COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sez. 4 sentenza n. 1923 depositata il 23 maggio 2017

RGA 7184/16

xxxx proponeva ricorso contro l’Agente della riscossione, avverso cartella di pagamento riguardante ICI, anno 2008, notificata il 21.05.2014, per un totale dovuto di Euro 6.350,82, per omesso versamento dell’imposta Ici sul terreno ad uliveto sito in Siracusa, foglio 86, particelle 3, 4, 5, 397. Contestava la variazione di destinazione ad area edificabile a seguito di modifica del PRG. Eccepiva la mancata comunicazione da parte del Comune della variazione ad area edificabile del terreno agricolo; eccepiva la illegittimità della cartella essendo pendente giudizio avverso l’avviso di accertamento Chiedeva l’annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese.

L’Agente della riscossione presentava controdeduzioni sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si costituiva il Comune di Siracusa con controdeduzioni sostenendo essere legittimo il proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 914/02/16 del 02.12.2015, rigettava il ricorso con condanna alle spese processuali.

La contribuente presentava appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure contestando la mancata pronuncia sulla eccezione di illegittimità dell’atto

impugnato per non avere il Comune di Siracusa comunicato l’attribuzione di

natura edificatoria ai terreno de quo. Eccepiva il difetto di motivazione della sentenza e l’illegittimità della emissione della cartella impugnata in pendenza di

impugnazione avverso l’avviso di accertamento sulla quale ancora la CTP non si era pronunciata. Chiedeva venisse riformata la sentenza dei primi giudici con vittoria di spese.

L’Agente della riscossione presentava controdeduzioni insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Comune di Siracusa presentava memorie illustrative. Contestava le eccezioni di controparte e chiedeva la reiezione dell’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata IV di Siracusa, riunita il 10.04.2017, osserva: va accolto l’appello della contribuente e riformata la sentenza dei giudici di prime cure.

Il Comune di Siracusa è venuto meno al suo preciso dovere, di comunicare alla proprietaria la variazione di destinazione d’uso del terreno de quo, da agricolo ad edificabile, a mezzo del servizio postale, in modo da garantire l’effettiva conoscenza da parte della contribuente della detta variazione, come disposto dall’art. 31, comma 20, della legge n° 289/2002. Né il Comune ha smentito la controparte che ha asserito di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione circa la nuova natura edificatoria del suo terreno agricolo. Né ha smentito che la contribuente abbia pagato l’imposta in base allerisultanze catastali di terreno agricolo per l’annualità 2009.

Pertanto la cartella di pagamento è viziata di nullità.

Si vuole far osservare inoltre che l’Agenzia del Territorio non provvede a indicare espressamente, nei certificati catastali dei terreni, la avvenuta variazione. Al contrario continua ad indicare le “qualità e classi” agricole, come pure i Redditi Dominicali e i Redditi Agrari, non consentendo al proprietario di rilevare l’esistenza di variazioni di destinazione d’uso. Conseguentemente va riconosciuta la buona fede dei contribuente che viene indotto ad operare la autoliquidazione dell’imposta Ici sulla base di risultanze catastali erronee o comunque non aggiornate.

Questo Collegio ritiene inoltre sia fondata la lagnanza della contribuente sulla illegittima emissione della cartella di pagamento impugnata in pendenzadi giudizio per impugnazione dell’avviso di accertamento, senza attenderne l’esito, e se favorevole all’ufficio.

L’appello pertanto va accolto e annullata la cartella impugnata.

Assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico del Comune di Siracusa, vengono liquidate ai sensi del D. M. Giustizia n. 55/2014, come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo accoglie l’appello in riforma della sentenza impugnata. Condanna il Comune di Siracusa alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi Euro 1.335,00, di cui Euro 1.215,00 per onorari, oltre Iva e accessori, ed Euro 120,00 per spese.

Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 10.04.2017.

Depositato in segreteria il 23 maggio 2017