COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 25 sentenza n. 665 depositata il 16 marzo 2017
Irpef – Regimi speciali di tassazione – Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili – Revocabilità dell’istanza di rivalutazione – Non Sussiste.
Massima:
E’ irrevocabile l’istanza di rivalutazione di un terreno in seguito alla quale è già stata pagata la prima rata. Infatti con giurisprudenza costante la S.C. ha precisato con la sentenza 12.11.2014. n. 24057, che “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene
. con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per così dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale”.
Con la sentenza 20.02.2015, n.3410, la S.C. ha ulteriormente precisato che “La scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione finanziaria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva) comporta di per sé quale suo effetto (per quanto sopra detto) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all’art. 1324 cod. civ. e 1334 e segg. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente”.
Testo:
In data 4 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate di Prato proponeva appello (con istanza di pubblica udienza) contro la sentenza n. 207/07/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato e depositata in data 26.06.2014
La sentenza nasceva dal ricorso proposto da ……………. nei confronti della cartella di pagamento n. ……….. con la quale l’Agenzia delle Entrate di Prato richiedeva i due versamenti omessi, successivi alla prima rata, della imposta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 488/2001 sulla rivalutazione di un terreno riportato in Unico 2009 redditi 2008. La norma prevede la possibilità di attribuire in luogo del costo o del valore di acquisto, quale valore di terreni agricoli o edificabili, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, previo pagamento di una imposta sostitutiva pari al 4% del valore determinato mediante tale modalità.
La ricorrente dunque avvalendosi delle disposizioni agevolative indicate individuava (unitamente a 7 parenti comproprietari) in ? 720.000.000 il valore di un terreno edificabile di cui era comproprietaria e, pur avendo scelto la rateizzazione del pagamento di tale imposta, si limitava al versamento della sola prima rata, omettendo le due successive e l’Agenzia delle Entrate richiedeva conseguentemente il pagamento delle rate non versate per un totale di ? 3.344,00 (oltre sanzioni ed interessi).
La ricorrente principalmente eccepiva come il valore dichiarato e attribuito all’immobile in sede di perizia di stima (e in relazione al quale si usufruiva della agevolazione connessa alla rivalutazione) si basava sulla espressa volontà del Comune di Prato di rendere tale terreno edificabile. Non essendosi attuato tale mutamento di destinazione urbanistica veniva a mancare il presupposto per effettuare la rivalutazione e la ricorrente ometteva di pagare le restanti rate e chiedeva il rimborso di quella già corrisposta.
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente osservando l’assenza nella normativa di riferimento di una disposizione che prevedesse l’impossibilità di revocare la scelta operata di rivalutazione dell’area e conseguentemente sottolineava come si dovesse far riferimento “ai principi generali che regolano la materia in questione” con conseguente possibilità di modifica o ritrattazione in toto.
Evidenzia infatti la sentenza che la revoca (integratasi con il mancato pagamento delle due rate) consegue alla “sopravvenuta insussistenza di quei requisiti che avrebbero attribuito al terreno tutte quelle caratteristiche tali da poterne attestare ufficialmente un incremento del proprio valore”. La revoca realizzerebbe “di fatto, nei confronti del contribuente un effettivo danno, che determina un arricchimento a favore del1 ‘Erario, con la conseguenza che il valore del terreno viene ad essere considerato esattamente a quello iniziale”.
L’Agenzia delle Entrate nell’atto di appello evidenzia come proprio il richiamo ai “principi generali che regolano la materia in questione” (dalla sentenza non esplicati) porterebbe a soluzioni esattamente opposte a quelle raggiunte poiché la contribuente ha manifestato una propria volontà in modo concludente aderendo ad una facoltà prevista dalla legge dalla quale discendevano degli obblighi.
Il Collegio ritiene debba essere accolto l’appello e riformata conseguentemente la sentenza di primo grado.
L’art. 7 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001) ha previsto la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, stabilendo che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR per i terreni edificabili può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4 per cento del valore determinato. I1 comma 3 dello stesso articolo prevede la possibilità che l’imposta sostitutiva sia rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di eguale importo.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene (...) con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futuracessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per così dire), l‘Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale” (Cass. Sez. 5, n. 24057 del 12/11/2014, Rv. 633551).
I1 perfezionamento della fattispecie (rivalutazione al valore di perizia delle aree edificabili) si integra senza dubbio con il pagamento della prima rata (anche secondo giurisprudenza di merito prevalente) considerato che manca nella norma indicata qualsiasi riferimento al versamento dell’intera imposta sostitutiva a pena di inefficacia dell’istanza del contribuente.
Il profilo che però nel caso in trattazione viene portato all’attenzione di questo Collegio riguarda la definitività o revocabilità della rivalutazione (e le relative conseguenze).
La fattispecie verte in sostanza sulla revocabilità della istanza di rivalutazione fino a quando il bene rivalutato non viene ceduto, almeno in una fattispecie (come quella in questione in cui la rivalutazione veniva effettuata sul presupposto – poi non verificatosi – che era prossima una delibera comunale di mutamento di destinazione del terreno da agricolo a edificabile) nella quale il contribuente ha inutilmente optato – a pagamento – per un regime agevolato di cui non può usufruire.
A tal riguardo la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso ilversamento della stessa nel termine su precisato”, cosicché “la scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanzi aria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva) comporta di per sé quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all ‘art. 1324 c. c. e art. 1334 c.c. e segg. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente” (Sez. 5, n. 3410 del 20/02/2015, Rv. 634647).
Tale impostazione viene ribadita anche dalla sentenza Cass. Sez. 5, n. 6688 del 2.04.2015 ove “in controversia vertente sul diniego serbato all’istanza avanzata dagli eredi di un contribuente di rimborso delle rate a questo versate dell’imposta sostitutiva ha ritenuto infondato l’assunto degli eredi, secondo il quale, proprio a causa del decesso del de cuius, era venuta meno la causa del pagamento dovuto, in quanto l’originario contribuente – ed anche essi, quali eredi – non avrebbero potuto più usufruire del beneficio fiscale futuro prenotato con il versamento dei primi due ratei. La Corte ha, infatti, affermato che l’evento della morte del dante causa non ha privato di causa giuridica il pagamento dell’imposta a suo tempo effettuato, che solo un evento successivo ed imprevedibile ha reso inutiliter data, e che non appariva ravvisabile nel pagamento stesso alcun errore od omissione del contribuente” (si veda anche Cass. Sez. 5,30.06.2016, n. 13406).
Tale inequivocabile interpretazione è rinvenibile anche in Cass. Sez. 5, n. 939 del 20/01/2016; Cass. Sez. 5, n. 385 del 13/01/2016.
La Commissione regionale accoglie l’appello. Considerata la peculiarità della vicenda trattata si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio.
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