006, sez. III, n.4019), per di più da verificare al momento della proposizione dell’appello, che “fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione” (Cass. 30 luglio 2001, sez. II, n.10401).
Infatti, il mero rinvio, anche per esteso, al contenuto di atti difensivi del giudizio di primo grado determina la violazione della norma citata.
Sul punto, va rilevato che i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e “tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa”, anche perché il richiamo agli atti del giudizio di primo grado obbligherebbe il giudice di appello, per identificare i motivi sui
quali deve pronunciarsi, “ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge proce ‘suale ,non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure del a parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi” (così Cass. 23 maggio 2006, sez. 1, n. 12140; vedi anche Cass. 11 ottobre 2006, sez. 1 n. 21816).
Le spese seguono la soccombenza.
Dichiara inammissibile l’appello proposto da xxx avverso la sentenza n. 126614/2014 del 24 gennaio 14 aprile 2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento;
condanna l’appellante alle spese di questo grado del giudizio in favore degli appellati, che liquida in complessivi ero 1.500,00 per ciascuna, oltre oneri di legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, 1° comma quater, del D.P.R. n. 115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ( a norma dell’art. 1 bis del menzionato art. 13).
Così deciso in Palermo, addì 5 giugno 2017.