COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sentenza n. 1890 sez. 13 depositata il 11 settembre 2017

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso alla CTP di Arezzo la parte privata in epigrafe impugnava l’avviso di accertamento sintetico pure in epigrafe indicato.
Il ricorso era fondato sulla pretesa dimostrazione, da parte del contribuente, che i redditi dichiarati, la vendita di immobili, i successivi riacquisti, i mutui e saldi bancari attivi fornivano giustificazione piena della fonte delle spese di acquisto e mantenimento dei beni posseduti e degli incrementi patrimoniali verificatisi.
Ha resistito nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate e la CTP ha respinto il ricorso, avendo ritenuto che gli elementi utilizzati dall’Ufficio giustificassero ampiamente l’accertamento sintetico poiché le spese e gli investimenti sostenuti lasciavano presumere una disponibilità di reddito maggiore di quanto dichiarato senza che le giustificazioni addotte dal contribuente fossero sorrette da idonea documentazione; ed ha compensato le spese del giudizio di primo grado.
Contro la sentenza della CTP ha proposto appello il contribuente, deducendo:
1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia; difetto di motivazione;
2) Ingiustizia ed erroneità dell’accertamento impugnato ed ingiustizia ed erroneità della sentenza perché fondata su presupposti erronei in fatto ed ingiusti in diritto; in particolare:
3) Erronea attribuzione dell’onere probatorio al contribuente e non invece all’Ufficio;
4) Mancata considerazione dei risparmi conseguiti negli anni precedenti, dimostrati dagli estratti conto che il contribuente produceva (deducendone l’ammissibilità, ex art. 58 d.lgs. 546/1992) per la prima volta in grado di appello, considerazione la cui necessità sarebbe stata comunque confermata, con effetto retroattivo, anche dalla novella normativa di cui al d.l. 78/2010, che detterebbe disposizioni di natura procedimentale e non sostanziale.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado l’Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni nel quale deduceva:
1) Insussistenza del difetto di motivazione della sentenza di prime cure;
2) Irrilevanza della documentazione prodotta dal contribuente in grado di appello;
3) Infondatezza della censura di mancata attribuzione all’Ufficio dell’onere della prova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento.
Premesso che l’effetto devolutivo dell’appello (mezzo di gravame diverso dal ricorso per cassazione) attribuisce al Giudice di seconde cure la cognizione della controversia a prescindere dalla deduzione di motivi di vizio di motivazione (propri invece del ricorso al Giudice di legittimità), deduzione che rimane pertanto irrilevante, osserva questo Collegio che l’appello non appare comunque fondato.
Infatti, ritiene questa Commissione che debba aderirsi a quell’orientamento della Suprema Corte che sancisce per gli esiti redditometrici la natura di presunzione legale relativa, che può essere vinta dal contribuente soltanto con la dimostrazione che il maggior reddito accertato sinteticamente deriva dal possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque da poste escluse dalla formazione della base imponibile, redditi per i quali in ogni caso il contribuente deve anche fornire la rigorosa prova che sono stati concretamente destinati proprio al soddisfacimento delle necessità presunte in conseguenza dell’applicazione dei criteri redditometrici.
Ne consegue che l’unico onere che incombe sull’Ufficio è quello della prova della disponibilità dei beni e servizi che costituiscono indice di capacità contributiva (senza che sia richiesta all’Amministrazione alcuna ulteriore motivazione) e che, anche a voler prescindere da quell’orientamento della Suprema Corte che esclude la retroattività della novella di cui al d.l. 78/2010 (cfr. Cass. ord. 3885/2016; Cass. 21041/2014; Cass. 22746/2015), non possono comunque avere alcuna rilevanza le prove volte a dimostrare l’esistenza di risparmi pregressi senza la dimostrazione (che incombe sul contribuente e che nella specie non risulta fornita) della utilizzazione dei redditi de quibus per il soddisfacimento delle necessità di cui sopra (cfr. la citata Cass. ord. 3885/2016; Cass. 8995/2014; Cass. 25104/2014).
L’appello deve pertanto essere respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale dell’appello) previsti dall’art.13 D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.

P.Q.M.

la Commissione respinge l’appello; condanna l’appellante a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente grado che liquida in Euro 500,00 (CINQUECENT0/00) oltre accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.