COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sentenza n. 354 sez. 13 depositata il 8 febbraio 2017
Massima
“Le operazioni di stock lending, per le quali un soggetto prestatore (lender) consegna dei titoli a un altro soggetto (borrower) che si impegna a restituire alla scadenza pagando una commissione a fronte del prestito ricevuto, non possono essere ritenute elusive o censurabili in applicazione del divieto di abuso del diritto laddove siano sorrette da valide ragioni economiche che l’Ufficio non riesca a sconfessare.” In base a questo principio la CTR di Firenze respinge l’appello presentato da due società che avevano simulato un contratto di stock lending. In particolare la società verificata non era mai venuta in possesso delle azioni oggetto del contratto di prestito titoli avendo contemporaneamente stipulato un secondo contratto con il quale – in pari data e contestualmente al prestito delle azioni – dava in pegno le stesse azioni ricevute alla società cedente, nell’ambito di una scommessa che non poteva risultare aleatoria in quanto tutti i contraenti nel momento della stipula erano già a conoscenza dell’esito finale che avrebbe portato al beneficio fiscale per la società controllante.
Testo:
La societa’ S. S.r.l. (c.f. —) ed E.I. SRL in liquidazione – (c.f. — e p. iva —) – elettivamente domiciliate presso lo studio del Difensore: AVV. G.S. in Roma Viale — propone appello avverso la sentenza n. 193 del 27/01/2014 emessa dalla Sez. 6 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze depositata in data 10/02/2014 che aveva respinto il ricorso contro Avv. di Acc. UNIF. C.N.M. —-/2010 per il Tributo: II.DD notificato in data 15/12/2010 Periodo d’imposta: 2005 e l’Avviso d’irrogazione sanzioni n —-/2011 Periodo d’imposta: 2005 per cui era stato accertato un maggior reddito imponibile per euro 7.447.169,00 e conseguentemente liquidata maggior IRES a carico del consolidato nazionale per euro 2.514.610,00 + IVA. L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce in giudizio e presenta proprie controdeduzioni all’appello dei contribuenti.
FATTO
In data 12/04/2010 l’Ufficio Antifrode di Milano, dando seguito ad una verifica fiscale mirata avente ad oggetto operazioni finanziarie eseguite nell’anno 2005, notificava alla societa’ E.I. Srl (p. iva. —) – esercente l’attivita’ di locazione di beni immobiliari propri – il P. V. C. n —/2013, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell’art. 42 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973.
In data 11/05/2010 l’Ufficio Antifrode di Milano segnalava alla competente Direzione Provinciale di Firenze la posizione della S. Srl, societa’ consolidante del gruppo di cui la E.I. S.r.l. fa parte.
Sussistendone i requisiti di legge, le due societa’ hanno optato, nell’anno oggetto di accertamento, per l’applicazione della disciplina del consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e ss. TUIR, la prima in qualita’ di consolidante, la seconda in qualita’ di consolidata.
Per effetto di tale opzione, il reddito dichiarato dalla societa’ consolidata E.I. Srl per l’esercizio 2005 ha concorso a formare l’imponibile consolidato esposto dalla societa’ consolidante S. Srl in sede di dichiarazione dei redditi di consolidamento di cui all’art. 122 del TUIR.
L’Ufficio di Milano, competente per territorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2 e 58 DPR 600/1973, a seguito della verifica fiscale effettuata dalla Direzione Regionale della Lombardia nei confronti della E.I. Srl, conclusa con l’emissione del sopra citato P.V.C., riscontrando alcune violazioni formali e sostanziali, ha emesso nei confronti della societa’ consolidata l’avviso di accertamento di primo livello n. —/2010 con il quale ha rilevato la stipula di un contratto di Stock Lending risultato fittizio, nelle conclusioni dell’Ufficio, ed ha proceduto alla rettifica del reddito complessivo netto ai fini IRES (Quadri RF e GN Modello Unico SC) trasferito alla S. Srl per la liquidazione dell’imposta.
Avverso tale atto, la societa’ consolidata ha proposto ricorso alla CTP di Milano, contestando nel merito i recuperi dell’Ufficio.
Come conseguenza della rettifica operata con il suddetto avviso di accertamento, in data 15/12/2010, la competente Direzione Provinciale di Firenze notificava alla societa’ consolidante l’avviso di accertamento n. —/2010 con il quale rideterminava il reddito complessivo globale del consolidato, liquidando la relativa maggiore imposta accertata. Successivamente l’Ufficio di Firenze notificava l’atto d’irrogazione sanzioni n. —-/2011. L’accertamento notificato dalla DP di Firenze e’, pertanto, un accertamento di “secondo livello”, contenente la rettifica del reddito globale del consolidato e dipendente dall’accertamento pregiudiziale – di “primo livello” – emanato dalla DP I di Milano nei confronti della societa’ consolidata E.I. Srl.
La parte appellante richiamandosi agli argomenti gia’ proposti nel suo ricorso principale sostiene la correttezza e la piena ammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 546/92 per dedurre poi l’illegittimita’ della sentenza per non avere – i giudici di prime cure – rilevato la violazione da parte dell’Ufficio delle garanzie procedimentali previste dall’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973, necessarie in caso di ipotesi elusive.
I contribuenti sostengono inoltre che il contratto di stock lending era giustificato da valide ragioni economiche e quindi perfettamente valido ed in ogni caso era l’A.F. tenuta a dimostrare che le operazioni poste in essere non avevano fondamento di valide ragioni economiche e che fossero deliberatamente preordinate al fine di conseguire riduzioni d’imposta derivanti dall’aggiramento di obblighi e divieti posti dall’ordinamento delle norme tributarie.
Questa Commissione ricorda che le operazioni di stock lending per le quali un soggetto prestatore (lender) consegna dei titoli a un altro soggetto (borrower) che si impegna a restituire alla scadenza pagando una commissione a fronte del prestito ricevuto, non possono essere ritenute elusive o censurabili in applicazione del divieto di abuso del diritto laddove siano sorrette da valide ragioni economiche che l’ufficio non riesca a sconfessare.
Peraltro le contestazioni di tale natura vanno motivate dall’amministrazione finanziaria, non essendo sufficiente fare un generico rinvio a norme antielusive come l’articolo 37-bis del D.p.r. 600/1973 o al divieto di abuso del diritto.
In sostanza l’effettivita’ delle operazioni e soprattutto la sussistenza di un vantaggio economico, connesso alla dimostrazione della matrice speculativa dell’investimento, escludono la possibilita’ di elevare contestazioni in tema di stock lending.
Del resto la giurisprudenza di legittimita’ ha costruito l’abuso del diritto sui pilastri dell’articolo 37-bis del D.p.r. 600/1973 e quindi per poterlo invocare, oltre al vantaggio tributari indebito ed all’aggiramento di norme, il Fisco deve provare proprio l’assenza di valide ragioni economiche.
Questo Collegio rileva che sostanzialmente l’appellante Societa’ ripropone i motivi espressi nel giudizio di primo grado non indicando i motivi di censura dell’impugnata sentenza.
L’operazione relativa al contralto di stock lending in esame, oggetto dell’avviso d’accertamento sopra citato relativo alla rideterminazione del reddito ai fini IRES per l’anno 2005, come rilevato dai giudici di prime cure e’ sicuramente caratterizzata da anomalie e da una incomprensibile logica finanziaria che appalesa la causa del contratto stesso di prestito come una tipologia di operazioni fittizie atte alla creazione di costi insussistenti da dedurre ai fini fiscali.
Nell’anno d’imposta oggetto della verifica, la E.I. srl ha messo in atto un contratto di Stock Lending che e’ risultato fittizio.
Si ritiene legittimamente motivata la sentenza impugnala perche’ l’operazione descritta appare evidentemente simulata e, come tale fittizia, come esaurientemente descritta dall’amministrazione finanziaria. Infatti emerge chiaramente che la societa’ verificata (Borrower) non e’ mai venuta in possesso delle azioni oggetto del contratto di prestito titoli (la stessa deteneva solo copie dei suddetti titoli) avendo contemporaneamente stipulato un secondo contratto con il quale la E.I. srl, proprio in pari data e contestualmente al prestito delle azioni, dava in pegno le stesse azioni ricevute alla societa’ cedente (lender) in conformita’ al bilancio della stessa Societa’ estera, nell’ambito di una scommessa che non poteva risultare aleatoria in quanto tutti i contraenti, nel momento della stipula, e nel periodo molto breve di durata, erano gia’ a conoscenza dell’esito finale che avrebbe portato al beneficio fiscale per la societa’ controllante di E.I., unico motivo della stipula del contratto.
Tale operazione ha generato, per la E.I. srl un credito d’imposta di euro 57.044.00 ed una perdita fiscale di euro 868.150,00, che sono stati trasferiti nel Consolidato Nazionale Mondiale della societa’ S. srl.
Nel caso specifico non ci troviamo in presenza di un legittimo accordo di natura aleatoria per il quale la Societa’ appellante consegue benefici fiscali, ma in capo alla E.I. si ravvisa l’esclusivo interesse di realizzare dividendi di provenienza estera creati cartolarmente, utilizzati in detrazione al solo fine del vantaggio fiscale derivante dall’abbattimento degli utili.
Per quanto sopra esposto si conferma la sentenza appellata conseguentemente si condanna l’appellante alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza di primo grado e condanna l’appellante alle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 (Tremila/00).
Firenze 14/12/2016
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