COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per La Toscana sez. 2 sentenza n. 1269 depositata il 15 maggio 2017
Contenzioso – Annullamento dell’atto impositivo in sede di autotutela – Spese del giudizio – Sono a carico dell’Ufficio se l’atto annullato manifesti una illegittimità originaria.
Massima:
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impositivo in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’atto non presenti una manifesta illegittimità sussistente fin dal momento della sua emanazione. Ma quando l’atto impositivo manifesta la sua illegittimità fin dal momento della sua adozione si impone senz’altro la liquidazione delle spese a favore della parte contribuente (S.C., Sent. 13.04.2016, n. 7273).
(Nel caso di specie, l’avviso di accertamento era stato annullato in quanto emesso in violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212).
Testo:
Con atto dep. il 28.7.2016 e notificato il 6.7.2016, la ………. s.r.l. in liquidazione in persona del l.r.p.t. (d’ora in poi ………) ha proposto appello avverso la sentenza N. 21/3/2016 della C.T.P. di Firenze pronunciata il 15.12.2015 e depositata il 13.1.2016 chiedendo, “ferma ed impregiudicata la validità la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio disporre la riforma della sentenza impugnata laddove ha statuito la compensazione delle spese del giudizio e per l’effetto condannare la controparte agenzia al relativo pagamento come da apposite note spese depositate durante il giudizio di primo grado ovvero come ritenuto di giustizia tenuto conto in ogni caso della già formulata istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. che ivi per quanto occorrer possa deve ritenersi reiterata; condannare la controparte agenzia al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni l’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, c. 3 d.lgs. n. 546/92, art. 15 c. 1 d.lgs. n. 274/92, art. 92 c. 2 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure condannato la parte resistente al pagamento delle spese di lite non residuando in capo al giudice per le disposizioni all’epoca vigenti alcun potere discrezionale in ordine alla loro compensazione al di fuori della reciproca soccombenza e della sussistenza di gravi ed eccezionali motivi.
Si è costituita l’ AG. ENTRATE – DIR. PROV. di Firenze, in persona del Direttore p. t. (d’ora in poi DT) contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna alle spese di lite del giudizio.
L’appello è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito si esporrà.
L’appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata limitatamente alia compensazione delle spese del giudizio invocando la violazione delle norme applicabili ratione temporis.
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “Premesso che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, nel caso in cui non sia prontamente verificabile la manifesta illegittimità o meno dell’atto impositivo fin dal momento della sua emanazione, deve essere cassata la sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite con rinvio alla medesima c.t.r. in diversa composizione, affinché verifichi se l’annullamento dell’ufficio consegua ad una manifesta illegittimità dell’atto impositivo fin dal momento della sua emanazione, nel qual caso, s’impone senz’altro la liquidazione delle spese a favore della parte contribuente, ovvero vi era un’obiettiva complessità della materia, per la quale l’atteggiamento dell’ufficio, può essere considerato conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (cfr. Cass., 13/04/2016, n. 7273).
Facendo applicazione di tali principi erronea appare la decisione di prime cure laddove ha dato corso alla compensazione delle spese sul rilievo dalla immediata azione in autotutela dell’Ente impositore e della contestuale adozione di avvisi di accertamento sostitutivi di quelli viziati tali per i quali non vi era stato abbandono della pretesa tributaria ad essi sottesi.
Il giudice di prime cure ha infatti omesso la doverosa valutazione in ordine alla manifesta illegittimità dell’atto impositivo sin dalla sua adozione ragione peraltro esplicitata proprio negli atti di autotutela adottata dall’Ufficio laddove è indicato che gli avvisi di accertamento emessi in violazione dell’art. 12 c. 71 n. 212/00 come lamentato dal ricorrente. Orbene appare evidente che l’illegittimità degli avvisi impugnati era originaria come peraltro riconosciuta proprio dall’Ufficio che ad essi ha posto rimedio con l’adozione di atti sostitutivi di questi, in guisa che non vi era spazio per alcuna compensazione delle spese di lite ancorché la pretesa tributaria sottesa fosse legittima come accertato nel successivo giudizio istaurato a seguito dell’impugnazione anche degli atti in rettifica.
Alla stregua di tali considerazioni l’appello proposto dalla ……….. va accolto e per l’effetto va riformata la decisione impugnata nel capo relativo alle spese di lite che vanno poste a carico dell’Ufficio soccombente in primo grado. Quanto alle spese di lite della presente fase le stesse seguono la soccombenza dell’appellata e vanno liquidate ai sensi degli artt. 92 e ss. C.p.c. in favore di parte appellante come in dispositivo; entrambe le spese di lite vanno riconosciute nei minimi tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta per entrambi i gradi di giudizio.
In riforma della sentenza impugnata condanna l’appellata alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell’appellante che liquida in euro 500,00 per compensi ed euro 519,35 per esborsi oltre accessori di legge; condanna l’appellata alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di parte appellante che liquida in euro 600,00 per compensi professionali ed euro 139,35 per esborsi oltre accessori di legge in favore dell’appellante da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario per entrami i gradi di giudizio.
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