COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per La Toscana sez. 2 sentenza n. 1289 depositata il 15 maggio 2017
Contenzioso – Ricorso e introduzione – Reclamo e istanza di mediazione per controversie di valore non superiore a ? 20.000,00 – Il valore della lite, al netto degli interessi e delle sanzioni è quello che risulta dall’avviso di accertamento.
Massima:
Ai sensi dell’art. 17 bis, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, se il valore della controversia non supera l’importo di ? 20.000,00 (dal 1° gennaio 2018, ? 50.000,00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa, ed il secondo comma dello stesso art. 17 bis dispone che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica. Il valore della lite va determinato a norma dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ed è quello che risulta dall’avviso di accertamento. Il fatto che l’operazione sottostante possa comportare un ricalcolo di un diverso e maggiore importo delle imposte dovute, se non emerge dallo stesso avviso di accertamento, il valore della lite non può che essere quello che risulta dall’avviso di accertamento.
Intitolazione:
Accertamento imposte – Invito al contraddittorio – Necessità – Sussiste.
Massima:
E’ principio immanente nel nostro ordinamento giuridico quello per cui la pretesa tributaria “trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella “fase precontenziosa o endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 della Costituzione, ed il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 della Costituzione” (S.C., Sezioni unite, Sent. 18.09.2014, n. 19667).