COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 24 sentenza n. 591 depositata il 2 marzo 2017 – Qualora all’estinzione della società conseguentemente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci