COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 12 sentenza n. 1334 depositata il 22 maggio 2017 – Nell’ordinamento tributario è inserito il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa